Sentenza n. 127/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1983 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 10/1977
- art. 1legge 10/1977
- art. 36legge 10/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei
suoli) e dell'art. 36 della legge della Regione Sicilia 27 dicembre
1978, n. 71 (Norme integrative e modificative della legislazione
vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica)
promossi con 22 ordinanze emesse dal Pretore di Trecastagni in data 1,
11, 15, 22 e 29 febbraio 1980 e 14 marzo 1980, iscritte ai nn. 415 e da
528 a 544 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 488, 489, 490, 491 del
registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 187 e 270 del 1980 e n. 304 del 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica dell'1 dicembre 1982 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri e per la Regione Sicilia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ventidue ordinanze emesse tra il 1 febbraio ed il 14 marzo del
1980 nel corso di altrettanti procedimenti penali nei confronti di
persone imputate del reato di cui all'art. 17, lettera b), l. 28
gennaio 1977, n. 10, in relazione all'art. 1 della stessa legge e
all'art. 36 l. reg. sic. 27 dicembre 1978, n. 71, per aver realizzato
opere edilizie senza la prescritta concessione comunale, il pretore di
Trecastagni ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni citate in riferimento agli artt. 42 e 43 Cost. (solo in
una delle ventidue ordinanze è omessa l'indicazione di tale ultimo
parametro di raffronto).
Premesso che prima dell'entrata in vigore della l. n. 10 del 1977
"il proprietario di un'area edificabile aveva facoltà di edificarvi
dopo aver ottenuto dal sindaco una licenza, cioè un'autorizzazione,
previo controllo della rispondenza alle norme urbanistiche vigenti", il
giudice a quo afferma che con le leggi impugnate si sarebbe realizzata
una vera e propria "rivoluzione" del contenuto del diritto di
proprietà fondiaria. L'apparentemente innocua sostituzione della
figura giuridica della "licenza" - che, com'è noto, vale solo a
rimuovere un ostacolo all'esercizio di un potere che si assume già
appartenere al privato - con quella della "concessione" - che
caratterizza invece il provvedimento col quale si conferiscono al
privato nuovi poteri, integranti un ampliamento della sua sfera
giuridica - avrebbe invero comportato la conseguenza di
un'espropriazione generalizzata e senza indennizzo dello jus
aedificandi dai proprietari fondiari ai Comuni, che ne disporrebbero
previo pagamento del contributo previsto dall'art. 3 della l. n. 10 del
1977. Da qui la violazione non solo dell'art. 42, terzo comma, ma anche
dell'art. 43 Cost., giacché l'espropriazione sarebbe stata realizzata
"senza la sussistenza dei requisiti previsti... per la riserva
originaria di imprese o categorie di imprese".
Il nuovo sistema sarebbe altresì in contrasto col riconoscimento
della proprietà privata contenuto nell'art. 42, primo comma, Cost. in
quanto, non consentendo l'utilizzazione del bene secondo la sua
naturale e più importante destinazione economica, "ridurrebbe il
diritto di proprietà fondiaria, laddove questa abbia per oggetto
un'area edificabile, a una mera espressione labiale priva di contenuto
di poteri ma gravida sempre di oneri".
Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della
Giunta regionale siciliana, intervenuti in alcuni giudizi tramite
l'Avvocatura Generale dello Stato, hanno chiesto che la questione venga
dichiarata infondata.
Negli atti di intervento si osserva anzitutto che, avendo la Corte
costituzionale ritenuto con sentenza n. 5 del 1980 che "il diritto di
edificare continua ad inerire alla proprietà", "che la concessione a
edificare non è attributiva di nuovi diritti ma presuppone facoltà
preesistenti", e che "sotto questo profilo non adempie a funzione
sostanzialmente diversa da quella dell'antica licenza", il preteso
contrasto delle norme denunciate con l'art. 42 Cost. non è neppure
configurabile. Ma - continua l'Avvocatura - quand'anche si ritenesse
che il sistema della l. n. 10 del 1977 configuri il diritto di
proprietà fondiaria come privo dello jus aerificandi, e che
quest'ultimo costituisca oggetto di concessione amministrativa onerosa
da parte del Comune, ogni contrasto con l'art. 42 Cost. andrebbe del
pari escluso, ben potendo le facoltà comprese nel diritto di
proprietà essere compresse con nuovi limiti dal legislatore ordinario
in ossequio al principio dell'eguaglianza sociale, secondo quanto è
reso palese dalla seconda parte del secondo comma della norma
costituzionale invocata, la quale "non offre alcuna garanzia del
contenuto tipico del diritto di proprietà, che non esiste se non nei
limiti e nella foggia che nella sua discrezionalità il legislatore
creda (non irragionevolmente) di modellare".
Tali considerazioni, conclude l'Avvocatura, valgono anche ad
escludere ogni violazione dell'art. 43 Cost., non essendosi realizzata
alcuna espropriazione ma solo fissato il contenuto del diritto di
proprietà nell'ambito della previsione - che non contempla indennizzi
di sorta - di cui al citato secondo comma dell'art. 42 Cost. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze emesse dal Pretore di Trecastagni impugnano tutte
l'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in
riferimento agli artt. 42 e 43 Cost.; una sola di esse, la prima e la
più diffusa (r.o. n. 415/1980), pone la suddetta norma in relazione
agli artt. 1 della stessa legge e 36 della legge regionale siciliana 27
dicembre 1978, n. 71 e limita il riferimento all'art. 42 Cost. Stante
perciò la sostanziale identità delle norme denunciate e dei parametri
invocati, le ordinanze in epigrafe possono essere valutate
congiuntamente, emettendosi un'unica pronuncia.
2. - Poiché la maggior parte delle ordinanze in esame, e
precisamente le 17 che recano i numeri da 528 a 544 del registro
ordinanze dell'anno 1980, non spendono parola sulla rilevanza della
questione che sollevano, se ne deve preliminarmente dichiarare
l'inammissibilità per tal motivo, in conformità alla consolidata
giurisprudenza di questa Corte.
3. - In seguito ad accertamenti disposti su opere edilizie in
corso, taluni Sindaci di Comuni compresi nel mandamento di Trecastagni,
dopo avere inutilmente ordinato la sospensione dei lavori, prima, e la
demolizione delle opere, poi, denunziavano i fatti al Pretore per i
provvedimenti di sua competenza. Questi, a sua volta, pur formulando
variamente i capi d'imputazione, contestava a tutte le persone
denunziate la contravvenzione di cui all'art. 17, lettera b), della
menzionata legge n. 10 del 1977 in relazione, sia pure in un solo caso,
agli artt. 1 stessa l. n. 10 del 1977 e 36 della suddetta legge
regionale n. 71 del 1978, e ne denunciava il loro contrasto con gli
4. - L'art. 17, lettera b), della legge n. 10 del 1977 prevede
"l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire cinque milioni nei
casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della
concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di
sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni".
Il giudice a quo, asserendo di non potere definire i giudizi da
lui promossi indipendentemente dalla risoluzione della sollevata
questione, in effetti chiede a questa Corte di volere travolgere il
regime dei suoli edificatori, quale da ultimo disciplinato con la legge
n. 10 del 1977; a ben vedere, anzi, chiede una pronuncia che statuisca
l'illimitabilità dello jus aedificandi. Non altro, infatti,
significano le affermazioni che costituiscono la parte motiva delle
ordinanze. Ivi si legge, con riguardo all'istituto della concessione,
che: "lo jus aedificandi non fa più parte del normale contenuto del
diritto di proprietà fondiaria, essendo stato originariamente
riservato ai Comuni"; "nell'attuale disciplina urbanistica, chi
possiede un'area edificabile, poniamo ad esempio nel centro abitato,
potrà coltivarvi ortaggi ma non potrà utilizzarla secondo la sua
naturale e più importante destinazione economica"; "potrà acquistare
dal Comune (che ne è titolare) la facoltà di edificare, ma dovrà
pagare una tassa per ciò che prima era suo e che gli è stato tolto";
è stato "introdotto il principio rivoluzionario che lo jus aedificandi
si appartiene ai Comuni e non ai privati", etc.
5. - La prospettazione che il Pretore di Trecastagni offre al
giudizio della Corte non può essere esaminata, che nel contesto della
disciplina in cui sono inserite le norme impugnate.
La legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme "per
l'edificabilità dei suoli", dopo aver enunciato in via di principio
che "ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e
l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del
Sindaco", (art. 1), prescrive che "la concessione comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese
di urbanizzazione nonché al costo di costruzione" (art. 2); che "è
data dal Sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per
richiederla... in conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici e dei regolamenti edilizi" (art. 4, primo comma); che "è
trasferibile ai successori o aventi causa", "non incide sulla
titolarità della proprietà o di altri diritti reali.. ed è
irrevocabile, fatti salvi i casi di decanza" (art. 4, sesto comma);
che "i proventi delle concessioni e delle sanzioni... sono destinati
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici", oltre
che "all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione
dei programmi pluriennali" (art. 12).
Appare con tutta chiarezza che alla base della normativa de qua, di
cui le disposizioni sopra trascritte sono quelle essenziali e
qualificanti, permangono pur sempre gli strumenti urbanistici ed i
regolamenti edilizi, cioè gli atti che l'autorità competente ha il
potere - dovere di adottare nell'interesse pubblico, qual è quello di
assicurare un ordinato assetto territoriale ed un armonico sviluppo
urbanistico, evitando uno sfruttamento disordinato, che non tenga in
alcun conto soprattutto l'igiene e le caratteristiche degli abitati.
Appare con altrettanta chiarezza che "il proprietario dell'area o chi
abbia titolo" in suo luogo, come testualmente si esprime la legge, ha
"diritto" di edificare, se la costruzione risulta rispettosa della
disciplina urbanistica, e che il provvedimento dell'autorità che
facoltizza l'esercizio del "diritto" in parola - prescindendo per ora
dal nomen juris datogli dal legislatore - è un atto dovuto ed
irrevocabile. È appena il caso di ricordare che la proposizione di cui
all'art. 42, secondo comma, Cost., se nella prima parte proclama che
"la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge", nella
seconda parte soggiunge che, tuttavia, essa è assoggettabile a
"limiti", alla condizione che questi siano determinati con legge ed
"allo scopo di assicurarne la funzione sociale", oltre che "di renderla
accessibile a tutti".
6. - Ora, poiché la concessione che il proprietario ha l'onere di
chiedere prima di dare inizio alla costruzione è prevista dalla legge,
sicché risulta rispettata la relativa riserva, e poiché ancora non
v'è motivo - né il giudice a quo l'ha prospettato - di ritenere che
essa sia stata stabilita per uno scopo diverso da quello di assicurare
nella specie la funzione sociale della proprietà, sicché risulta
avverata pure la seconda condizione posta dalla Carta costituzionale,
è congruente dedurre la legittimità del limite allo jus aedificandi,
costituito dalla concessione in discorso. Né varrebbe osservare in
contrario che la testé affermata legittimità del prescritto
provvedimento risulterebbe inquinata dalle norme a sensi delle quali il
proprietario, in tanto può ottenere la concessione, in quanto
corrisponda al Comune, "all'atto del rilascio della concessione", un
"contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione
nonché al costo di costruzione" (artt. 3, 5, 6, 11). "L'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà... economica e sociale", oltre
che politica, è compreso tra i principi della Costituzione, e pertanto
una partecipazione agli oneri che comporta una moderna urbanizzazione
(art. 1), ed i cui proventi sono espressamente destinati alla
realizzazione delle relative opere (art. 12), non può di per sé
ritenersi contra Constitutionem, salvo che non oltrepassi la soglia
della ragionevolezza.
In definitiva, allo stato della legislazione non si ravvisano
elementi che inducano a negare la legittimità costituzionale della
"concessione" prevista dalla legge n. 10 del 1977. Tale conclusione,
del resto, collima con quella cui questa Corte è già pervenuta:
pronunciandosi, infatti, specificamente sulla legittimità
costituzionale degli artt. 14 e 19 della legge n. 10 del 1977 - oltre
che degli artt. 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
dell'articolo unico della legge 27 giugno 1974, n. 247 - denunciati in
riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 Cost., questa Corte ha
avuto modo, con la sentenza n. 5 del 1980, di respingere l'assunto,
secondo cui, in seguito all'assoggettamento dell'edificabilità dei
suoli al rilascio di una concessione, dovrebbe "ritenersi che l'jus
aedificandi non inerisca più al diritto di proprietà", statuendo
conseguentemente che, poiché "il proprietario dell'area...,
concorrendo ogni altra condizione, ha diritto ad ottenere la
concessione edilizia" e questa è "trasferibile con la proprietà",
nonché "irrevocabile", "il diritto di edificare continua ad inerire
alla proprietà". Ed ha poi chiarito che "la concessione a edificare
non è attributiva di diritti nuovi, ma presuppone facoltà
preesistenti, sicché sotto questo profilo non adempie a funzione
sostanzialmente diversa da quella dell'antica licenza, avendo lo scopo
di accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall'ordinamento
per l'esercizio del diritto, nei limiti in cui il sistema normativo ne
riconosce e tutela la sussistenza".
7. - Le ordinanze in esame poggiano sul duplice presupposto che "la
concessione conferisce al privato nuovi poteri o diritti ampliando la
sua sfera giuridica" e che, pertanto, "attraverso la (apparentemente)
innocua sostituzione della figura giuridica della concessione a quella
della licenza", si sarebbe verificata "la riserva originaria ai Comuni
dello jus aedificandi", cioè l'introduzione, nel nostro ordinamento,
del "principio rivoluzionario che lo jus aedificandi si appartiene ai
Comuni e non ai privati". La prospettazione, oltre che meramente
assertoria, è palesemente unilaterale ed angusta, come unilaterale ed
angusto è il quadro di riferimento, nel senso che tutte le ordinanze
conoscono solo la prima parte della proposizione di cui all'art. 42,
secondo comma, Cost., ignorando completamente la seconda parte. Come si
è più sopra già rilevato la concessione dell'autorità è dovuta,
oltre che trasferibile ed irrevocabile, escludendosi, quindi, ogni
valutazione discrezionale: se l'opera edilizia per la quale si chiede
la concessione corrisponde alle previsioni degli strumenti urbanistici,
l'autorità è tenuta a rilasciare la concessione. A fronte di questa
disciplina è argomento manualistico lamentare che essa non corrisponda
alla tradizionale concezione dell'istituto in parola.
Che, poi, sia stato riservato originariamente o trasferito al
Comune lo jus aedificandi, sicché il proprietario "potrà acquistare"
da questo "la facoltà di edificare", ma pagando "una tassa per ciò
che prima era suo e che gli è stato tolto", risulta perentoriamente
asserito, ma privo di qualsiasi motivazione diversa dal richiamo alla
costruzione concettuale dell'istituto della concessione. E questo
insistito richiamo si risolve nel rifiuto globale di ogni limite allo
jus aedificandi, che appare in contraddizione col contestuale richiamo
alla perenta licenza, la quale limitava anch'essa l'esercizio del
diritto di edificare. In sostanza, il giudice a quo, denunciando la
norma che punisce chiunque esegua o prosegua lavori edilizi in
difformità o in mancanza della concessione, chiede una pronuncia che
comporti la caducazione, non tanto della legge impugnata, quanto di
ogni disciplina in materia edilizia. Ma per le considerazioni sopra
esposte la questione va dichiarata destituita di ogni fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili per carenza di motivazione sulla
rilevanza le ordinanze (528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536,
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, e 544 R.O. 1980) emesse dal Pretore
di Trecastagni nei giorni 1, 11, 15, 22, 29 febbraio 1980 e 14 marzo
stesso anno (R.O. 528, 529 etc.), con le quali veniva sollevata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lettera b),
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento agli artt. 42 e 43
Cost.
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, lettera b), e 1 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 e 36 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71,
sollevata in riferimento agli artt. 42 e 43 Cost. dal Pretore di
Trecastagni con le ordinanze emesse l'11 febbraio 1980 (R.O. 415/1980 e
488, 489, 490 e 491/1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI- LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA- VIRGILIO
ANDRIOLI- GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte