Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1975 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 1463/1952

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge 26

ottobre 1952, n. 1463 (statizzazione delle scuole elementari per

ciechi), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1972 dal pretore di

La Spezia nel procedimento penale a carico di Perugna Giovanni ed

altri, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di La Spezia - nel corso del procedimento penale a

carico di Giovanni Perugna, Gino Bordigoni e Maria Grassi, imputati

della contravvenzione di cui all'art. 731 codice penale - ha ritenuto,

con ordinanza 12 giugno 1972, rilevante e non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale, dedotta dal difensore,

dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, "statizzazione delle

scuole elementari per ciechi", in relazione agli artt. 3 e 34, primo e

secondo comma, della Costituzione.

Secondo il pretore la norma impugnata, con lo stabilire che

"l'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie,

per i ciechi in condizioni di educabilità, nelle apposite scuole

speciali", determinerebbe una situazione di profonda ineguaglianza nei

confronti dei bambini ciechi (o gravemente menomati nella vista)

privandoli della possibilità di utilizzare l'esperienza scolastica

come mezzo non soltanto di istruzione, ma anche di inserimento e

adattamento sociale. Questa discriminazione tra ciechi e veggenti

violerebbe gli artt. 3 e 34, primo comma, della Costituzione perché

non avrebbe alcuna giustificazione di ordine medico, pedagogico e

tecnico; e violerebbe l'art. 34, secondo comma, della Costituzione,

perché sancirebbe un obbligo - il cui adempimento non sarebbe reso

possibile in ogni caso rispetto alla generalità dei destinatari - ,

per la mancanza di un istituto specializzato in ogni provincia e per la

conseguente necessità, per le famiglie, di affrontare spese per

mandare i ragazzi ciechi in istituti specializzati lontani, in aperto

contrasto con il principio ("correlativo a quello

dell'obbligatorietà") della gratuità dell'istruzione elementare.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del

22 novembre 1972.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, è intervenuto con atto 9 dicembre

1972, chiedendo a questa Corte di voler dichiarare non fondata la

questione di legittimità costituzionale. Ha affermato che la

disposizione denunciata appare non in contrasto, ma perfettamente

aderente al primo comma dell'art. 34 della Costituzione, dato che

prescrive l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte dei bambini

ciechi, in condizioni di educabilità, in apposite scuole speciali

proprio per rendere "il diritto alla scuola" di quei bambini

concretamente realizzabile. Ha, poi, sostenuto che non sussiste

neppure l'asserito contrasto della citata norma della legge n. 1463 del

1952 con il disposto dell'art. 3 della Costituzione, dato che purtroppo

è evidente la differenza della condizione di un giovane privo della

vista rispetto ai coetanei che vedono e, quindi, trova piena

giustificazione la disciplina eccezionale disposta dalla suddetta

legge. Ha, infine, affermato - per quanto concerne la pretesa

illegittimità della norma denunciata in relazione al disposto

dell'art. 34, secondo comma, della Costituzione - che lo Stato

provvede all'istituzione di scuole specializzate e così adempie

l'obbligo di assicurare ai ragazzi ciechi la possibilità di istruirsi,

ma il numero e la localizzazione di tali scuole sono determinati dalle

effettive possibilità di bilancio della collettività ed anche

dall'intensità dell'esigenza di tali scuole, riscontrata in base alle

più opportune valutazioni. Considerato in diritto :

1. - La questione, sollevata dal difensore degli imputati nel corso

di procedimento penale per la contravvenzione di cui all'art. 731 del

codice penale, concerne la legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, "statizzazione delle scuole

elementari per ciechi", in riferimento agli artt. 3 e 34, primo e

secondo comma, della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Nella Relazione al Senato del Ministro Gonella per l'approvazione

della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sopracitata, fu rilevato che - a

termini dell'art. 175 del testo unico delle leggi sull'istruzione

elementare, approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, che aveva

esteso ai fanciulli ciechi e sordomuti l'obbligo scolastico sancito

dall'art. 171 per tutti i fanciulli normali dal sesto al

quattordicesimo anno di età - lo Stato avrebbe dovuto istituire

apposite scuole atte all'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte

di entrambe le categorie di minorati sensoriali (sordomuti e ciechi),

ma, mentre per i sordomuti aveva in parte già adempiuto a tale

necessità, quasi nulla era stato fatto nei riguardi delle scuole per i

ciechi, ai quali l'istruzione era impartita da enti riconosciuti idonei

mediante decreto del Capo dello Stato. Per eliminare la grave lacuna

era stato predisposto il provvedimento legislativo, con il quale si

istituivano, nei limiti consentiti dal bilancio, scuole governative per

la istruzione elementare dei ciechi da parte di insegnanti

specializzati presso gli istituti di cui alla tabella annessa al

provvedimento.

Ora, se anche fosse esatto quanto è affermato nell'ordinanza circa

la possibilità dell'insegnamento ai bambini ciechi nelle scuole

elementari statali ordinarie, sarebbe auspicabile un mutamento

dell'attuale disciplina legislativa, non essendo consentito a questa

Corte, nell'esercizio del sindacato di legittimità, di superare i

limiti segnati dai principi che essa desume dalle norme della

Costituzione che sarebbero state violate.

Il principio dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, come

questa Corte più volte ha avuto occasione di affermare, deve

intendersi nel senso che "a parità di situazioni deve corrispondere

parità di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati

a situazioni obiettivamente diverse e che spetta insindacabilmente al

legislatore giudicare sulla parità o diversità delle situazioni pur

nel rispetto dei criteri di ragionevolezza nonché degli altri principi

costituzionali" (sentenza n. 45 del 1967). E la diversità di

situazioni dei fanciulli ciechi e dei fanciulli veggenti postula sul

piano razionale, per quanto concerne l'insegnamento elementare, una

diversità di disciplina legislativa.

L'art. 34, secondo comma, della Costituzione, come emerge dal suo

contenuto, non stabilisce affatto un obbligo assoluto rispetto alla

generalità dei cittadini, ma, inteso in connessione con il successivo

terzo comma, prevede un diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi

di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, diritto che "la

Repubblica rende effettivo con borse di studio, assegni alle famiglie

ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". E

appare ovvio rilevare che l'adempimento di tali obblighi, come dei

principi della scuola aperta a tutti e di gratuità dell'istruzione

elementare e media - sanciti dal citato art. 34, primo e secondo

comma, della Costituzione - , debbono essere adempiuti nel quadro degli

obblighi dello Stato secondo una complessa disciplina legislativa e

nell'osservanza dei limiti del bilancio.

3. - Date le premesse, la pronuncia di illegittimità della legge

impugnata, con la conseguente cessazione della sua efficacia,

importerebbe una lacuna ben più grave di quella rilevata nella

relazione al Senato, su riportata, per il danno che ne risentirebbero i

fanciulli ai quali l'insegnamento elementare è impartito.

Gli argomenti addotti nell'ordinanza - quali la limitazione delle

scuole statali per ciechi, la difficoltà di accesso per la lontananza

dal luogo di residenza dei fanciulli, la facoltà di scelta tra

l'insegnamento della scuola statale per ciechi, situata in luogo

lontano, e quello familiare, impartito da maestri specializzati con

riguardo al profitto e allo scopo di tutela dei fanciulli ciechi

perseguito dalla legge - se non hanno rilievo per la pronuncia di

illegittimità, devono essere oggetto di valutazione nel giudizio che

il giudice competente deve emettere.

Ora l'art. 731 del codice penale non comporta che il giudice in

singole fattispecie non possa, ricorrendone i presupposti, escludere la

punibilità, nonostante il mancato perseguimento dello scopo

dell'istruzione elementare. Al giudice è, pertanto, consentito:

valutare, con particolare riguardo alla situazione familiare del cieco,

i giusti motivi che possono giustificare la mancata istruzione dello

stesso; o ritenere perseguito lo scopo della citata legge speciale n.

1463 del 1952, nella ipotesi di insegnamento impartito, in famiglia, da

insegnante qualificato e nell'osservanza della vigilanza dovuta al

cieco, e, quindi, escludere, in tale ipotesi, che costituisca reato

l'omessa istruzione elementare nella scuola statale per ciechi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 (statizzazione delle

scuole elementari per ciechi), sollevata con l'ordinanza in epigrafe,

in riferimento agli artt. 3 e 34, primo e secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte