Sentenza n. 126/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 19/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
27 gennaio 1963, n. 19, (Tutela giuridica dell'avviamento
commerciale), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1979 dal
Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.n.c.
Autorimessa Titanus e la S.p.a. Montedison ed altro, iscritta al n.
364 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 173 dell'anno 1980;
Visti gli atti di costituzione della S.n.c. Autorimessa Titanus e
della S.p.a. Montedison nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Prof. Enzo Cheli;
Uditi l'Avv. Franco Salvucci per la S.p.a. Montedison e l'Avvocato
dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso dalla S.n.c.
Autorimessa Titanus - conduttrice da trent'anni di un immobile sito
in Milano ed adibito ad autorimessa - contro la S.p.a. Montedison -
proprietaria espropriata dell'immobile stesso - nonché' contro il
Comune di Milano - ente espropriante - al fine di ottenere il
riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dagli artt. 4 e 6
della legge 27 gennaio 1963 n. 19 per la perdita dell'avviamento
conseguente ad esproprio ed alla cessazione dell'attività aziendale,
il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 22 novembre 1979, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della
citata legge n. 19 con riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3
Cost.
Secondo il giudice a quo la norma denunciata può essere
interpretata solo nel senso che, in caso di esproprio, il diritto del
conduttore al compenso per la perdita dell'avviamento debba essere
fatto valere sull'indennità corrisposta all'espropriato, anche se a
costui non derivi alcuna utilità dall'avviamento stesso per effetto
dell'intervenuta espropriazione.
La disposizione impugnata si porrebbe perciò in contrasto con
l'art. 42, terzo comma Cost., in quanto verrebbe a determinare una
sensibile decurtazione dell'indennizzo spettante al proprietario
espropriato, indennizzo da calcolare, nel caso concreto, in base al
valore dell'immobile e senza che possano entrare nella valutazione i
diritti dei terzi su di esso.
Il giudice a quo ricorda anche che l'art. 17 della legge 22
ottobre 1971 n. 865, nell'ipotesi di espropriazione attinente a
terreno non coltivato dal proprietario, pone a carico
dell'espropriante il pagamento di una indennità aggiuntiva a favore
del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante che siano costretti
ad abbandonare il terreno stesso: da tale disciplina discenderebbe
una ingiustificata disparità di trattamento tra il proprietario di
un terreno agricolo coltivato da terzi, il quale, grazie
all'intervento dell'espropriante, può percepire integralmente
l'indennità di esproprio a lui spettante, ed il proprietario di un
immobile urbano dato in locazione, il quale ultimo, non essendo
sollevato dall'espropriante dell'onere di corrispondere al conduttore
un compenso per la perdita dell'avviamento aziendale, vedrebbe incisa
e ridotta la sua indennità di espropriazione. Di qui, secondo il
giudice rimettente, il sospetto di contrasto della norma impugnata
anche con l'art. 3 Cost.
2. - Davanti alla Corte si è costituita la S.p.a. Montedison
sostenendo l'irrilevanza della questione di costituzionalità
sollevata dal Tribunale di Milano sul presupposto che una corretta
interpretazione degli artt. 4 e 6 della legge n. 19 del 1963 dovrebbe
indurre ad escludere che al conduttore, in caso di esproprio
dell'immobile del locatore, sia da quest'ultimo dovuto alcunché a
titolo di compenso della eventuale perdita dell'avviamento. In linea
subordinata, e limitatamente all'ipotesi che venga condivisa
l'interpretazione della norma impugnata adottata dal Tribunale di
Milano, la Montedison svolge considerazioni adesive all'ordinanza di
rimessione, chiedendo alla Corte di dichiarare l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
Si è costituita anche la S.n.c. Autorimessa Titanus sostenendo
che la normativa applicabile nel giudizio a quo non sarebbe quella
dettata dalla legge 27 gennaio 1963 n. 19, bensì quella contenuta
nella legge 22 ottobre 1971 n. 865, che rappresenta la nuova
disciplina generale della espropriazione per pubblica utilità. Con
la conseguenza che l'indagine del giudice costituzionale dovrebbe
appuntarsi non sull'art. 6 della legge n.19 del 1963 ma sull'art. 17
della legge n. 865 del 1971.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione.
Nell'atto di intervento si contesta l'esattezza dell'assunto
secondo cui la disposizione censurata implicherebbe sempre
l'attribuzione al conduttore di una quota parte dell'indennità di
espropriazione: al contrario, la norma impugnata andrebbe
interpretata nel senso che, ove l'espropriazione per pubblica
utilità non comporti la possibilità di un lucro commisurato
all'avviamento in favore del locatore, al conduttore non spetti alcun
indennizzo.
In considerazione della completa diversità delle fattispecie
poste a confronto, all'interveniente Presidenza appare, infine,
insussistente il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione ha depositato memoria
la S.p.a. Montedison riproponendo tutte le argomentazioni già svolte
nella memoria di costituzione. Considerato in diritto
1. - La questione, nei termini proposti dall'ordinanza del
Tribunale di Milano, non è fondata.
La legge 27 gennaio 1963 n. 19, in tema di tutela giuridica
dell'avviamento commerciale, stabiliva all'art. 4 - prima delle
innovazioni introdotte in materia dagli artt. 34 e 35 della l. 27
luglio 1978 n. 392 - il diritto del conduttore uscente, in tutti i
casi di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili
adibiti all'esercizio di una attività commerciale ed artigiana, (e
salve le eccezioni dell'inadempienza dello stesso conduttore o della
prelazione da lui esercitata), "di essere compensato dal locatore per
la perdita dell'avviamento che l'azienda subisca in conseguenza di
tale cessazione nella misura dell'utilità che ne può derivare al
locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del
canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi
correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche".
Tale disciplina è stata completata, con riferimento all'ipotesi
dell'espropriazione per pubblica utilità, dall'art. 6, primo comma,
della stessa legge, dove si conferisce al conduttore dell'immobile
sottoposto ad espropriazione il potere di avvalersi delle norme di
cui agli artt. 27 e 54 della l. 25 giugno 1865 n. 2359 (cioè il
potere di opporsi all'indennità ritenuta insufficiente) al fine di
"fare valere il diritto al compenso spettantegli in virtù del
precedente art. 4", con l'ulteriore precisazione, indicata dal
secondo comma, secondo cui "sull'indennità di esproprio il diritto
del conduttore al compenso di cui all'art. 4 viene soddisfatto nei
limiti e secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo".
Il combinato disposto delle norme richiamate rende palese come il
compenso che il conduttore, ai sensi dell'art. 6 della legge n.
19/1963, può rivendicare nei confronti del locatore sull'indennità
di esproprio, in conseguenza della perdita del proprio avviamento,
non spetti - contrariamente a quanto assume l'ordinanza di rimessione
- in ogni caso, ma solo nell'ipotesi in cui dalla perdita
dell'avviamento del conduttore possa derivare un'utilità per il
locatore ed entro i limiti di essa. Utilità del locatore che, nel
caso di procedimento espropriativo dallo stesso subito, non potrà
realizzarsi altro che attraverso un eventuale incremento
dell'indennità di espropriazione da liquidare ai sensi dell'art. 39
l. 25 giugno 1865 n. 2359. Soltanto in questa ottica può avere,
infatti, senso l'ipotesi - prevista dalla stessa norma impugnata -
dell'opposizione all'indennità da parte del conduttore per
insufficiente determinazione del quantum, opposizione che lo stesso
conduttore potrà ragionevolmente spiegare solo con riferimento al
valore di avviamento, dal momento che questo è l'unico valore,
connesso al bene espropriato, nei cui confronti il conduttore sia
legittimato a esercitare una propria pretesa.
La corretta lettura della norma impugnata esclude, pertanto, la
possibilità di una decurtazione, a favore del conduttore,
dell'indennità di esproprio spettante al locatore in relazione al
valore del bene espropriato considerato nella sua consistenza
materiale: di contro, il diritto al compenso previsto per il
conduttore dalla norma impugnata potrà essere soddisfatto soltanto
se e nella misura in cui il valore di avviamento possa essere
calcolato come posta aggiuntiva dell'indennità di esproprio.
Risulta, di conseguenza, priva di fondamento la censura
prospettata con riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost.
2. - Ma neppure la censura avanzata con riferimento all'art. 3
Cost. può essere accolta.
La norma (art. 17 l. 22 ottobre 1971 n. 865) che viene invocata
come parametro di riferimento al fine di affermare, nella specie, la
lesione del principio di eguaglianza ha delineato, nella complessa
tipologia dei procedimenti espropriativi, una disciplina speciale, la
cui adozione può essere giustificata tanto in relazione ai suoi
presupposti oggettivi (natura agricola dei beni espropriati) che
soggettivi (categorie e interessi protetti, riferiti tutti alla
conduzione dei terreni agrari); né le ragioni politiche di tale
scelta, che il legislatore ha inteso differenziare rispetto ad altre
categorie di beni suscettibili di espropriazione, possono formare
oggetto di sindacato in questa sede.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 22
novembre 1979, nei confronti dell'art. 6 l. 27 gennaio 1963 n. 19 in
relazione agli artt. 42, terzo comma, e 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte