Sentenza n. 126/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/05/1976 · relatore Angelo de Marco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale del Piemonte il 5 febbraio 1975, riapprovata il
27 marzo 1975, recante "Intervento straordinario a favore dei titolari
di pensioni sociali in relazione al rincaro del costo della vita ed in
particolare del riscaldamento", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 16 aprile 1975, depositato in
cancelleria il 24 successivo ed iscritta al n. 9 del registro ricorsi
1975.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Piemonte;
udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e gli avvocati Roberto
Lucifredi e Gustavo Romanelli, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella seduta del 5 febbraio 1975 il Consiglio regionale del
Piemonte approvava un disegno di legge avente per oggetto "Intervento
straordinario a favore dei titolari di pensioni sociali, in relazione
al rincaro del costo della vita ed in particolare del riscaldamento",
con il quale si prevedeva lo stanziamento di un fondo di lire due
miliardi per l'assegnazione di contributi, a titolo di intervento
straordinario, a ciascun titolare di pensione sociale, ripartendo
l'importo complessivo dello stanziamento per il numero degli aventi
diritto.
Con telegramma in data 8 marzo 1975, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, Ufficio Regioni, rilevato che la normativa oggetto di
tale disegno di legge "eccede dalla competenza regionale, incidendo in
materia di pensioni sociali riservata allo Stato" e che, circa la norma
finanziaria di cui all'art. 3 "la quota fondo globale iscritta in
bilancio 1974 non è mezzo idoneo di copertura per oneri ricadenti in
esercizio 1975, in quanto utilizza strumento fornito da legge 27
febbraio 1975 limitato a provvedimenti legislativi non perfezionati a
termine esercizio e quindi non estensibile a provvedimenti cui iter
legislativo abbia avuto inizio in data 24 gennaio 1975" rinviava il
disegno di legge di cui sopra al Consiglio regionale per nuovo esame ai
sensi dell'art. 127 della Costituzione.
Il Consiglio regionale, peraltro, nella seduta del 27 marzo 1975
riapprovava, senza alcuna modificazione il sopra indicato disegno di
legge.
Avverso il disegno così riapprovato, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, debitamente autorizzata, ha proposto ricorso a questa
Corte, chiedendone la declaratoria di illegittimità costituzionale per
i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto il
disegno di legge impugnato non è inquadrabile in alcuna delle materie
attribuite alla sfera di competenza legislativa o amministrativa della
Regione, incidendo nella materia dell'assistenza sociale in senso
stretto riservata allo Stato.
2) Violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto non è
assolto l'onere della copertura finanziaria, dato che si intende
provvedere allo stanziamento di lire due miliardi, mediante
l'utilizzazione della disponibilità esistente sul capitolo 1018 dello
stato di previsione dell'esercizio 1974, avvalendosi, all'uopo, della
legge 27 febbraio 1975, n. 54, legge che consente, bensì tale
utilizzazione, ma soltanto per fronteggiare gli oneri di provvedimenti
legislativi non perfezionati nel corso dell'esercizio scaduto, mentre
l'iter del provvedimento impugnato è iniziato con la prima
approvazione del febbraio 1975.
Dopo gli adempimenti di legge, si è costituita la resistente
Regione Piemonte, il cui patrocinio, con la memoria di costituzione,
depositata il 13 maggio 1975, dopo aver genericamente dedotto che i
motivi di gravame partono da un'interpretazione inaccettabile dell'art.
117 della Costituzione e, comunque, sono in buona parte estranei a
quelli addotti dal Commissario del Governo nel procedimento di rinvio,
chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque
respinto.
Con una più diffusa memoria, depositata il 22 marzo 1976, il
patrocinio della Regione chiarisce sostanzialmente le generiche
deduzioni, sopra riportate, nei seguenti termini:
1) Il provvedimento di rinvio rileva soltanto che la legge in
discussione eccede dalla competenza regionale "incidendo in materia di
pensioni sociali riservata allo Stato" mentre nel ricorso si sostiene,
invece, che "incide nella materia dell'assistenza sociale in senso
stretto". Inoltre in tale lettera non è fatta parola della violazione
dell'art. 81 della Costituzione.
Di qui l'inammissibilità del ricorso.
2) Subordinatamente si chiarisce che, comunque, il ricorso è
infondato nel merito e, quindi, va respinto, in quanto:
a) come risulta dal suo art. 1 la legge impugnata si propone
"un'azione a sostegno dei bassi redditi" da attuare "in relazione al
rincaro del costo della vita ed in particolare del riscaldamento". Il
che, evidentemente, esula dal campo delle pensioni sociali e
dell'assistenza sociale per rientrare nel campo dell'assistenza e
beneficenza pubblica, materia che ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione rientra nella competenza legislativa regionale.
Al riguardo si adducono vari argomenti che dovrebbero dimostrare la
fondatezza della tesi sostenuta.
b) A parte il rilievo che il provvedimento di rinvio per il riesame
non contiene la contestazione di inosservanza dell'art. 81 della
Costituzione, sta in fatto che, in concreto, la Regione ha provveduto
in modo idoneo, non potendosi contestare la sua potestà di provvedere,
come ha fatto, con apposita legge, allo storno da una competenza
all'altra. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso in epigrafe viene impugnata la legge della
Regione Piemonte approvata il 5 febbraio 1975 e riapprovata il 27 marzo
1975, concernente "Intervento straordinario a favore dei titolari di
pensioni sociali in relazione al rincaro del costo della vita ed in
particolare del riscaldamento", assumendone la illegittimità
costituzionale sotto il duplice profilo: a) della violazione dell'art.
117 della Costituzione, in quanto la Regione avrebbe legiferato in
materia di assistenza sociale, riservata allo Stato; b) della
violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto mancherebbe una
idonea indicazione dei mezzi occorrenti per fare fronte alla relativa
spesa.
2. - In via pregiudiziale deve rilevarsi che la eccezione di
inammissibilità del ricorso, sollevata dal patrocinio della Regione
Piemonte per l'asserita diversità tra i motivi di illegittimità
dedotti col telegramma di rinvio e quelli dedotti, invece, a sostegno
del ricorso, nonché per l'asserita omissione nel rinvio stesso del
motivo di illegittimità per violazione dell'art. 81 della
Costituzione, è infondata.
Dal telegramma dell'Ufficio Regioni presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in data 8 marzo 1975, in atti depositato,
risulta, infatti, che il motivo di illegittimità per violazione
dell'art. 117 della Costituzione enunciato nel telegramma di rinvio e
quello dedotto a sostegno del ricorso sono sostanzialmente identici, in
quanto è facilmente rilevabile che con entrambi si deduce che la
Regione ha legiferato in materia riservata allo Stato, ai sensi del
penultimo comma dell'art. 38 della Costituzione. Peraltro secondo una
sua costante giurisprudenza questa Corte può ben integrare o
rettificare eventuali lacune o inesattezze delle deduzioni delle parti
quando ne risulti indubbio il contenuto (cfr. in particolare le
sentenze nn. 122, 226, 265 del 1974 e 93 del 1968).
Risulta, altresì, che il motivo riflettente la violazione
dell'art. 81 è stato enunciato negli stessi termini poi dedotti a
sostegno del ricorso.
3. - Per quanto attiene al merito è, poi, da rilevare che
l'assunto della Regione secondo il quale la materia oggetto della legge
impugnata sarebbe quella della beneficenza, che rientra nella sua
competenza in base all'art. 117 della Costituzione, è infondato.
Questa Corte, con la sentenza n. 139 del 1972, ha chiaramente
precisati i criteri differenziali che caratterizzano la materia
"beneficenza" in senso proprio, quale risulta contemplata nell'art.
117, anche se, poi, nei vari statuti regionali è presentata sotto
definizioni in parte diverse, e "l'assistenza sociale" contemplata nel
sopra richiamato art. 38 della Costituzione.
Tali criteri sono, testualmente, i seguenti: "La prima è
caratterizzata essenzialmente - anche quando, come di regola,
l'esercizio ne sia obbligatorio - dalla discrezionalità delle
prestazioni, in danaro o in servizi, erogabili in favore di tutti
coloro che - per qualsiasi causa ed a prescindere da particolari status
e qualifiche - versino in condizioni di bisogno; determinante è in
essa la considerazione della concreta situazione del singolo individuo,
la valutazione della personalità e delle condizioni di vita
dell'assistibile, in relazione, peraltro, alle disponibilità materiali
dell'ente od organo erogante.
La seconda, invece, specie nei più recenti sviluppi della
legislazione, è orientata nel senso di eliminare o ridurre entro
limiti rigorosi, ancorandola all'accertamento di dati obiettivi, la
discrezionalità degli enti od organi erogatori, così da rendere
progressivamente concreto quel "diritto" all'assistenza sociale, che il
primo comma dell'art. 38 della Costituzione vuole sia attribuito ad
ogni cittadino "inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per
vivere". Preminente è in essa la tipizzazione legislativa di
determinate categorie di assistibili, per modo che le prestazioni
rispettivamente previste abbiano a spettare a chiunque vi rientri e per
il solo fatto di rientrarvi.
E, rispettivamente, anche le prestazioni sono, a loro volta,
uniformemente stabilite alla stregua di valutazioni medie,
configurandosi - tendenzialmente - come sostitutive ed integrative di
un reddito da lavoro mancante o insufficiente".
Sulla base di questi criteri, avverso l'esattezza dei quali nulla
è stato dedotto che possa indurre a mutarli, non vi ha dubbio che
"l'intervento straordinario" disposto con la legge impugnata va
inquadrato nella materia dell'"assistenza sociale".
Infatti, da un lato non è esatto che tutti i titolari di pensioni
sociali si trovino nelle medesime condizioni di bisogno; dall'altro a
ciascuno è assegnata una parte identica della somma globale stanziata
per il disposto intervento e non è pertanto esatto che non ne sia
determinata la misura.
Senza che occorre passare all'esame del secondo motivo,
manifestamente assorbito, il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Piemonte approvata il 5 febbraio 1975 e riapprovata il 27 marzo 1975,
recante "Intervento straordinario a favore dei titolari di pensioni
sociali, in relazione al rincaro del costo della vita ed in particolare
del riscaldamento", legge impugnata dal Presidente del Consiglio dei
ministri col ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte