Sentenza n. 125/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.P.R. 834/1981
- art. 117Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
- art. 99d.P.R. 834/1981
- art. 25d.P.R. 834/1981
- art. 26Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 99, comma
secondo, 116, comma primo (nel testo sostituito dall'art. 25 d.P.R. 30
dicembre 1981, n. 834), e 117, comma secondo (nel testo sostituito
dall'art. 26 dello stesso d.P.R. n. 834/81) del d.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra),
promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1982 dalla Corte dei conti
sul ricorso proposto da Bevilacqua Leonardo, iscritta al n. 475 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 331 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 23 marzo 1982 nella causa promossa con
ricorso di Bevilacqua Leonardo, la Corte dei conti., Sez. II
giurisdizionale speciale per le pensioni di guerra, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., degli artt. 99, comma secondo, 116 comma primo (nel testo
sostituito dall'art. 25 d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834) e 117 comma
secondo (nel testo sostituito dall'art. 26 dello stesso d.P.R. n. 834
del 1981) del T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui
prevedono il termine quinquennale di prescrizione per la richiesta
della pensione di guerra, ovvero la salvezza - comunque - di tale
termine per la proposizione dell'eventuale successivo ricorso alla
Corte dei conti.
La questione è stata sollevata d'ufficio nel corso del giudizio
nel quale il rappresentante del P.M. aveva richiesto che il ricorso
avanzato dal Bevilacqua fosse dichiarato irricevibile, in quanto
proposto oltre il termine quinquennale di prescrizione del diritto a
chiedere la pensione.
Rammenta l'ordinanza "che, con sentenza n. 97 del 19-25 giugno
1980, la Corte costituzionale ha avuto già modo di dichiarare la
illegittimità costituzionale degli artt. 114 della legge 10 agosto
1950, n. 648, e 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ed inoltre degli
artt. 86, primo comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti
approvato con R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 116 del T.U. approvato
con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prescrivevano,
per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, il
termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o consegna del
provvedimento impugnato.
A ciò la Corte costituzionale fu indotta per gli stessi motivi che
avevano determinato la dichiarazione di incostituzionalità
dell'analogo termine di 90 giorni per l'impugnazione dei provvedimenti
in materia di pensioni ordinarie (sent. n. 8 del 1976)".
Secondo il giudice a quo i citati artt. 99, secondo comma, del
d.P.R. n. 915/1978, 25 e 26 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, hanno
invece reintrodotto una palese disparità di trattamento tra i titolari
di pretese in materia di pensioni di guerra e i titolari di pretese in
materia di pensioni ordinarie per i quali il diritto al trattamento di
quiescenza, diretto o di riversibilità, "non si perde per prescrizione
(art. 5 del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092)", mentre nessun termine di
decadenza è fissato per la proposizione del ricorso alla Corte dei
conti. In tal guisa, verrebbe a infrangersi quel processo di
omogeneizzazione della tutela giurisdizionale dei due diritti alla
pensione ordinaria e alla pensione di guerra, realizzato dalla stessa
Corte costituzionale con le sentenze n. 170 del 1971; n. 38 del 1972;
n. 41 del 1973; nn. 85 e 131 del 1975.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto, con atto
depositato il 9 novembre 1982, il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Nell'atto di intervento, l'Avvocatura stessa osserva
preliminarmente che per quanto attiene all'art. 26 del d.P.R. n. 834
del 1981 la dedotta questione di legittimità costituzionale appare
inammissibile data la non rilevanza, per gli effetti di causa, della
stessa. Per il resto, rammenta che la Corte costituzionale con sentenza
22 aprile 1980 n. 55, premesso che la pensione di guerra ha cause e
finalità nettamente distinte da quelle delle pensioni ordinarie, ha
affermato che "se sul piano processuale possono non sussistere elementi
idonei a giustificare una differente disciplina in ordine alla tutela
delle ragioni degli aventi diritto a pensioni ordinarie o di guerra,
sussistono viceversa motivi i quali giustificano una differente
normativa in ordine alla disciplina sostanziale, senza che ne risulti
violato il principio di uguaglianza".
Precisato, altresì, che la razionale giustificazione del previsto
termine quinquennale di prescrizione del diritto a conseguire il
peculiare risarcimento costituito dalla pensione di guerra, risiede
oltretutto nell'avere il legislatore ordinario inteso disciplinare la
materia in maniera analoga a quanto stabilito in via generale in tema
di risarcimento dei danni, dall'art. 2947 c.c., l'atto conclude
chiedendo che la Corte costituzionale voglia dichiarare non fondata la
questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Viene in esame, anzitutto, l'eccezione di difetto della
rilevanza opposto dall'Avvocatura dello Stato, in ordine alla verifica,
per i fini di causa dell'art. 26 d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834,
secondo il cui disposto avrebbe trovato ingresso, nel procedimento
pensionistico, una disparità di trattamento non giustificata ex art. 3
Cost., ove abbiano a concorrere istanze, da parte del medesimo
soggetto, sia di pensione di guerra che di pensione ordinaria
privilegiata per servizio allo Stato.
La censura opposta va accolta. Dal giudizio a quo non emerge in
alcun modo che il ricorrente avesse potuto esperire pretese bivalenti
siffatte, qualificato come è egli, in atti, per girovago (recte:
zingaro) illetterato; né che - comunque - tali pretese abbia, in
concreto, esperite. Di conseguenza, sotto questo non pertinente
profilo, la questione va dichiarata inammissibile.
2. - Il giudice a quo ha ancora prospettato, sempre ex art. 3
Cost., disparità di trattamento, risultante dagli artt. 99, comma
secondo d.P.R. n. 915/1978 e 116, comma primo stesso decreto, nel testo
sostituito dall'art. 25 del già menzionato d.P.R. n. 834/1981, là
dove è stabilito, o richiamato, che il diritto a richiedere la
liquidazione della pensione (di guerra) si prescrive trascorsi cinque
anni dal servizio di guerra ovvero dagli eventi che ai fatti bellici si
riconnettono. E tanto - ad avviso sempre dell'ordinanza di rimessione -
nel confronto con "i titolari di pretese in materia di pensioni
ordinarie per i quali il diritto al trattamento di quiescenza, diretto
o di riversibilità, non si perde per prescrizione (art. 5 del T.U. 29
dicembre 1973, n. 1092)".
3. - La questione non è fondata. Questa Corte ha già avuto, più
volte, l'occasione di porre a raffronto le diverse discipline normative
che caratterizzano l'ordinamento delle pensioni ordinarie e
rispettivamente delle pensioni, assegni o indennità di guerra. E pur
sottolineando il distinto titolo giuridico ha riconosciuto la pari
esigenza di tutela nei confronti delle rispettive pretese (sentenze nn.
170/1971; 38/1972; 41/1973; 85 e 131/1975; 97/1980). . Quest'ultima
sentenza (n. 97), pur ricordata nell'ordinanza di rimessione, ha
peraltro posto in chiara luce le motivazioni logiche che si
riconnettono alla statuizione del qui dedotto art. 99 d.P.R. n.
915/1978 (e quindi anche, per la parte che interessa, dell'art. 25
d.P.R. n. 834/1981), riconducendole alla ovvia "esigenza di un
tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidità da
causa di servizio o fatto di guerra ad opera delle competenti autorità
amministrative o sanitarie". Tant'è - può ancora osservarsi a
completamento - che il quinquennio, senza indagare qui sulla natura di
detto termine, è elevato ad anni dieci, per effetto del penultimo
comma del più volte indicato art. 99, nei confronti degli invalidi,
affetti da parkinsonismo.
Orbene, se è questa l'esigenza accertativa racchiusa nella dedotta
disciplina, il giusto tertium comparationis va ricercato - nella
disciplina dei trattamenti ordinari - per fattispecie d'analoga natura:
nell'ambito del trattamento privilegiato cioè, là dove - in altri
termini - il rapporto di impiego o di servizio riveste solo la
caratteristica, pur indispensabile e rilevante, di mera premessa
storica di fondo; mentre ivi, per contro, vengono positivamente
esaltate le correlazioni e i nessi, concernenti gli altrettanto
indispensabili accertamenti medico-legali dell'occorso evento, tali -
conclusivamente - da far pervenire, se favorevoli, alla liquidazione
della pensione, ancorché fuori dallo scorrere temporale nell'attività
di servizio, richiesto, altrimenti, in via normale.
Pertanto, nella comparazione delle norme al riguardo è bastevole
ricordare che l'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato) testualmente stabilisce l'inammissibilità della domanda di
liquidazione ove "il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni
dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della
dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte" (termine elevato
ad anni dieci per invalidità derivata da parkinsonismo).
Non solo: la sentenza di questa Corte n. 149 del 1979 ha
dichiarato, all'incontro, la illegittimità costituzionale del già
ricordato art. 169 T.U. n. 1092, nella parte in cui non consente la
sospensione dei termini nei confronti dei minori e dei dementi così
come invece, prescritto, per la pensionistica di guerra, dall'art. 99
del d.P.R. n. 915/1978.
Sicché quel processo di omogeneizzazione nella tutela delle
pretese pensionistiche, sia per i trattamenti ordinari che di guerra, e
di cui il giudice a quo si è rettamente preoccupato, appare
razionalmente e incontrovertibilmente garantito nel diritto positivo
vigente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (sostitutivo del
secondo comma dell'art. 117 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) nella
parte in cui è previsto un termine quinquennale di prescrizione per la
richiesta della pensione di guerra, sollevata dalla Corte dei conti, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 99, comma secondo e 116, comma primo (sostituito
quest'ultimo, dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) del
d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prevedono un
termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di
guerra, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la
medesima ordinanza della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte