Sentenza n. 125/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 79legge 354/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), in relazione agli artt. 47, 48 e 50 della stessa
legge, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1991 dal Tribunale
di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Genova nel
procedimento penale a carico di Al Ashker Bassam, iscritta al n. 591
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un procedimento di sorveglianza promosso per
l'applicazione, in via gradata, dei benefici dell'affidamento in
prova al servizio sociale, dell'ammissione al regime di semilibertà
e della liberazione anticipata al detenuto Al Ashker Bassam, nato a
Tripoli del Libano l'8 febbraio 1968, condannato definitivamente con
sentenza 4 maggio 1987 della Corte d'appello di Genova (Sezione
minorenni), confermata dalla Corte di cassazione il 27 ottobre 1987,
alla pena di anni diciassette di reclusione (di cui mesi sei
condonati) per i delitti di sequestro di persona a scopo di
terrorismo, omicidio e altro, il Tribunale per i minorenni di Genova,
in funzione di Tribunale di sorveglianza per i minorenni, ha
sollevato d'ufficio, con ordinanza del 30 maggio 1991, in riferimento
all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale
dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
relazione agli artt. 47, 48 e 50 della medesima legge, "nella parte
in cui non consente di ritenere che, nei confronti di soggetti minori
di età all'epoca dei fatti-reati commessi, le misure alternative
alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della
semi-libertà operino con modalità diverse da quelle previste dalle
singole disposizioni che le prevedono".
Nel caso di specie, riferisce il giudice a quo, il detenuto era
stato ammesso al regime della semi-libertà con ordinanza del 14
giugno 1990 dello stesso Tribunale di sorveglianza per i minorenni di
Genova (in diversa composizione); ma tale provvedimento era stato
annullato dalla Corte di cassazione (Sez. I penale) con sentenza del
12 novembre 1990, perché a suo avviso l'impugnato art. 79, primo
comma, non consente di ritenere che "nei confronti di soggetti che
all'epoca dei fatti non avevano compiuto il diciottesimo anno di
età, le misure alternative alla detenzione contemplate dal c.d.
ordinamento penitenziario richiedano condizioni ed operino con
modalità diverse da quelle previste dalle singole disposizioni che
le prevedono".
Nel presupposto che l'esemplare condotta del detenuto, osservata
anche dopo la predetta ordinanza del 14 giugno 1990, lo renderebbe
meritevole del beneficio della semi-libertà, il Tribunale rimettente
osserva che il suddetto orientamento della Cassazione, ostativo ad un
provvedimento in tal senso, contrasta con quello della giurisprudenza
di merito, "ormai costante da una decina d'anni" e sostanzialmente
fondato sui significativi rilievi contenuti nella sentenza di questa
Corte n. 46 del 1978: la quale, ritenendo, in via interpretativa, che
poteva considerarsi superabile per i minori il divieto di concessione
della libertà provvisoria posto dall'art. 1 della legge n. 152 del
1975, aveva osservato che, diversamente opinando, sarebbe risultato
"profondamente contraddittorio con tutta la normativa sui minori
degli anni 18 il rigido automatismo di un divieto che precludesse al
giudice la possibilità di adottare "soluzioni differenziate ( ..) ed
aveva sottolineato, invece, la "necessità di valutazioni del giudice
fondate su prognosi ovviamente individualizzate in ordine alle
prospettive di recupero del minore deviante".
Sulla base dei medesimi argomenti, si era affermata
l'applicabilità ai minorenni delle suddette misure alternative alla
detenzione anche nei casi - come quello di specie - in cui non
ricorressero i presupposti formali posti in via generale dalla legge
n. 354 del 1975, e cioè l'irrogazione di una pena detentiva non
superiore a tre anni (per l'affidamento in prova: art. 47) e
l'espiazione di almeno metà della pena (per la semi-libertà: art.
50).
La parificazione della condizione penitenziaria di maggiori e
minori di età che consegue all'interpretazione restrittiva della
Cassazione comporta perciò, secondo il Tribunale rimettente, una
violazione dell'art. 3 Cost., dato che l'esigenza - comunemente
sottolineata in dottrina e giurisprudenza - di "personalizzare" lo
strumento penale nei confronti dei minori comporta inevitabilmente,
in materia penitenziaria, l'esclusione delle suddette, rigide
preclusioni, stante la natura residuale della carcerazione minorile,
da utilizzare in chiave esclusivamente educativa e mai punitiva.
Ciò, del resto, era stato riconosciuto dallo stesso legislatore
del 1975, che nel medesimo art. 79 aveva riservato ad "apposita
legge" l'emanazione di un ordinamento giudiziario minorile (intento,
peraltro, rimasto inattuato a distanza di sedici anni).
L'irragionevolezza delle predette preclusioni per le misure, quali
l'affidamento in prova e la semilibertà, atte a realizzare le
esigenze di rieducazione e reinserimento sociale del minore emerge,
d'altra parte, dalla loro insussistenza ai fini della liberazione
condizionale (concedibile ai minori "in qualunque momento
dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva
inflitta": art. 21 regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404):
sicché la loro persistenza potrebbe indurre prassi giurisprudenziali
che, largheggiando nella valutazione del requisito del
"ravvedimento", estendano - per sottrarre i minori al regime
carcerario - l'applicazione di quest'ultimo istituto, nonostante che
esso sia svincolato da adeguate forme di controllo sociale e di
stimolo rieducativo.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile, per due ordini di motivi.
Il Tribunale, rileva innanzitutto l'Avvocatura, ha omesso di
accertare la sussistenza dello speciale presupposto della mancanza di
"elementi atti a far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalità organizzata o eversiva" - che condiziona la concessione
di misure alternative alla detenzione ai condannati per gravi
delitti, tra i quali quelli commessi, come nella specie, con
finalità di terrorismo - posto dall'art. 4- bis della legge n. 354
del 1975, introdotto con l'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203. Dall'ordinanza
di rimessione - emessa dopo l'entrata in vigore di tale disposizione
- non risulta, inoltre, che sia stata espletata la speciale procedura
da questa prevista, consistente nell'acquisizione da parte della
magistratura di sorveglianza di "dettagliate informazioni per il
tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica".
Un secondo motivo di inammissibilità discende, ad avviso
dell'Avvocatura, dal fatto che nella specie il condannato, al momento
dell'emanazione dell'ordinanza, aveva già compiuto il ventunesimo
anno di età. Infatti, poiché l'art. 24 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272 prevede che le misure alternative alla detenzione
siano applicate secondo le norme e con le modalità previste per i
minorenni anche a coloro che nel corso della esecuzione abbiano
compiuto il diciottesimo, ma non il ventunesimo anno di età,
dovrebbe ritenersi che, anche in caso di reato commesso durante la
minore età, venga meno col compimento del ventunesimo anno la
specialità della "condizione minorile", e quindi l'esigenza di
continuità educativa che sta a base dell'assimilazione degli
interventi penali nei confronti del giovane adulto a quelli nei
confronti del minorenne.
Nel merito, poi, la questione sarebbe infondata, perché la
diversità della condizione minorile non potrebbe indurre a ritenere
irragionevoli i requisiti attinenti all'entità della pena in
concreto irrogata ed alla parziale espiazione della stessa
discrezionalmentevalutati ex ante dal legislatore ai fini
dell'applicabilità delle misure alternative. D'altra parte,
l'esigenza di individualizzazione del trattamento penitenziario
sussiste egualmente per tutti i detenuti e trova spazio nella
prognosi di reinserimento che si richiede per la concessione di
benefici in questione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale per i minorenni di Genova ha sollevato questione
di legittimità costituzionale - per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione - dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, contenente norme sull'ordinamento penitenziario, nella parte
in cui non consente di ritenere che, nei confronti di soggetti minori
di età all'epoca dei fatti-reato commessi, le misure, alternative
alla detenzione, dell'affidamento in prova al servizio sociale e
della semi-libertà operino con modalità diverse da quelle stabilite
dalle singole disposizioni che le prevedono (artt. 47, 48 e 50 della
citata legge n. 354 del 1975). Per la disposizione impugnata,
infatti, "le norme della presente legge si applicano anche nei
confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali,
fino a quando non si sarà provveduto con apposita legge": il che
comporta, secondo la consolidata interpretazione della Corte di
cassazione, che per ottenere l'ammissione all'affidamento in prova al
servizio sociale e alla semilibertà, i soggetti che erano minori al
momento del fatto, debbono, al pari di chi era adulto allo stesso
momento, essersi visti infliggere una pena non superiore a tre anni
di reclusione, o, rispettivamente, avere scontato più di metà della
pena inflitta.
La parificazione - tra chi era minore al momento del fatto e chi
non lo era - effettuata dalla norma impugnata ai fini dei requisiti
per usufruire di misure alternative alla detenzione, violerebbe,
secondo il Tribunale rimettente, il primo comma dell'art. 3 della
Costituzione, in quanto disciplinerebbe in maniera identica le
condizioni penitenziarie di soggetti tra loro profondamente diversi,
quali gli adulti ed i giovani che si siano resi responsabili di reati
durante la minore età.
2. - Preliminare all'esame della questione così proposta è la
considerazione di due eccezioni di inammissibilità evidenziate
dall'Avvocatura dello Stato. Per la prima di esse la questione di
costituzionalità sarebbe stata posta prematuramente, nel senso che
dall'ordinanza di rimessione non risulta che il Tribunale per i
minorenni di Genova abbia, come imposto dal decreto-legge n. 152 del
13 maggio 1991, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203,
accertato - tramite il Comitato per la sicurezza pubblica competente
- l'esistenza o meno di collegamenti attuali tra il soggetto
richiedente le misure alternative e la criminalità organizzata o
eversiva. Tale accertamento è infatti richiesto dalla predetta legge
come condizione per la concessione delle misure in questione a
soggetti che abbiano riportato - come nel caso oggetto del giudizio
principale - condanna per particolari reati.
L'eccezione non è fondata. L'effettuazione degli accertamenti
sopra specificati presuppone l'esistenza di una norma che, in
astratto, consenta a chi la richiede di ottenere la misura
alternativa, e ne condiziona - ove ricorrano le specifiche situazioni
ivi considerate - la concessione in concreto: se tale norma generale
non esistesse, gli accertamenti, infatti, sarebbero arbitrari.
Nel caso in esame, il Tribunale ha impugnato per sospetta
incostituzionalità l'art. 79 della legge n. 354 del 1975, proprio
perché tale norma non consente l'accesso dei minori alle misure alternative con modalità diverse da quelle previste per gli adulti.
E, quindi, solo l'eventuale accoglimento dell'incidente di
costituzionalità, rendendo possibile l'applicazione in via generale
ed astratta di tali misure a minori che alla stregua della suddetta
disposizione non ne potrebbero usufruire, legittimerebbe il controllo
sulla esistenza degli specifici requisiti per la concessione in
concreto dei provvedimenti richiesti. Onde la questione deve
ritenersi, sotto tale profilo, ammissibile.
Con la seconda eccezione, l'Avvocatura dello Stato sostiene
l'irrilevanza della questione di costituzionalità in quanto, avendo
il soggetto interessato superato il ventunesimo anno di età, egli
sarebbe fuori dal raggio di ultrattività della condizione minorile
che l'art. 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989 fissa all'età
di ventuno anni. Ma anche questa eccezione non è fondata. L'art. 3
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
(allegato al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) stabilisce, invero,
che l'ultrattività della condizione del minore, per ciò che
riguarda le attribuzioni del tribunale di sorveglianza, cessa al
compimento del venticinquesimo anno di età: e tra tali attribuzioni
vi è certamente quella di concedere le misure alternative alla pena
detentiva nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano
minori degli anni diciotto. La decisione oggetto del giudizio
principale va rapportata a questo limite, dato che quello previsto
dal decreto legislativo n. 272 del 1989 si riferisce solo alla fase
dell'esecuzione delle misure alternative e tende a garantire -
innovando rispetto alla disciplina precedente - che l'esecuzione, tra
i diciotto e i ventuno anni, avvenga ancora secondo le modalità
previste per i minori (in particolare, a cura del servizio sociale
minorile), anziché secondo quelle vigenti per gli adulti.
3. - Passando all'esame del merito, deve innanzitutto ricordarsi
che questa Corte ha numerose volte sottolineato che la tutela del
minore è interesse assistito da garanzia costituzionale (artt. 30 e
31 Cost.) e che, in caso di commissione di reati, la giustizia
minorile deve essere improntata all'essenziale finalità di recupero
del minore deviante mediante la sua rieducazione ed il suo
reinserimento sociale (cfr., ad esempio, le sentenze nn. 222 del 1983
e 206 del 1987). Questa finalizzazione caratterizza tutti i momenti e
le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei
confronti dei minori.
Così, con riferimento alla fase istruttoria, la Corte ha
sottolineato che, nel processo minorile, il pubblico ministero non è
solo il titolare dell'esercizio dell'azione penale e della pretesa
punitiva, ma anche "l'organo che presiede e coopera al conseguimento
del peculiare interesse-dovere dello Stato al recupero del minore"
(sentenza n. 49 del 1973); ed ha ritenuto, in via interpretativa, che
non potesse estendersi ai minori il divieto di concessione della
libertà provvisoria posto dall'art. 1, primo comma, della legge n.
152 del 1975, dato che un simile rigido automatismo contrasterebbe
con la necessità che le valutazioni del giudice, in materia di
carcerazione preventiva, siano "fondate su prognosi ...
individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore
deviante" (sentenza n. 46 del 1978).
Nella stessa ottica, con riferimento alla fase del giudizio, la
Corte ha considerato inderogabile la necessità che il giudizio nei
confronti del minore sia opera di un giudice specializzato, quale il
Tribunale per i minorenni, ed è perciò pervenuta a ritenere
ingiustificata la residua deroga alla competenza di tale organo data
dall'attribuzione del giudizio al tribunale ordinario quando alla
commissione del reato abbiano partecipato maggiorenni (sentenza n.
222 del 1983). Si tratta, invero, di un istituto che, "insieme agli
altri organi che ne preparano o fiancheggiano l'operato", è
preordinato all'adempimento del compito della protezione della
gioventù additato dall'art. 31, terzo comma, Cost., dato che "i
giudici minorili devono non solo adeguatamente vagliare la
personalità del minore, ma individuare rispetto ad essa il
trattamento rieducativo più adeguato", e devono a tale fine compiere
valutazioni "fondate su prognosi particolarmente individualizzate"
(sentenze nn. 222 del 1983, 128 del 1987 e 78 del 1989).
Ad analoghe esigenze deve essere improntato il trattamento del
minore anche nella fase esecutiva: ed è perciò che la Corte, ha,
non solo sottolineato l'esigenza che il ricorso all'istituzione
carceraria sia considerato, per i minori, come "ultima ratio"
(sentenza n. 46 del 1978), ma ha dichiarato - con la citata sentenza
n. 128 del 1987 - l'illegittimità costituzionale della legge 9
ottobre 1974, n. 632, nella parte in cui, ratificando il trattato in
materia di estradizione tra l'Italia e gli USA, firmato a Roma il 18
gennaio 1973, consente l'estradizione dell'imputato minorenne anche
nei casi in cui l'ordinamento della Parte richiedente non lo
considera minore, assoggettandolo al trattamento previsto per gli
adulti: parificazione che non può, quindi, ritenersi giustificata
neppure nel caso di commissione di gravi reati considerato in tale
decisione.
4. - Con riferimento alla fase di cognizione, l'esigenza di
adeguamento ai suddetti principi è stata dal legislatore tenuta in
particolare considerazione nel dettare le disposizioni del nuovo
processo penale minorile, la cui "complessiva ispirazione
rieducativa" (cfr. sentenza n. 182 del 1991) risalta già nella
direttiva generale posta con l'art. 3 della legge delega n. 81 del
1987, volta ad apportare ai principi generali del nuovo processo
penale "le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari
condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle
esigenze della sua educazione". Sulla scorta di tale indirizzo, sono
stati introdotti congegni ed istituti tendenti ad attenuare
l'offensività del processo per il minore ed a renderne residuale la
detenzione, restringendo, ad esempio, i casi di custodia cautelare,
estendendo l'ambito delle sanzioni sostitutive ed introducendo il
nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova.
Con riferimento alla fase esecutiva, invece, le esigenze di
recupero e di risocializzazione dei minori devianti e, quindi, di
accentuazione della funzione rieducativa della pena e di
differenziazionedel loro trattamento rispetto a quello previsto per
gli adulti - che discendono da una considerazione unitaria dei
principi posti negli artt. 3, 27, terzo comma, 30 e 31 Cost. e sono
imposte anche da convenzioni internazionali (cfr. art. 14, par. 4,
del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881) -, restano tuttora non
integralmente soddisfatte.
Con l'impugnato art. 79, infatti, sono state indiscriminatamente
estese ai minori le disposizioni dettate per gli adulti dalla legge
n. 354 del 1975 di riforma dell'ordinamento penitenziario; e benché
la disposizione - introdotta alla fine dell'iter parlamentare per
evitare che, per via dell'abrogazione del vecchio regolamento,
venisse a mancare per i minori una disciplina della materia - fosse
dichiaratamente transitoria, in quanto destinata a valere "fino a
quando non sarà provveduto con apposita legge", essa è rimasta
tuttora vigente.
L'assoluta parificazione tra adulti e minori che - secondo
l'univoco indirizzo interpretativo della Corte di cassazione -
consegue alla mancata introduzione, nella legislazione successiva,
degli adattamenti e correttivi richiesti dalla specificità della
condizione minorile non è, indubbiamente, in armonia con i suesposti
principi. In particolare, per quanto attiene alle misure alternative
alla detenzione, la rigida applicazione anche ai minori dei limiti di
pena inflitta e, rispettivamente, scontata, previsti per
l'affidamento in prova al servizio sociale e per la semilibertà,
comporta che il regime di detenzione in carcere non è differenziato
rispetto a quello stabilito per gli adulti e che resta perciò
compressa quell'esigenza di specifica individualizzazione e
flessibilità del trattamento che l'evolutività della personalità
del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono.
La necessità di non sottovalutare "la pericolosità e gravità del
fenomeno della delinquenza minorile" non significa, infatti, - come
già evidenziato nella citata sentenza n. 46 del 1978 - che debbano
trascurarsi le "possibilità di recupero di soggetti non ancora del
tutto maturi dal punto di vista fisiopsichico": tanto più che - come
giustamente rileva il giudice a quo - con le norme che estendono ai
minori le predette limitazioni alla concessione dell'affidamento in
prova e della semilibertà ne convive un'altra che consente di
concedere a costoro la liberazione condizionale "in qualunque momento
dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena inflitta" (art.
21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404).
Tale disposizione evidenzia che, rispetto ai minori, è
particolarmente pressante l'esigenza che "il protrarsi della
realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di
accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno
assolto positivamente al suo fine rieducativo" (sentenza n. 204 del
1974); e pur se la sua applicazione, in quanto legata al "sicuro
ravvedimento" del condannato, presuppone un congruo periodo di
espiazione, essa è di certo indice di un criterio, coerente alla
preminenza per il minore della finalità rieducativa della pena,
secondo cui questa va applicata solo fino al momento in cui svolga
un'effettiva funzione di emenda.
Perciò, se si considera che tra i due istituti della semilibertà
e della liberazione condizionale è ravvisabile un rapporto di
progressione quanto a requisiti oggettivi, condizioni soggettive ed
entità dei vantaggi per il condannato, non può negarsi che la
previsione, per i minori, di limiti rigidi per la prima ed ampiamente
flessibili per la seconda comporta un'incoerenza sistematica che
richiede attenta riconsiderazione; e ciò anche per evitare il
rischio - segnalato dal Tribunale rimettente - che le esigenze di
individualizzazione del trattamento portino nella pratica ad
impiegare la seconda misura come un surrogato della prima, con ciò
frustrando la più spiccata attitudine risocializzante che questa
possiede.
5. - L'illustrata disarmonia della norma impugnata rispetto ai
principi costituzionali dianzi richiamati non può però condurre
all'accoglimento della questione, dato che questa, secondo
l'impostazione dell'ordinanza di rimessione, si risolve nella
richiesta di una pronuncia additiva che modifichi le condizioni per
la concessione ai minori delle misure dell'affidamento in prova al
servizio sociale e della semilibertà.
È evidente, infatti, che la scelta delle diverse modalità non
può che essere rimessa alla discrezionalità del legislatore, data
la possibilità, al fine di condurre la normativa a coerenza
costituzionale, di una pluralità di soluzioni, rinvenibili o ponendo
limiti diversi da quelli ora previsti, per tutte o solo per talune
delle misure alternative, o risolvendo il problema nell'ambito di una
più organica regolamentazione della materia che consideri anche la
disciplina della liberazione condizionale relativa ai minori. Stante
questa impostazione del "petitum", la questione non può che essere
dichiarata inammissibile.
D'altra parte, una pronunzia interamente caducatoria della norma
condurrebbe ad un vuoto legislativo dei cui effetti la Corte ritiene
di dover tener conto, posto che essi, allo stato, inciderebbero sulla
stessa possibilità per i minori di usufruire delle misure alternative alla detenzione. Ma a tale conclusione si dovrebbe pur sempre
giungere - non potendosi mantenere più a lungo nell'ordinamento una
norma ai limiti della incostituzionalità - ove il legislatore non
provvedesse tempestivamente a varare una normativa in materia,
conforme ai principi costituzionali, alla luce dei criteri
sopraindicati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), in relazione agli
artt. 47, 48 e 50 della stessa legge, sollevata, in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i
minorenni di Genova, in funzione di Tribunale di sorveglianza per i
minorenni, con ordinanza del 30 maggio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte