Sentenza n. 127/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/05/1976 · relatore Angelo de Marco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale del Molise il 5 marzo 1975 e riapprovata il 23
aprile 1975, recante "Concessione di un assegno ai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni per il periodo di inabilità temporanea assoluta
dovuta ad infortunio sul lavoro o derivante da malattia professionale e
ai lavoratori autonomi per il periodo di ricovero ospedaliero, a titolo
di contributo assistenziale per le loro famiglie", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 maggio
1975, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 12
del registro ricorsi 1975.
Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Consiglio regionale del Mouse, nella seduta del 23 aprile 1975,
riapprovava nel medesimo testo, già rinviato dal Governo, un disegno
di legge con il quale si concede ai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni un assegno giornaliero di lire 2.000, per un massimo di 180
giorni, per inabilità temporanea assoluta derivante da infortuni sul
lavoro o da malattia professionale, purché essi non siano titolari di
un reddito superiore a lire 1.200.000 annue.
Avverso tale disegno di legge la Presidenza del Consiglio dei
ministri, debitamente autorizzata, ha proposto ricorso a questa Corte,
chiedendo che ne venga dichiarata l'illegittimità costituzionale per i
seguenti motivi
1) violazione dell'art. 117 in relazione all'art. 38 della
Costituzione, in quanto l'assegno accordato s'inquadra nella materia
delle assicurazioni sociali per invalidità o infortunio, che non
rientra fra quelle attribuite alle Regioni a statuto ordinario
dall'art. 117 della Costituzione, sibbene, a norma del penultimo comma
dell'art. 38 della Costituzione stessa "agli organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato".
D'altra parte il limite di reddito non superiore a lire 1.200.000
annue, non può valere a far rientrare il concesso contributo nella
materia dell'assistenza e beneficenza, per la quale la Regione è
competente, dato che in una economia prevalentemente e sostanzialmente
povera, qual è quella del Molise, come ammette la stessa Regione, un
reddito fino a lire 1.200.000 annue non può significare uno stato di
indigenza.
2) Violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto manca una
valida copertura per gli oneri derivanti nell'esercizio in corso ed in
quelli successivi, non potendosi ritenere tale la previsione di
utilizzazione delle disponibilità del fondo di cui all'art, 9 della
legge finanziaria regionale n. 281 del 1970 che appare meramente
fittizia.
Dopo gli adempimenti di legge, il ricorso viene ora alla cognizione
della Corte, sulla base delle conclusioni della sola Avvocatura dello
Stato, non essendovi stata costituzione da parte della Regione Molise. Considerato in diritto :
Il ricorso è fondato.
Come già questa Corte ha affermato, dichiarando illegittima, con
la recente sentenza n. 92 del 21 aprile 1976, la legge della Regione
Abruzzo, approvata il 5 marzo 1975 e riapprovata il 23 aprile 1975,
recante "Concessione di un assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, per il periodo di inabilità temporanea assoluta dovuta ad
infortunio sul lavoro o derivante da malattia professionale e ai
lavoratori autonomi per il periodo di ricovero ospedaliero, a titolo di
contributo assistenziale per le loro famiglie" un siffatto assegno non
può che inquadrarsi nella materia dell'assistenza sociale, non
contemplata dall'art. 117 della Costituzione fra quelle trasferite alla
competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario.
Ovviamente altrettanto deve dirsi per l'assegno, del tutto analogo,
contemplato dalla legge della Regione Molise, oggetto del presente
giudizio, anche in conformità con i criteri differenziali tra le
materie "beneficenza" ed "assistenza sociale" enunciati nella sentenza
di questa Corte n. 139 del 1972 e riconfermati con la sentenza di pari
data n. 126.
Conseguentemente, senza che occorra passare all'esame del secondo
motivo, manifestamente assorbito, il ricorso deve essere accolto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Molise approvata il 5 marzo 1975 e riapprovata il 23 aprile 1975,
recante: "Concessione di un assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni per il periodo di inabilità temporanea assoluta dovuta ad
infortunio sul lavoro o derivante da malattia professionale e ai
lavoratori autonomi per il periodo di ricovero ospedaliero, a titolo di
contributo assistenziale per le loro famiglie", impugnata dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte