Sentenza n. 125/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi
terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza
emessa il 10 ottobre 1962 dal Pretore di Rovato nel procedimento penale
a carico di Valtellini Maria ed altri, iscritta al n. 197 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 320 del 15 dicembre 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto .
1. - Il Pretore di Rovato, mediante ordinanza emessa il 10 ottobre
1962 nel procedimento penale a carico di Valtellini Maria ed altri, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi
terzo, quarto e quinto, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che approva il
T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, con il quale si vieta di
concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico,
di apparecchi, meccanismi o congegni automatici da giuoco o da
trattenimento di qualsiasi specie.
Il Pretore ha considerato che la norma predetta viola l'art. 41
della Costituzione in quanto pone un divieto anche al giuoco automatico
non d'azzardo, che né contrasta con l'utilità sociale, né pone in
pericolo la sicurezza, la libertà o la dignità umana; in tal modo la
norma sopprime o modifica ogni iniziativa economica nel particolare
settore, anziché coordinarla ai fini sociali.
L'ordinanza è stata notificata alle parti private in data 15 e 19
ottobre e 7 novembre 1962, al Presidente del Consiglio dei Ministri il
26 ottobre 1962 e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Brescia il 21 novembre 1962; è stata comunicata ai Presidenti del
Senato e della Camera dei Deputati in data 23 ottobre 1962; ed è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 15 dicembre
1962, n. 320.
2. - È intervenuto innanzi a questa Corte il Presidente del
Consiglio dei Ministri, il quale, con le sue deduzioni del 15 novembre
1962, ha osservato che la norma denunciata si preoccupa delle
conseguenze che l'esperienza indica probabili, ancor più che
possibili, nell'uso di apparecchi o congegni automatici nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico; che cioè tali apparecchi o congegni
siano strumento per lo svolgimento di un giuoco d'azzardo. La norma
stessa va riferita, pertanto, solo agli apparecchi o congegni nell'uso
dei quali può ricorrere il fine di lucro e la vincita o la perdita è
interamente o quasi interamente aleatoria, anche se vi concorre
l'abilità del giuocatore ove questa sia di scarsa rilevanza. Il che
corrisponde alla interpretazione del sistema, data dal n. 76, par. IV,
della tabella allegata al T. U. delle leggi sulle concessioni
amministrative, approvata con D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, che prevede
una tassa di licenza per tenere e fare funzionare gli elettrogrammofoni
a gettone in alberghi, pensioni ed esercizi pubblici.
Così intesa, la disposizione cui si è riferito il Pretore di
Rovato, si rivela, secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri,
informata ad evidenti motivi di utilità sociale: e comprime soltanto
l'iniziativa economica, per evitare che essa si svolga in contrasto con
le esigenze protette, non essendo il divieto applicabile né ai locali
privati né a quelli non aperti al pubblico.
3. - All'udienza dell'8 maggio 1963 l'Avvocatura dello Stato ha
insistito nell'assunto su esposto. Considerato in diritto :
1. - Gli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza, che sono oggetto del dubbio proposto dal Pretore di
Rovato, vietano di concedere licenze per l'uso, nei locali pubblici o
aperti al pubblico, di apparecchi o congegni automatici da giuoco o da
trattenimento di qualsiasi specie.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che le norme predette riguardano
soltanto i giuochi automatici di azzardo; ma l'assunto non è
accoglibile.
Infatti, la formula usata dalla legge non ammette eccezioni,
perché nella proibizione include espressamente "qualsiasi specie" di
apparecchi o congegni; con il che, non soltanto viene negata ogni
distinzione fra tipi meccanici, ma altresì viene respinta ogni
differenza che faccia capo ai caratteri del giuoco o del trattenimento
cui gli oggetti sono destinati e vengono compresi nel divieto pure i
meccanismi che non danno luogo ad azzardo.
Il giuoco d'azzardo o l'attività diretta ad agevolarlo sono puniti
da una norma del Codice penale (art. 718); e ciò include di per sé la
proibizione di rilasciare licenze per il loro svolgimento qualunque sia
il mezzo adoperato. Una norma della legge di pubblica sicurezza che
avesse espresso quel divieto sarebbe stata inutile; ed infatti, nella
tabella prevista dal primo comma del citato art. 110, i giuochi
d'azzardo debbono essere semplicemente elencati senza alcun riferimento
ad un divieto.
Si, aggiunga che, là dove il testo unico predetto ha ritenuto che
dovesse distinguersi giuoco da giuoco, ha deferito i poteri necessari
all'autorità amministrativa; come è nel caso di giuochi che, pur non
essendo d'azzardo, l'autorità ritenga di proibire nel pubblico
interesse (art. 110, primo comma, già menzionato).
2. - Il divieto posto dalle norme richiamate dal Pretore di Rovato,
come afferma la relazione ministeriale al T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza, è frutto della esperienza compiuta nel tempo anteriore;
quando cioè era consentito dar licenza per l'uso di apparecchi che
lasciavano largo margine all'abilità del giocatore. Questa esperienza,
secondo la relazione predetta, aveva dimostrato che, in pratica, gli
apparecchi o escludevano l'influenza del giocatore o non davano
preponderante rilevanza a tale abilità, onde il giuoco era sempre del
tutto aleatorio; l'uso di quegli apparecchi era stato poi fonte di
inconvenienti di qualche importanza anche nei riguardi dell'ordine
pubblico, e la relazione, in tal modo, faceva chiara allusione ad
alcune forme di delinquenza che avevano accompagnato la diffusione del
nuovo mezzo di giuoco, sia pure in altri Stati, provocando un
particolare allarme sociale, e si riferiva, non meno chiaramente, alla
morbosa spinta al vizio e all'ozio che quegli apparecchi erano
suscettibili di determinare. Si aggiunga che l'uso di essi aveva fatto
sviluppare le scommesse, vale a dire un'attività espressamente inibita
nelle sale da biliardo o da giuoco (secondo comma del citato art. 110).
Il divieto del quale si discute ha radici quindi in esigenze
sociali: non favorire il giuoco puramente aleatorio, anche se non
d'azzardo nel senso accolto dal Codice penale; prevenire reati;
tutelare le libertà cui accenna l'art. 41 della Costituzione, messe in
pericolo dal diffondersi di quei reati; impedire che la dignità umana
ricevesse offesa dallo sterile impiego dell'autonomia individuale.
Un'attività economica come quella di produzione, di commercio o di
noleggio degli apparecchi di cui si tratta, può peraltro ricevere
tutela dalla legge soltanto se l'utilizzazione di questi non favorisce
tendenze antisociali; e la legge, ritenendo che inclinazioni del genere
sarebbero state agevolate dall'uso di quegli apparecchi nei locali
pubblici o aperti al pubblico, ha operato con criteri razionali,
perché ha imposto il divieto dopo aver giudicato negativa l'esperienza
del sistema anteriore, fondato sulla licenza.
Non si può asserire, pertanto, che le norme denunziate
oltrepassino il limite che l'art. 41 della Costituzione consente di
porre all'iniziativa privata; si può anzi affermare che esse tendono
ad impedire che l'iniziativa stessa si svolga in contrasto con quella
utilità sociale a cui l'articolo predetto rimanda. È la moralità
pubblica che si è intesa salvaguardare con le norme denunziate; è il
potere di prevenire i reati che si è inteso con queste esercitare.
Le norme predette limitano, non proibiscono, la produzione, il
commercio o il noleggio degli apparecchi considerati, perché il
divieto, come bene osserva l'Avvocatura dello Stato, non riguarda i
locali privati né quelli non aperti al pubblico; onde in esse si può
riscontrare il fine di un coordinamento della libertà economica con le
esigenze sociali, non quello della soppressione di quella libertà.
3. - Le considerazioni esposte non possono però in tutto
applicarsi agli apparecchi o congegni da trattenimento, che le
disposizioni denunziate comprendono nel divieto.
Rispondono alle premesse della proibizione solo quegli apparecchi o
quei congegni che subordinano lo svago alla loro utilizzazione come
mezzo di giuoco o di scommesse; non gli altri che offrono soltanto
svago o divertimento, e cioè che in nessun caso possono stimolare
attività riprovevoli.
Nel D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, che approva il T.U. delle leggi
sulle concessioni governative, al n. 76, par. IV, della tabella
allegata, si prevede una tassa di licenza per tenere e fare funzionare
elettrogrammofoni a gettone in alberghi, pensioni ed esercizi pubblici.
Ma tale previsione, se pure non si fosse informata a finalità
esclusivamente fiscali, non eliminerebbe il divieto per quegli altri
diversi meccanismi che danno una onesta ricreazione non collegata a
giuochi o scommesse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni
contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in
riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno
divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento,
senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte