Sentenza n. 126/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 1423/1956
- art. 8legge 497/1974
- art. 5legge 1423/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5 e
9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni
(Inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale)
promossi con le ordinanze emesse il 5 aprile e il 3 maggio 1976 dal
Pretore di Rovigo, il 10 novembre 1977 e il 23 maggio 1978 dal Pretore
di Rodi Garganico e il 27 settembre 1980 dal Pretore di Orvieto,
rispettivamente iscritte ai nn. 465 e 690 del registro ordinanze 1976,
ai nn. 103 e 433 del registro ordinanze 1978 e al n. 874 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 232 del 1976, n. 4 del 1977, nn. 115 e 341 del 1978 e n. 63 del
1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze di identico tenore emesse il 6 aprile ed il
3 maggio 1976 nel corso dei procedimenti penali a carico di Malengo
Enzo Silvano e Bonfà Pietro, imputati del reato di cui all'art. 9
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificato dall'art.
8 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (inosservanza degli obblighi inerenti
alla sorveglianza speciale), il Pretore di Rovigo, muovendo dalla
premessa che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la
misura di sicurezza della libertà vigilata "danno vita a restrizioni
analoghe per il soggetto, pur se differenti quanto a presupposti ed
effetti", sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale
del predetto art. 9 l. n. 1423/1956 assumendone il contrasto con l'art.
3 Cost.. Ad avviso del Pretore, non sarebbe conforme al principio di
uguaglianza la previsione di una sanzione penale (arresto da tre mesi
ad un anno) per la violazione delle prescrizioni inerenti alla citata
misura di prevenzione, dal momento che analoga sanzione non è prevista
per il caso di trasgressione agli obblighi imposti con
l'assoggettamento a libertà vigilata (art. 228 c.p.), cui consegue
solo l'aggiunta della cauzione di buona condotta o, nei casi più
gravi, la sostituzione con la misura di sicurezza dell'internamento in
colonia agricola o casa di lavoro (art. 231 c.p.). Tale diverso
trattamento non sarebbe secondo il giudice a quo giustificabile, in
quanto l'applicazione della libertà vigilata postula "una situazione
oggettiva e soggettiva più grave". Un'identica questione di
costituzionalità veniva altresì sollevata dal Pretore di Rodi
Garganico con due ordinanze di tenore analogo alle precedenti emesse il
10 novembre 1977 ed il 23 maggio 1978 nel corso dei procedimenti penali
a carico di Bevere Francesco e Viterbo Michele, anch'essi imputati del
reato di cui all'art. 9 legge n. 1423/1956. Le predette ordinanze,
ritualmente notificate e comunicate, venivano pubblicate
rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale nn. 232 dell'1 settembre
1976, 4 del 5 gennaio 1976, 115 del 26 aprile 1978 e 341 del 6 dicembre
1978.
2. - Intervenendo nei primi tre dei suddetti giudizi in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura
dello Stato chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata,
osservando che, se è vero che misure di sicurezza e misure di
prevenzione ante delictum hanno in comune il fondamento e la finalità
di prevenzione di fronte alla pericolosità sociale del soggetto, è
pur vero che essere diversamente disciplinate dalla stessa Costituzione
(artt. 13 e 16) - si differenziano nettamente per struttura, settore di
competenza, campo e modalità di applicazione ed organi a questa
preposti. Solo le prime, e non le seconde, presuppongono la
perpetrazione di un reato. Inoltre, mentre la libertà vigilata "mira
al fine specifico di impedire nuovi reati anche attraverso il
reinserimento del reo nel contesto economico e sociale in cui - espiata
la pena - deve ritornare a vivere", alla sorveglianza speciale è
estranea la finalità di recupero sociale del soggetto, operando essa
in funzione di mera prevenzione. Per garantire questa, il legislatore
ha ritenuto la pena dell'arresto strumento valido ad assicurare
l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale.
Viceversa, nella delicata fase di reinserimento sociale di un
condannato che abbia già espiato una pena detentiva, ha ritenuto
opportuno graduare diversamente i poteri del giudice, non obbligandolo
ad irrogare in ogni caso una pena detentiva, ma per altro verso
consentendogli di giungere, per le trasgressioni più gravi, "a
restrizioni molto incisive della libertà personale" (conversione della
misura nell'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di
lavoro).
3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Miagostovich
Giovanni Battista, imputato del reato di cui al citato art. 91. n. 1423
del 1956 (come modificato all'art. 8 l. n. 497/1974) per avere
distribuito volantini ciclostilati a contenuto politico - così
contravvenendo alla prescrizione del decreto di sorveglianza speciale
consistente nel divieto di partecipare a pubbliche riunioni e comizi
elettorali - il Pretore di Orvieto sollevava questione di legittimità
costituzionale del citato art. 9 nonché del precedente art. 5 l. n.
1423/1956 che disciplina le prescrizioni da imporre al sorvegliato
speciale. Nella succinta motivazione del provvedimento, il Pretore
assumeva che rispetto alle prescrizioni anzidette (divieto di
partecipare a pubbliche riunioni e comizi elettorati) "non è contenuto
nella legge alcun criterio direttivo che impedisca la limitazione di
libertà costituzionalmente garantite quali quelle previste dagli artt.
21 e 49 della Costituzione con violazione altresì per la
indeterminatezza dei criteri suddetti del principio di stretta
legalità dell'art. 25 della Costituzione". L'ordinanza, ritualmente
notificata e comunicata, veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
63 del 4 marzo 1981. Nel giudizio così instaurato non interveniva né
il Presidente del Consiglio dei ministri né la parte privata. Considerato in diritto :
1. - Le cinque ordinanze di rimessione sollevano questioni
attinenti al medesimo testo legislativo. Le relative cause, trattate
congiuntamente, possono essere, perciò, riunite e decise con unica
sentenza.
2. - I Pretori di Rovigo (r.o. nn. 465 e 690 del 1976) e di Rodi
Garganico (r.o. nn. 103 e 433 del 1978) dubitano della legittimità
costituzionale dell'art. 9 (primo comma) della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n.
497, che punisce con l'arresto da tre mesi ad un anno il contravventore
alle prescrizioni del decreto di sorveglianza speciale.
Secondo i giudici a quibus, autori di ordinanze estremamente
concise, la disposizione di legge denunziata contrasterebbe con il
principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, comma primo, Cost., per
ciò che in essa la trasgressione alle prescrizioni imposte al
sorvegliato speciale è sanzionata con pena detentiva mentre
altrettanto non è previsto, dall'art. 231 del codice penale, per la
trasgressione alle prescrizioni imposte al libero vigilato. Il Pretore
di Rodi Garganico si limita ad affermare che l'art. 9 della legge n.
1423 del 1956 "prevede... una pena qualitativamente più grave di
quella prevista dall'art. 231 del codice penale per la trasgressione
agli obblighi della libertà vigilata". Il Pretore di Rovigo, invece,
premesso che, a suo giudizio, "la misura di sicurezza della libertà
vigilata (artt. 199 e seguenti del codice penale) e la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.... danno vita ad
analoghe restrizioni per il soggetto, pur se differenti quanto a
presupposti ed effetti", ritiene non possa giustificarsi "sotto il
profilo dell'art. 3 Cost. la previsione della sanzione penale
dell'arresto soltanto per le violazioni delle prescrizioni della
seconda, in presenza di una situazione soggettiva ed oggettiva meno
grave rispetto a quella postulata dalla applicazione della misura di
sicurezza sopra indicata". La questione non è fondata.
3. - Invero l'art. 9 della legge n. 1423 del 1956, nel testo
modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, configura
un'ipotesi di reato contravvenzionale e ne determina la pena,
dell'arresto, da un minimo ad un massimo. L'art. 231 del codice
penale, invece, attiene alla disciplina delle misure di sicurezza, al
cui sistema è interno, e prevede che a carico del libero vigilato (e
cioè di un soggetto sottoposto a misura di sicurezza personale non
detentiva - art. 215, terzo comma, del codice penale-) il quale
contravvenga alle prescrizioni impostegli (di cui all'art. 228 del
codice penale) possano - e non debbano - essere applicate o, in via
aggiuntiva, la misura di sicurezza patrimoniale della cauzione di buona
condotta, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma del medesimo
art. 231 e in via sostitutiva, una delle misure di sicurezza personali
detentive di cui all'art. 215, secondo comma, n. 1 e n. 4 del codice
penale.
Ora, mentre è chiaro che non può parlarsi di pene
qualitativamente più o meno gravi, come pretende il Pretore di Rodi
Garganico, posto che quelle facoltativamente previste dall'art. 231 del
codice penale, pene non sono, ma misure amministrative di sicurezza,
occorre riconoscere che il diverso trattamento sostanziale riservato
dal legislatore al sorvegliato speciale da un lato ed al libero
vigilato dall'altro, nelle ipotesi di trasgressione alle prescrizioni
loro rispettivamente imposte, trova ampia giustificazione nella
diversità delle situazioni cui la disposizione di legge denunziata e
quella ad essa raffrontata sono riferite.
Infatti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
presuppone la pericolosità sociale, accertata ante delictum, del
soggetto a cui viene applicata ed ha fini cautelari, di difesa della
società contro il pericolo di attentati alla sicurezza ed alla
moralità pubbliche. Viene inflitta per un tempo determinato, da uno a
cinque anni, può essere revocata o modificata soltanto quando sia
cessata o mutata la causa che l'ha determinata e cessa di diritto allo
spirare del termine stabilito nel decreto del Tribunale che la applica,
salvo che, nel frattempo il sorvegliato speciale abbia commesso un
reato; è, infine, incompatibile con una misura di sicurezza detentiva
o la libertà vigilata.
La misura di sicurezza della libertà vigilata, invece, può essere
applicata soltanto sul presupposto della pericolosità criminale del
soggetto, di regola, accertata o presunta, post delictum; pericolosità
intesa come probabilità che il soggetto medesimo commetta nuovi fatti
preveduti dalla legge come reati. Viene inflitta per il periodo minimo
previsto dalla legge, che può essere prolungato, quando allo spirare
dello stesso un nuovo accertamento attesti la persistente
pericolositàdel soggetto interessato; può, di contro, essere
revocata, anche prima dello spirare del termine minimo, quando la
pericolosità medesima risulti cessata.
La misura di sicurezza in esame, da ultimo, ha finalità
rieducativa e sociale, così che le prescrizioni imposte dal giudice
devono essere "idonee ad evitare occasioni di nuovi reati" e "la
sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il
lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale" (art. 228 del
codice penale). Inoltre essa è accompagnata da "interventi di sostegno
e di assistenza" del servizio sociale al fine del "reinserimento
sociale" del libero vigilato (art. 55 legge 26 luglio 1975, n. 354, nel
testo sostituito dall'art. 6 della legge 12 gennaio 1977, n. 1).
Basta, dunque, la semplice descrizione delle due situazioni poste a
raffronto per poterne desumere la indubbia disomogeneità.
4. - Il solo Pretore di Rovigo dà atto della differenza di
"presupposti ed effetti" delle due misure, di sicurezza e di
prevenzione, qui considerate. Egli sembra però fondare il suo dubbio
di costituzionalità sul fatto che le dette misure danno vita ad
"analoghe restrizioni" per il soggetto al quale o l'una o l'altra viene
applicata. Con tale affermazione il giudice a quo si riferisce alle
analogie delle prescrizioni che possono essere imposte al sorvegliato
speciale, da un lato, ed al libero vigilato, dall'altro, così che
analoghi e di analoga gravità dovrebbero considerarsi i comportamenti
di trasgressione alle prescrizioni stesse. Analoghe, cioè sarebbero le
condotte considerate nelle due disposizioni di legge a confronto, che
meriterebbero, perciò, uguale trattamento.
Neppure così prospettata la questione può però dirsi fondata.
Anzitutto nessuna disposizione del codice penale indica
analiticamente quali prescrizioni il giudice debba imporre al libero
vigilato, a differenza di quanto l'art. 5 stabilisce per il sorvegliato
speciale, con riferimento specifico a taluni soggetti (comma secondo),
"in ogni caso" (comma terzo), ovvero quando alla sorveglianza si
accompagni l'obbligo di soggiorno in un determinato comune (comma
quinto).
L'unico punto di contatto sta tra la norma (art. 5 l. 1423 del
1956) che consente al Tribunale di "imporre", "inoltre", al sorvegliato
speciale "tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie avuto
riguardo alle esigenze di difesa sociale" e quella (art. 228, secondo
comma, del codice penale) che fa carico al giudice di imporre al libero
vigilato "prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati",
ma è evidente che le due distinte disposizioni hanno effetto
divaricante e non convergente. La possibilità che, di fatto, nelle due
ipotesi possano aversi prescrizioni analoghe o anche ugualmente
formulate non vale certo a rendere omogenee le due situazioni. In
secondo luogo e soprattutto le condotte materiali (anche se per ipotesi
uguali) non possono essere considerate in sé ma, ai fini che qui
importano, vanno valutate in riferimento agli interessi ritenuti
dall'ordinamento meritevoli di tutela, che le condotte medesime
offendono o mettono in pericolo. Stabilire se e come una condotta
debba essere sanzionata in relazione al danno o al pericolo che da essa
deriva ad interessi determinati, valutati per la loro rilevanza,
rientra nelle scelte discrezionali del legislatore e il rapporto tra
precetto e sanzione, penale o meno, implica un giudizio di valore
riservato esclusivamente al legislatore stesso, e sindacabile da questa
Corte nell'esclusiva ipotesi di palese irrazionalità (sent. n. 26 del
1979).
Nessuna irrazionalità è peraltro riscontrabile nella fattispecie
denunziata configurata dal legislatore come un illecito penale punito
con pena detentiva in vista del preminente interesse alla difesa
sociale con essa tutelato e tenuto conto del valore anche intimidatorio
della previsione incriminatrice. Al contrario, l'art. 231 del codice
penale del tutto ragionevolmente, consente al giudice - che
sovraintende ad una azione combinata di pubblici poteri intesa ad
"agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento del libero vigilato,
evitandogli anzitutto le occasioni di nuovi reati" - di valutare, se a
quel fine, in presenza di trasgressioni alle prescrizioni imposte, sia
opportuno assumere un qualche ulteriore provvedimento oppure no, e, nel
caso affermativo quale misura applicare, tenuto presente che, per le
trasgressioni reiterate o più gravi, alla misura non detentiva in atto
può essere sostituita altra detentiva e che la condotta del
trasgressore dovrà pur sempre essere valutata in sede di riesame della
pericolosità.
Da nessun punto di vista, dunque la questione sollevata dai Pretori
di Rovigo e di Rodi Garganico può giudicarsi fondata.
5. - Il Pretore di Orvieto, con l'ordinanza indicata in epigrafe
(r.o. n. 874 del 1980) denunzia gli artt. 5 e 9 della legge n. 1423
del 1956, prospettandone il contrasto con gli artt. 21, 25 e 49 Cost..
Ciò perché, nelle citate disposizioni della legge in questione, non
sarebbe "contenuto" "alcun criterio direttivo che impedisca la
limitazione di libertà costituzionalmente garantite quali quelle
previste dagli artt. 21 e 49 della Costituzione con violazione
altresì, per la indeterminatezza dei criteri suddetti, del principio
di stretta legalità dell'art. 25 Cost.".
Anche questa questione, peraltro nuova, non è fondata.
Per poterla apprezzare correttamente è necessario rifarsi alla
ordinanza di rimessione, dalla quale si ricava che essa è stata emessa
nel corso del giudizio a carico di soggetto imputato del fatto di
"avere distribuito volantini di contenuto politico" "così
contravvenendo al provvedimento della Corte di Appello di Milano del 25
febbraio 1980 adottato ai sensi dell'art. 5 legge 1423/1956" e "quindi
chiamato a rispondere della contravvenzione prevista dal successivo
art. 9 della legge n. 1423 del 1956 come modificato dall'art. 8 della
legge n. 497/1974". Sempre secondo il Pretore di Orvieto, la
prescrizione, contenuta nel citato provvedimento della Corte di Appello
di Milano, della cui inosservanza si tratta, è quella "consistente nel
divieto di partecipare a pubbliche riunioni ed a comizi elettorali",
l'unica che il giudice a quo cita e che, considerandola consentita
dall'art. 5 della legge n. 1423 del 1956, lo induce a dubitare della
disposizione di legge che la prevede.
6. - Così riprodotta la situazione processuale, quale descritta
nella ordinanza di rimessione, cui questa Corte non può non riferirsi,
sembra che vada preliminarmente risolta la questione se la disposizione
di legge denunziata, nella parte in cui elenca tra le prescrizioni che
il giudice deve "in ogni caso" imporre al sorvegliato speciale, quella
di "non partecipare a pubbliche riunioni" (art. 5, terzo comma, ultimo
inciso), contrasti o meno con il principio di stretta legalità di cui
all'art. 25 Cost., per la indeterminatezza dei criteri dettati al
giudice dalla stessa disposizione di legge per l'applicazione di quella
specifica prescrizione. Questi infatti sono i limiti in cui la
questione appare rilevante perché la disposizione di legge denunziata
non fa riferimento a comizi elettorali, ma soprattutto e
pregiudizialmente perché il fatto di trasgressione addebitato al
sorvegliato non è quello di aver partecipato a comizi elettorali, ma
quello di aver "distribuito volantini di contenuto politico".
Se così è, basta scorrere l'elenco delle prescrizioni di cui
all'art. 5, terzo comma, della legge 1423 del 1956 - redatto per la
verità, con terminologia arcaica ed anacronistica - per constatare che
quella, rilevante nella fattispecie giudicanda, facente divieto al
sorvegliato di partecipare a pubbliche riunioni è espressa in termini
assolutamente tassativi e non lascia alcun margine di discrezionalità
al giudice che deve applicarla "in ogni caso" e cioè a tutti i
sorvegliati speciali. Ma anche quando così non fosse, la norma
generale di cui al quarto comma del medesimo art. 5 (che, peraltro non
rileva nel presente giudizio) stabilisce che al sorvegliato speciale
possono essere imposte soltanto le prescrizioni, "tutte le
prescrizioni", ravvisate "necessarie" dal giudice "avuto riguardo alle
esigenze di difesa sociale"; le prescrizioni, cioè, la cui osservanza
appaia strumentalmente necessaria per la tutela di siffatte esigenze,
tenuto conto, lo si ripete, della pericolosità specifica del
sorvegliato, accertata nel processo di prevenzione, nonché,
ovviamente, nel rispetto dei principi costituzionali, o se si vuole,
dei diritti costituzionalmente garantiti. Tale essendo la disposizione
denunziata, anche la ritenuta mancanza di "criteri direttivi" appare
del tutto insussistente L'ulteriore censura, per cui la disposizione di
legge denunziata, intesa nei termini sopra confutati, non "impedisce la
limitazione di libertà costituzionalmente garantite, quali quelle
previste dagli artt. 21 e 49 Cost.", può essere letta in un duplice
senso intendendola cioè riferita o ad una pluralità di parametri
costituzionali, non specificati (tutti quelli che garantiscono diritti
di libertà) o ai soli parametri degli artt. 21 e 49 Cost..
Considerata sotto il primo punto di vista la questione è
chiaramente inammissibile per la sua indeterminatezza, che rende
impossibile identificarne i termini e verificarne la rilevanza. Vale
però, ugualmente, la pena di ricordare, che sulla legittimità
costituzionale, in via di principio, di "un sistema di prevenzione dei
fatti illeciti, a garanzia dell'ordinato e pacifico svolgimento dei
rapporti tra i cittadini" subordinatamente, peraltro, al rispetto del
principio di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale,
questa Corte ha avuto modo di pronunziarsi in numerose sentenze, dalla
n. 2 del 1956 alla n. 177 del 1980. Ciò, evidentemente, non significa,
ma anzi, esclude tassativamente che, con le misure di prevenzione,
mediante prescrizioni specifiche, male invocando la clausola generale,
contenuta nell'art. 5, quarto comma della legge n. 1423 del 1956, per
cui oltre a quelle ivi elencate, possono essere imposte tutte le
prescrizioni che il giudice "ravvisi necessarie avuto riguardo alle
esigenze di difesa sociale"; mediante prescrizioni del genere, possano
essere imposte al sorvegliato speciale limitazioni di diritti
costituzionalmente garantiti in casi e per fini non previsti dalla
Costituzione stessa. Verificandosi siffatte ipotesi, non se ne potrebbe
far carico alla denunziata disposizione della legge n. 1423 del 1956
(che come significativamente scrive il giudice a quo non le
impedirebbe), ma soltanto al provvedimento del giudice che contenesse
prescrizioni del genere; provvedimento contro il quale sono esperibili
i mezzi di impugnazione di cui all'art. 4 della legge medesima.
Sotto il secondo punto di vista, la censura riferita ai soli artt.
21 e 49 Cost. non è fondata, posto che la prescrizione la cui
trasgressione è assunta ad elemento materiale della contravvenzione
prevista e punita dall'art. 9 della legge 1423 del 1956, nel testo
sostituito dall'art. 8 della legge n. 497 del 1974, è quella -
l'unica, si ripete, citata, nella ordinanza di rimessione - "di non
partecipare a pubbliche riunioni o comizi elettorali" corrispondente,
per la parte che rileva, al più volte citato disposto del terzo comma
dell'art. 5 della medesima legge. Non si vede allora come un disposto
di legge che limita, per il periodo di durata della misura applicata,
il diritto del cittadino sorvegliato speciale "di riunirsi
pacificamente e senz'armi" di cui all'art. 17 Cost. possa trasformarsi
nella limitazione del diritto "di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" di
cui all'art. 21 Cost. Quest'ultimo diritto di libertà non può essere
confuso con il diritto di riunione che soltanto viene in discussione
nella norma denunziata e nella prescrizione della cui trasgressione si
discute. Ancor più fuori campo, se così si può dire, si colloca il
diritto "di associarsi liberamente in partiti, per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale" di cui all'art.
49 Cost.
Si tratta in entrambi i casi di libertà il cui esercizio può
incontrare soltanto limitazioni di fatto in conseguenza della
limitazione legislativamente prevista e recepita nelle prescrizioni
imposte dal giudice al sorvegliato speciale per l'esercizio del diritto
di riunione, limitazioni di fatto che non possono dar luogo a problemi
di costituzionalità. Sulla legittimità costituzionale della
prescrizione da farsi al sorvegliato di non partecipare a pubbliche
riunioni (di cui all'art. 5, terzo comma, legge 1423 del 1956), si è
pronunciata questa Corte con la sentenza n. 27 del 1957, decidendo
questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 17 Cost..
Le argomentazioni allora svolte sul punto meritano conferma e vale
la pena anche di ricordare l'osservazione per cui spetta al giudice
penale determinare i "concreti elementi di fatto che concorrono volta
per volta a realizzare la fattispecie del reato di trasgressione agli
obblighi della sorveglianza".
7. - Riconosciuta la legittimità costituzionale, nella parte
denunziata, dell'art. 5 della legge n. 1423 del 1956, nessun problema
si pone per quanto concerne l'art. 9 della medesima legge, nel testo
modificato dall'art. 8 della legge n. 497 del 1974, volta che
quest'ultimo disposto viene coinvolto dal giudice a quo nell'unica
censura di costituzionalità sul presupposto necessario ed esclusivo
della illegittimità costituzionale dell'art. 5 sopra specificato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato
dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in
riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dai Pretori di Rovigo e di
Rodi Garganico con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 e dell'art. 9, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come
modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata,
in riferimento agli artt. 21,49 e 25 Cost. dal Pretore di Orvieto con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte