Art. 117
[1]Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie
[2]Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria. ((Il ricorso proposto contro i provvedimenti di cui al precedente comma si considera utilmente presentato rispetto ad entrambi i provvedimenti quando sia prodotto entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla piu' recente data di notificazione, ove quest'ultima si riferisca al provvedimento negativo di pensione di guerra. Qualora, invece, la su indicata notificazione abbia ad oggetto il provvedimento negativo di pensione privilegiata ordinaria, il ricorso e' ricevibile anche se avanzato oltre il predetto termine, purche' la pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero a seguito di domanda fatta dall'interessato per conseguire il trattamento privilegiato ordinario)). Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto contro il primo provvedimento e questo sia stato notificato posteriormente a quello emesso in un tempo successivo.
Testo vigente dal 2 febbraio 1982, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva