Sentenza n. 125/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1957 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404, prima
parte, del Cod. pen., promosso con l'ordinanza 13 dicembre 1956 del
Pretore di Mineo emessa nel procedimento penale a carico di Scaccianoce
Sebastiano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44
del 16 febbraio 1957 ed iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1957 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello
Bronzini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Scaccianoce Sebastiano,
imputato del reato di cui all'art. 404, prima parte, Cod. pen., per
avere in un pubblico esercizio di bar offeso la religione dello Stato
mediante vilipendio di immagine sacra, il Pretore di Mineo, su
richiesta della difesa e del P.M., propose, con ordinanza del 13
dicembre 1956, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
404 Cod. pen., e ordinò la sospensione del procedimento penale a
carico dello Scaccianoce e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Nell'ordinanza il Pretore ha rilevato che la norma dell'art. 404
Cod. pen., come quelle degli artt. 402 e seguenti dello stesso codice,
è collegata al principio affermato nell'art. 1 del Trattato del
Laterano; che questo principio è in contrasto con la Costituzione
della Repubblica, che non attribuisce un particolare riguardo ad una
data religione; che il contrasto emerge ancora più evidente
allorquando nell'art. 8 della Costituzione si parla di libertà delle
confessioni religiose (Chiesa cattolica compresa) e di parità fra di
esse; "che, insomma, i principi sui rapporti tra Stato e Chiesa, quali
si evincono dalla Costituzione, sono lungi dal concordare con quelli
espressi dal citato articolo del Trattato e più specificamente dagli
artt. 402, 403, 404 Cod. pen. che fanno riferimento alla religione
dello Stato".
L'ordinanza suddetta è stata ritualmente notificata al Presidente
del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione del Presidente
della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 16 febbraio 1957.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocato
generale dello Stato, il quale ha dedotto:
che la norma dell'art. 404 Cod. pen., la quale assieme alle altre
degli articoli compresi nello stesso capo è intesa a tutelare il
sentimento religioso quale forza etico-sociale, non è incompatibile
con i principi della Costituzione e tanto meno con quelli degli artt. 7
e 8;
che l'art. 7, se per un verso mette in essere una norma strumentale
per la eventuale modificazione dei Patti lateranensi, per l'altro
assume un principio giuridico di carattere sostanziale, e cioè della
sopravvivenza dei Patti stessi dopo l'entrata in vigore della
Costituzione;
che il primo comma dell'art. 8 afferma il principio della libertà
delle varie confessioni religiose, ma non anche quello della parità
intrinseca tra esse;
che la diversità di tutela penale tra la religione cattolica e gli
altri culti, risultante dal raffronto dell'art. 404 con l'art. 406 Cod.
pen., egualmente si giustificherebbe, perché fondata su considerazioni
di politica criminale relative alla coscienza etica della Nazione
italiana nella quasi totalità di religione cattolica.
E pertanto ha concluso chiedendo alla Corte di dichiarare la piena
validità ed efficacia della norma sancita nell'art. 404 Cod. pen. in
relazione agli artt. 7 e 8 della Costituzione.
In una memoria successiva all'atto di intervento, l'Avvocato
generale dello Stato ha ribadito le deduzioni suddette quanto al merito
della questione di legittimità costituzionale, ed ha sollevato
l'eccezione di inammissibilità o improponibilità della questione,
assumendo che "mancherebbe non solo ogni incidenza di costituzionalità
nel giudizio a quo, ma anche qualsiasi interesse dell'imputato a
sollevare l'eccezione di incompatibilità costituzionale tanto in
relazione all'art. 404 che in relazione all'art. 406, giacché,
trattandosi nella specie di vilipendio alla religione cattolica,
l'imputato medesimo non potrebbe pretendere, né il giudice potrebbe
concedergli, una riduzione di pena che si sostiene concettualmente
inapplicabile ai delitti contro tutte le religioni".
L'imputato non si è costituito in giudizio.
Nell'udienza pubblica di trattazione della causa il sostituto
avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini ha illustrato le
ragioni svolte nelle deduzioni scritte. Considerato in diritto :
Sull'eccezione di inammissibilità o improponibilità che
l'Avvocatura generale dello Stato propone in via pregiudiziale, si
osserva: che il giudizio a quo riguarda la violazione dell'art. 404,
prima parte, del Cod. pen., ai sensi del quale "chiunque in un luogo
destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offende
la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino
oggetto di culto, o siano consacrate al culto o siano destinate
necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da
uno a tre anni"; che l'ordinanza del 13 dicembre 1956 del Pretore di
Mineo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale proprio
rispetto a tale articolo in relazione agli artt. 7 e 8 della
Costituzione, mettendo in essere il presupposto del giudizio di
legittimità costituzionale; che, pertanto, non può trovare
accoglimento la suddetta eccezione di inammissibilità o
improponibilità.
Quanto al merito, è anzitutto da osservare che il criterio
informatore dell'art. 404 del Cod. pen. del 1930, come degli altri
articoli compresi nello stesso capo primo del titolo quarto del libro
quarto dello stesso codice, è diverso da quello adottato dal Cod. pen.
del 1889. Mentre il codice del 1889 mirava a proteggere direttamente
non tanto la religione in sé considerata, quanto la libertà religiosa
individuale, come si rileva anche dal fatto che le relative norme
penali erano collocate sotto il titolo: "Dei delitti contro la
libertà", il legislatore del 1930 ha inteso elevare ad obietto
specifico della tutela penale il sentimento religioso, tanto che ha
posto la norma dell'art. 404 sotto il titolo (IV) "Dei delitti contro
il sentimento religioso", e ciò, siccome si sottolinea nella relazione
ministeriale, in considerazione dell'importanza dell'idea religiosa,
che trascende l'esercizio di un diritto individuale e costituisce uno
dei valori morali e sociali attinenti all'interesse, oltre che del
singolo, della collettività: onde i delitti contro il sentimento
religioso sono nel sistema del codice del 1930 considerati come offese
ad un interesse collettivo.
È da notare, inoltre, che mentre il codice del 1889 stabiliva le
stesse pene per le offese alla libertà di tutti i culti, secondo
quanto ovviamente conseguiva dalla eguaglianza dei diritti individuali
che mirava a proteggere come manifestazioni di libertà religiosa; il
codice del 1930, invece, assunto ad oggetto autonomo di tutela penale
l'idea religiosa in sé, e quindi il suo valore sociale, ha posto la
religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre
confessioni religiose, stabilendo con l'art. 404 e con gli artt. 402,
403, 405, che riguardano tutti la religione cattolica e la qualificano,
come l'art. 1 del Trattato del Laterano, religione dello Stato, una
tutela penale differente da quella disposta dal successivo art. 406 in
relazione agli altri culti.
Questo sistema ha fondamento nella rilevanza che ha avuto ed ha la
Chiesa cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del
popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre
appartiene, nonché ha fondamento nella situazione giuridica
particolare che, in seguito alla composizione del dissidio tra lo Stato
e la Chiesa ed alla risoluzione della questione romana, è stata alla
Chiesa riconosciuta dai Patti lateranensi (Trattato e Concordato)
dell'11 febbraio 1929.
Ora, si tratta di vedere se tale sistema di diversa tutela penale
della religione cattolica rispetto agli altri culti, che è stato
adottato dal Cod. pen. del 1930, sia o non in contrasto con i principi
dell'ordinamento costituzionale successivamente instaurato, e
precisamente col sistema degli artt. 7 e 8 della Costituzione.
Va rilevato in primo luogo che nessun contrasto esiste col
principio dell'eguale libertà delle varie confessioni religiose che la
Costituzione proclama, laddove all'art. 8, primo comma, dispone che
"tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge", giacché l'art. 404 Cod. pen. non limita affatto il libero
esercizio dei culti e la libertà delle varie confessioni religiose,
né limita in nulla la condizione giuridica di chi professi un culto
diverso dal cattolico, la quale permane inalterata nella sua pienezza e
pari a quella di chi professa il culto cattolico, secondo quanto
dispone la norma dell'art. 19 della Costituzione.
E nessun contrasto vi è nemmeno per quanto si riferisce alla
diversa tutela penale che il Codice stabilisce per la religione
cattolica rispetto alle altre religioni.
Nell'ordinanza che ha proposto la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 404 Cod. pen., si dice che la Costituzione
repubblicana stabilisce per tutte le confessioni religiose (Chiesa
cattolica compresa) un regime, oltre che di libertà, anche di
"parità", e che "i principi sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa,
quali si evincono dalla Costituzione, sono lungi dal concordare con
quelli espressi dal citato articolo (art. 1) del Trattato e più
specificamente dagli artt. 402, 403, 404 Cod. pen., che fanno
riferimento alla religione dello Stato".
Ma questo assunto è infondato. In realtà il Costituente ha
dettato negli artt. 7 e 8 della Costituzione, rispettivamente per la
Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, norme esplicite, le
quali non ne stabiliscono la "parità", ma ne differenziano invece la
situazione giuridica che è, sì, di eguale libertà (come dice l'art.
8, primo comma), ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo
Stato.
Infatti, mentre l'art. 7, primo comma, dichiara che "lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ognuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani", l'art. 8, secondo comma, detta che "le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano".
Inoltre, mentre l'art. 8, terzo comma, dispone che i rapporti dello
Stato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica "sono
regolati per legge sulla base di intese con le rispettive
rappresentanze", l'art. 7, secondo comma, detta che i rapporti con la
Chiesa cattolica "sono regolati dai Patti lateranensi" e che "le
modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono
procedimento di revisione costituzionale".
Va altresì rilevato che, a differenza di quanto sembra supposto
nell'ordinanza, non sussiste alcun contrasto fra questi due articoli,
giacché l'art. 7 non fa che richiamare i Patti lateranensi come fonte
regolatrice dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica; i quali
rapporti, come già si è detto, non si identificano con quelli fra lo
Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per i quali
l'art. 8 dispone una diversa regolamentazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta dal Pretore di Mineo con ordinanza del 13 dicembre 1956
dell'art. 404 Cod. pen. in relazione agli artt. 7 e 8 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte