Sentenza n. 127/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1979 · relatore Michele Rossano
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 378, primo
comma, p.p., e 381, secondo comma, u.p., del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1976 dal giudice
istruttore presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico
di Bernoldi Giuseppe, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29
dicembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Bernoldi Giuseppe -
imputato dei delitti di cui agli artt. 56, 519, cpv., n. 1, 521, cpv.,
530 e 527 cod.pen. - il giudice istruttore del tribunale di Roma ha
sollevato, di ufficio, con ordinanza 27 settembre 1976, le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 378, comma primo, parte prima,
e 381, comma secondo, parte ultima, cod.proc.pen. - nella parte in cui
dispongono che il giudice istruttore e non il giudice del dibattimento
deve dichiarare non doversi procedere nei confronti di persona non
imputabile, perché incapace di intendere e di volere per infermità
psichica, e ordinare il suo ricovero in manicomio giudiziario - in
riferimento agli artt. 25, comma primo, 3, comma primo, e 24, comma
secondo, della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del
29 dicembre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto
depositato l'11 gennaio 1977, chiedendo che le questioni di
legittimità costituzionale, proposte dal giudice istruttore del
tribunale di Roma, siano dichiarate infondate. Considerato in diritto :
Il giudice istruttore del tribunale di Roma ha prospettato il
dubbio che gli artt. 378, comma primo, parte prima, e 381, comma
secondo, parte ultima, c.p.p., siano in contrasto con i principi del
giudice naturale, del diritto di difesa e di eguaglianza, sanciti dagli
artt. 25, comma primo, 24, comma secondo, e 3, comma primo, della
Costituzione, in quanto dispongono che il giudice istruttore e non il
giudice del dibattimento deve dichiarare non doversi procedere nei
confronti di persona non imputabile perché incapace di intendere e di
volere per infermità psichica e ordinarne il ricovero in manicomio
giudiziario per periodo non inferiore a due anni.
Secondo il giudice a quo giudice naturale sarebbe il giudice del
dibattimento dato che il giudice istruttore ha solo il compito di
acquisire le prove, mentre il giudice del dibattimento ha la funzione
di approfondire e valutare definitivamente le prove, accertare
l'esistenza del reato e attribuirlo all'imputato. Il diritto di difesa
verrebbe "ridotto e compresso in unica frase processuale, cosiddetta
istruttoria" e la misura di sicurezza sarebbe applicata sulla base di
elementi di prova che, se relativi a persona imputabile,
giustificherebbero solo il rinvio a giudizio.
2. - Le questioni non sono fondate.
Il principio sancito dall'art. 25, comma primo, della Costituzione,
a partire dalla sentenza n. 29 del 1958, è stato da questa Corte
inteso nel senso che la locuzione "giudice naturale" corrisponde a
quella di "giudice precostituito per legge". E, come questa Corte ha
anche di recente precisato (sentenza n. 77 del 1977), detta norma
tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi
giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialità,
venga sottratta ad ogni possibile arbitrio attraverso la
precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in
anticipo e non in vista di singole controversie. Pertanto se, come pone
in risalto l'ordinanza, il giudice del dibattimento è giudice naturale
precostituito per legge, che, a seguito dell'ordinanza di rinvio, deve
approfondire l'indagine ed affermare o meno l'esistenza del reato e la
responsabilità o meno dell'imputato, anche il giudice istruttore, ai
termini dell'art. 25, comma primo, della Costituzione, è giudice
naturale precostituito per legge ed ha l'obbligo di compiere
prontamente e soltanto quegli atti che, in base agli elementi raccolti
e allo svolgimento dell'istruzione, appaiono necessari per
l'accertamento della verità.
3. - Né il primo comma dell'art.25 stabilisce una garanzia
costituzionale nei limiti ritenuti dal giudice istruttore.
Questa Corte, con sentenza n. 27 del 20 aprile 1959, ebbe ad
affermare che per il principio di prevenzione sociale l'ordinato e
pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere
garantito, oltre che dal sistema di norme repressive di fatti illeciti
penali, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive
contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire; esigenza questa
e regola fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta
dall'art. 13 Cost., il quale, con lo stabilire che le restrizioni alla
libertà personale possono essere disposte soltanto per atto motivato
dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge,
ha anche previsto, per ciò stesso, la possibilità di restrizioni in
via di principio; e dall'art. 25, terzo comma, Cost., il quale, con
riaffermare il principio, già espresso dall'art. 199 del codice
penale, che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi stabiliti dalla legge, ha accolto nell'ordinamento il sistema
di misure di sicurezza a carico degli individui socialmente pericolosi.
E in coerenza con tale pronuncia e successiva giurisprudenza (cfr.
sentenza n.96 del 1970), questa Corte, con sentenza n. 19 del 24
gennaio 1974, affermò che nella realtà del sistema costituzionale le
misure di sicurezza e le pene avevano diversa struttura e funzioni e
l'art. 25 Cost. ricalcava le disposizioni del codice penale sui
principi di legalità e irretroattività: rispettivamente, gli artt. 1
e 2 per la pena e 199 cod. pen. per la misura di sicurezza.
4. - Ammesso il fondamento costituzionale delle misure di sicurezza
nell'art. 25, deve escludersi che gli artt. 378 e ultima parte
dell'art. 381 c.p.p. siano tuttora censurabili per contrasto con il
principio, enunciato nel secondo comma dell'art. 24 Cost., che la
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Tale principio sarebbe violato in quanto il giudice istruttore deve
accertare l'esistenza del fatto preveduto come reato, attribuirlo
all'infermo di mente senza quella ampiezza di prove consentite nel
dibattimento e applicare la grave misura di sicurezza dell'internamento
in manicomio giudiziario per pericolosità presunta ai termini
dell'articolo 222 cod. pen., con violazione anche del principio di
parità di trattamento.
5. - Il principio enunciato nel secondo comma dell'art. 24 Cost.
è stato inteso da questa Corte, con giurisprudenza costante a partire
dalla sentenza n. 46 del 1957, in unico contesto con quello enunciato
nel primo comma dello stesso art. 24, secondo cui tutti possono agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. In
questo modo, è posto in risalto nella indicata sentenza, è reso
concreto e non soltanto apparente il diritto alla prestazione
giurisdizionale in ogni ordinamento basato sulle esigenze indefettibili
della giustizia. Il diritto della difesa, pertanto, è collegato alla
esplicazione del potere giurisdizionale e il concreto esercizio del
diritto medesimo deve essere inteso come potestà effettiva della
assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi
processo in modo che venga assicurato il contraddittorio e rimosso ogni
ostacolo a far valere le ragioni delle parti. Ma, fermato questo
carattere del diritto di difesa, fu aggiunto e posto in particolare
risalto che le modalità dell'esercizio sono regolate secondo le
speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti,
senza che le modalità stesse feriscano o menomino l'esistenza del
diritto allorché vengano assicurati lo scopo e la funzione perseguiti.
Tali principi sono stati confermati con giurisprudenza costante e,
per quanto attiene all'istruttoria formale compiuta dal giudice
istruttore, questa Corte con sentenza n. 110 del 7 giugno 1963,
affermò che l'art. 25 Cost. non si riferisce soltanto al giudice
competente per la pronuncia finale e il fondamento di garanzia, che lo
ispira, permette di comprendere nel suo tenore anche l'istruttoria
formale, che, a parte altri rilievi, potendo concludersi con una
sentenza di proscioglimento, ha in sé per ciò solo gli estremi della
giurisdizione. La sentenza di proscioglimento contiene una espressa
pronuncia sul fondamento della accusa, al pari di quella pronunciata
nel dibattimento. La sentenza tuttavia dichiarò l'illegittimità del
secondo comma dell'art. 234 c.p.p. in quanto, nel corso dell'istruzione
formale, prima della sentenza del giudice istruttore o prima del
decreto di citazione quando si procedeva a istruzione sommaria,
attribuiva al procuratore generale l'insindacabile discrezionalità di
rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria, togliendo così alla
parte il doppio grado di giurisdizione e in contrasto con il principio
secondo cui la competenza del giudice deve dipendere necessariamente
dall'accertamento di fatti ipotizzati dalla legge, da verificarsi nel
futuro e non già verificati.
6. - Ora la competenza inderogabile del giudice istruttore ad
accertare il fatto preveduto dalla legge come reato e a pronunciare
sentenza di proscioglimento, con applicazione della misura di sicurezza
nel manicomio giudiziario prevista dall'art. 222 cod.pen., è stabilita
dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale di regolare
le giurisdizioni alla stregua dei principi costituzionali. E la
competenza del giudice istruttore è stabilita nei confronti
dell'infermo di mente, in quanto tale, incapace di intendere e di
volere e quindi non. imputabile (artt. 85 e 88 cod.proc.pen.);
situazione soggettiva questa che esclude una cosciente efficace
attività difensiva dell'imputato.
Invece, la competenza del giudice del dibattimento ha fondamento
costituzionale e presupposti diversi. Per l'esigenza fondamentale e
primaria di repressione dei reati e di applicazione della pena il
fondamento costituzionale è stabilito nell'art. 27 della Costituzione,
e presupposti sono la capacità dell'imputato e il diritto di svolgere,
nei limiti della disciplina del dibattimento, un'attività
nell'esercizio del diritto di difesa ai fini dell'accertamento delle
prove per quanto attiene all'esistenza del reato e all'affermazione
della responsabilità penale ai fini dell'applicazione della pena. Ed
è proprio in ragione di questa possibile dinamica difensiva che il
dibattimento si svolge nell'osservanza del principio della oralità,
che ha riflessi anche su quello del contraddittorio; principi che anche
nel dibattimento non possono essere osservati nel caso che risultino
gravi e fondati indizi che rendano necessaria un'indagine sullo stato
di mente dell'imputato. In questi casi il giudice dispone perizia o, se
lo ritiene, pronuncia sentenza di proscioglimento (artt. 455, 456 e 88
cod. proc.pen.).
7. - Quanto poi all'assunto del tutto generico, contenuto
nell'ordinanza, che l'accertamento in istruttoria sia del tutto
insufficiente, va rilevato che con sentenza n. 174 del 14 luglio 1976
questa Corte ha dichiarato non fondata questione simile all'attuale
considerando che nella fase istruttoria, attraverso il deposito degli
atti e documenti del processo e la facoltà dei difensori di trarne
copia e di presentare le istanze e le memorie che ritengono opportune,
la difesa ha possibilità di realizzarsi nell'intero arco della fase
istruttoria con pienezza di diritti. Ciò comporta anche la piena
facoltà di richiedere al giudice istruttore l'espletamento di ogni
altro mezzo di prova ritenuto necessario per l'accertamento della
verità e allo stesso fine di richiedere, anche, la reiterazione di
quei mezzi di prova già espletati, ma ritenuti incompleti o comunque
contraddittori, di eccepire le eventuali nullità incorse
nell'istruttoria stessa e di provocare la rinnovazione o la rettifica
degli atti viziati di nullità.
Né, d'altra parte, il giudice istruttore puo ignorare le istanze
della difesa sulle quali è obbligato a provvedere con ordinanza o con
sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio giuridico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 378, comma primo, parte ultima, 381, comma secondo, parte
ultima, cod.proc.pen., sollevate dal giudice istruttore del tribunale
di Roma, con ordinanza 27 settembre 1976, in riferimento agli artt. 25,
comma primo, 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIA RELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte