Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di sciogli

mento del matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 maggio 1973 dalla Corte d'appello

dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Masciocchi Nanda e

Manenti Alessandro, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10

ottobre 1973;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1973 dalla Corte d'appello di

Trieste nel procedimento civile vertente tra Pecile Rosa e Del Negro

Rino, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973;

3) ordinanza emessa il 30 maggio 1973 dal tribunale di Lecce nel

procedimento civile vertente tra De Castro Mario e Gravili Rita,

iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5 dicembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con ordinanze emesse il 30 marzo 1973 dalla Corte di

appello di Trieste nel corso di un procedimento civile tra Pecile Rosa

e Del Negro Rino, il 30 maggio 1973 dal tribunale di Lecce nel corso di

un procedimento civile tra De Castro Mario e Gravili Rita ed il 29

maggio 1973 dalla Corte di appello dell'Aquila nel corso di un

procedimento civile tra Masciocchi Nanda e Manenti Alessandro sono

state sollevate, in riferimento agli artt. 7, 29 e 138 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio";

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che questioni identiche o strettamente analoghe sono

state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza 6 dicembre

1973, n. 176, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano

indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante

"Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevate in

riferimento agli artt. 7, 29 e 138 della Costituzione dalla Corte di

appello di Trieste, dal tribunale di Lecce e dalla Corte di appello

dell'Aquila con le ordinanze di cui in epigrafe e già dichiarate non

fondate con la sentenza n. 176 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte