Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1971 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 136 del

codice penale e 586 del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 5 dicembre 1969 dal pretore di Torino nel

procedimento di esecuzione penale a carico di Scisci Michele, iscritta

al n. 43 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con ordinanza 5 dicembre 1969, emessa nel procedimento

di esecuzione penale a carico di Scisci Michele, il pretore di Torino

ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale,

riguardanti la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva nel

caso di insolvibilità del condannato, in riferimento agli artt. 24,

comma terzo, e 27, comma terzo, della Costituzione;

che, in ordine al primo motivo d'incostituzionalità il pretore

afferma che l'istituto della conversione della pena pecuniaria non solo

non garantisce ai non abbienti i mezzi per difendersi, ma comporta a

danno degli stessi una discriminazione consistente nell'automatico

aggravamento della pena, dipendente da una circostanza (la condizione

economica del condannato) estranea al fatto reato;

che in relazione al secondo profilo d'illegittimità il giudice

sostiene che la conversione contrasta col principio della

rieducatività della pena dando luogo a disparità di trattamento tra

il condannato non abbiente e il condannato solvibile, facendo così

pagare al primo col carcere quello che il secondo paga in denaro;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.

Considerato che dal testo dell'ordinanza risulta chiaro come i vizi

d'incostituzionalità - pur essendo letteralmente dedotti in

riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione - afferiscono, invece, propriamente al principio di

uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione, avendo il pretore

basato la motivazione sulla ingiusta situazione di disuguaglianza nella

quale verrebbero a trovarsi i condannati, alcuni in grado di provvedere

al pagamento, altri, per il loro stato di indigenza, costretti a subire

la conversione della pena pecuniaria;

che sotto tale profilo e cioè in riferimento all'art. 3, come pure

in riferimento all'art. 27 della Costituzione, la Corte ha già

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale

con sentenza n. 29 del 22 marzo 1962 e successiva ordinanza n. 59 del 7

giugno dello stesso anno;

che i motivi ora addotti non sono, quindi, diversi da quelli già

esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di

procedura penale, sollevata, con l'ordinanza del pretore di Torino

indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, comma terzo, e 27,

comma terzo, della Costituzione e già dichiarata non fondata con

sentenza n. 29 del 22 marzo 1962 e ordinanza n. 59 del 7 giugno

successivo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI-

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte