Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 703, comma 2,

del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 16

agosto 1996 dal pretore di Trani - sezione distaccata di Canosa di

Puglia, il 30 maggio ed il 23 agosto 1997 dal pretore di Ancona -

sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente iscritte ai nn. 111,

565 e 690 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 12, 38 e 42, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il pretore di Trani - sezione di Canosa di Puglia,

dopo aver rigettato una domanda di reintegrazione nel possesso, ed

essendo medio tempore intervenuto il provvedimento con cui il

tribunale, in accoglimento del reclamo, aveva viceversa concesso

l'interdetto, nel corso del giudizio di merito, con ordinanza emessa

il 16 agosto 1996, ha sollevato - in relazione agli articoli 24, 25,

97 e 101 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile, nella

parte in cui, richiamando genericamente tutta la disciplina dettata

per i procedimenti cautelari, non esclude l'applicazione al

procedimento possessorio delle norme sull'instaurazione del giudizio

di merito;

che, secondo il rimettente, nessuna soluzione interpretativa in

ordine a tale norma potrebbe evitare la violazione dei dettami

costituzionali;

che, infatti, il giudice a quo non potrebbe rilevare l'eventuale

incompatibilità venutasi a creare con la instaurazione del giudizio

di merito davanti a lui, che rappresenta il giudice naturale del

giudizio stesso, senza conseguente violazione dell'art. 25 Cost.;

che, ciò posto, ove egli si ritenesse vincolato nel decidere il

merito dopo la concessione del provvedimento interdittale in sede di

reclamo, resterebbe inevitabilmente violato il principio del libero

convincimento del giudice sancito dall'art. 101 Cost.;

che, nel caso invece di ritenuta libertà di giudizio, e dunque di

emissione di nuovo provvedimento negativo da parte di lui, verrebbero

frustrate le ragioni di tutela invocate dal ricorrente e, d'altra

parte, risulterebbe del tutto inutile il previsto rimedio del

reclamo, con conseguente violazione sia dell'art. 24 sia dell'art. 97

Cost.;

che il pretore di Ancona - sezione di Fabriano, dopo aver

concesso un provvedimento possessorio, adito con citazione per il

giudizio di merito (essendo stato medio tempore respinto il reclamo

proposto avverso l'interdetto), ha sollevato - in relazione agli

artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 703, comma 2, del codice di procedura

civile, "limitatamente al riferimento operato dalla predetta norma ad

un procedimento di merito successivo all'ordinanza di accoglimento o

di rigetto dei provvedimenti di cui agli artt. 1168-1170 cod. civ.";

che, secondo il giudice a quo, la configurabilità del "merito

possessorio" implicherebbe l'applicazione dell'art. 669-octies -

secondo il quale in caso di accoglimento è fissato un termine per

l'inizio del giudizio - e determinerebbe così disparità di

trattamento rispetto all'ipotesi di rigetto della domanda

d'interdetto;

che, di contro, ove si escludesse l'operatività di detta norma,

il rinvio ex art. 703 diventerebbe privo di significato, con

conseguente violazione del principio di ragionevolezza;

che, in ogni caso, tale principio verrebbe violato dall'assoluta

indeterminatezza e incongruità del merito possessorio quale oggetto

di una seconda fase di giudizio;

che, inoltre, la presenza di una fase di merito renderebbe più

gravosa la tutela del proprietario non possessore, costretto ad

attendere la definizione del giudizio possessorio prima di veder

riconosciuto il proprio diritto, nonché quella del proprietario

possessore, il quale dovrebbe duplicare l'attività processuale

necessaria all'affermazione del diritto, con conseguente violazione

degli altri parametri evocati.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per l'analogia

delle questioni, concernenti, anche se con prospettazioni

contrapposte, il rapporto tra giudizio possessorio e nuovo

procedimento cautelare uniforme;

che, al riguardo, questa Corte ha già ritenuto, sia pure

incidentalmente, come la tradizionale struttura bifasica di detto

giudizio non sia rimasta modificata a séguito della riforma del

codice di procedura civile attuata con la legge 26 novembre 1990, n.

353, ed ha altresì rilevato il carattere selettivo del richiamo al

procedimento cautelare uniforme, contenuto nell'art. 703 cod. proc.

civ., vo'lto a consentire l'applicabilità delle sole norme della

novella compatibili con le caratteristiche del procedimento

possessorio (v. ordinanze n. 203 del 1996 e n. 125 del 1997);

che tale avviso risulta confermato dalla recente sentenza 24

febbraio 1998, n. 1984, della Corte di cassazione a sezioni unite,

secondo la quale il giudizio in parola consta tuttora di una fase

sommaria e di una di merito, introdotte entrambe dall'unica domanda

proposta con il ricorso al pretore;

che la lettura in questo senso dell'art. 703 cod. proc. civ.

porta chiaramente ad escludere i vulnera all'art. 24 della

Costituzione paventati dal pretore di Ancona, in quanto

l'inapplicabilità dell'art. 669-octies non priva affatto di

contenuto il rinvio contemplato nella norma, attraverso il quale

viene introdotto l'istituto del reclamo con la conseguenza di

rafforzare le garanzie processuali delle parti, soprattutto a

séguito delle sentenze n. 253 del 1994 e n. 501 del 1995

(concernenti l'estensione di tale rimedio al provvedimento di

diniego);

che, inoltre, la peculiarità della situazione sostanziale

sottesa alle azioni possessorie, consistente nel diritto alla

conservazione integrale del potere sulla cosa, non consente di

instaurare alcuna relazione o confronto con il diritto di proprietà

per inferire una ipotetica difficoltà della tutela di questo,

viceversa esplicantesi su un piano affatto diverso; per cui si palesa

non pertinente il richiamo all'art. 42 Cost.;

che del pari inconferente appare il riferimento all'art. 97

Cost., non evocabile con riguardo a profili concernenti la

giurisdizione (cfr., da ultimo, sentenza n. 16 del 1998);

che, infine, del tutto prive di consistenza si rivelano le

osservazioni del pretore di Trani in ordine ad asseriti "vincoli"

derivanti al giudice del merito possessorio dall'esito del reclamo

avverso il provvedimento da lui già reso in sede interdittale, e

circa l'ipotizzata sua "incompatibilità" a conoscere in via

ordinaria per essersi egli già pronunciato in tale fase;

che, sul punto, è appena il caso di ribadire che "il giudizio di

merito non è descrivibile quale valutazione operata sulla medesima

res iudicanda sì da dover ravvisare nel precedente giudizio espresso

sulla domanda cautelare ragioni d'incompatibilità" (sentenza n. 326

del 1997), e di rilevare altresì come il reclamo riguardi

esclusivamente il thema decidendum della fase sommaria (v. sentenza

n. 65 del 1998), per cui la statuizione che ne segue risulta

ininfluente rispetto a quella destinata a concludere il giudizio a

cognizione piena.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 703, comma 2, del

codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3,

24, 25, 42, 97 e 101 della Costituzione, dai pretori di Trani -

sezione di Canosa di Puglia e di Ancona - sezione distaccata di

Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte