Sentenza n. 127/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 674Codice penale
- art. 15legge 183/1987
- art. 2d.P.R. 203/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 674 del codice
penale e dell'art. 2, n. 7, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
(Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203
concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 aprile
1987, n. 183), promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1989 dal
Pretore di Verona - Sezione distaccata di Caprino Veronese, nel
procedimento penale a carico di Oliosi Pietro, iscritta al n. 466 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 28 luglio 1989 il Pretore di Verona - Sezione
distaccata di Caprino Veronese - sollevava questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 674 codice penale,
e 2 n. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (Attuazione delle direttive
CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in
materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell'art. 15 della legge 6 aprile 1987, n. 183), in riferimento
agli artt. 32, primo comma, e 41, primo e secondo comma, della
Costituzione).
Riferiva il Pretore nell'ordinanza che al legale rappresentante
del Calzaturificio Olip S.p.A., corrente in territorio del Comune di
Lazise, era stato contestato il reato di cui all'art. 674 codice
penale per avere provocato emissione di fumi non consentite, atte ad
offendere le persone. L'originaria contestazione faceva riferimento
alla continuazione del reato fino al dicembre 1987, ma all'udienza
dibattimentale del 7 febbraio 1989, la contestazione era stata estesa
fino al giorno stesso dell'udienza, e perciò a data successiva
all'entrata in vigore della normativa introdotta dal decreto
presidenziale n. 203 del 1988. Nella stessa udienza l'imputato
presentava domanda per l'applicazione dell'oblazione speciale
prevista dall'art. 162- bis della legge 13 luglio 1966 n. 615
(Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), ed il Pretore si
riservava di provvedere all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
Alla successiva udienza del 4 luglio 1989 l'imputato produceva
copia della domanda di autorizzazione inoltrata alla Regione: domanda
che l'art. 12 del citato decreto n. 203 del 1989 impone agli
stabilimenti industriali preesistenti alla nuova legge.
Disposta perizia d'ufficio, riferisce l'ordinanza che tanto
l'imputato quanto i suoi consulenti hanno convenuto con il perito
d'ufficio che la tecnica della cosidetta postcombustione sarebbe
sicuramente, fra le tante possibili tecnologie, quella che
consentirebbe di ridurre in quantità più rilevante il tasso di
inquinamento delle emissioni dello stabilimento. Si tratterebbe,
però, di una tecnica che comporterebbe costi eccessivi per la ditta
OLIP, e perciò imputati e consulenti hanno proposto sistemi
alternativi, atti comunque a consentire un sensibile miglioramento
delle emissioni, benché inferiore rispetto a quello della
postcombustione;
2. - A questo punto il Pretore, sospeso il giudizio, sollevava la
questione di legittimità costituzionale di cui s'è detto, ritenendo
che il combinato disposto dei due articoli citati, consentendo
effettivamente al titolare dell'impianto di non adottare le migliori
misure che la tecnica prevede per il contenimento e la riduzione
delle emissioni inquinanti quando esse comportino all'azienda costi
eccessivi, si ponesse in contrasto con i richiamati parametri della
Costituzione.
Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale, maturato prima
che entrasse in vigore il decreto n. 203 del 1988, e che il Pretore
condivide, dovevano ritenersi "non consentite", nei sensi di cui al
secondo comma dell'art. 674 del codice penale, quelle emissioni
inquinanti che si verificassero a causa della mancata adozione di
tutte le misure di contenimento suggerite dalla tecnica più
avanzata.
A seguito, però, di quanto in proposito prescrive la nuova legge,
la situazione giuridica - secondo il Pretore- si sarebbe radicalmente
modificata, in quanto l'art. 2 n. 7 definisce il concetto di
"migliore tecnologia disponibile" in modo grandemente riduttivo,
perché subordinato al fatto che l'applicazione delle misure non
comporti all'Azienda spese eccessive. Adottando tale lettura, ritiene
il Pretore che tutto ciò contrasti tanto con il fondamentale diritto
alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione, così come
interpetrato dalla unanime giurisprudenza sia di questa Corte che di
quella di Cassazione, quanto con il principio di cui all'art. 41
della Costituzione: principio che subordina la libertà
dell'iniziativa economica all'utilità sociale, imponendo, anzi alla
legge di determinare i programmi opportuni affinché l'attività
economica possa essere effettivamente coordinata ed indirizzata a
fini sociali. Certamente non potrebbe essere ritenuta così
finalizzata l'attività economica che attentasse alla salubrità
dell'aria e alla salute delle persone.
Del resto, osserva il giudice rimettente che anche la politica
ambientale della Comunità europea è ispirata al principio secondo
cui sull'imprenditore devono ricadere i costi delle misure atte ad
evitare o ridurre le emissioni inquinanti, così come da ultimo
ribadito dall'"Atto unico europeo" (ratificato dall'Italia con legge
23 dicembre 1986 n. 909) nell'art. 130 R.
È ben vero - soggiunge il Pretore - che anche la Direttiva
84/360/CEE fa riferimento ai "costi eccessivi" ma non per
condizionare il concetto stesso di "migliore tecnologia disponibile",
bensì soltanto per giustificare una certa gradualità, consentita
alle imprese nell'adozione della tecnica più avanzata e più
riduttiva, all'evidente fine di rendere compatibile l'adattamento a
un ragionevole costo di produzione e alla competitività
dell'impresa. Inoltre, la cennata Direttiva riferisce l'eccessività
del costo ad un parametro ben determinato e generale quale la
situazione economica della categoria industriale cui appartiene
ciascuna impresa: nulla dice in proposito, invece, il decreto del
1988, sicché è possibile riferire l'eccessività del costo alla
situazione di ogni singola impresa, ingenerando incertezze e
possibilità di trattamenti differenziati nell'ambito della stessa
categoria industriale.
Conclude, infine, l'ordinanza osservando, in punto rilevanza, che
l'imputato deve rispondere anche del periodo precedente alla nuova
legge, benché questo debba essere oggi valutato in relazione alla
legge posteriore più favorevole. Ma, a parte che l'eventuale
applicazione della legge penale di favore non esclude la rilevanza
della questione di legittimità costituzionale, resta comunque
effettiva la rilevanza in ordine alla domanda di oblazione speciale,
che non può essere accolta quando permangano "conseguenze dannose o
pericolose del reato, eliminabili da parte del contravventore" (art.
162 bis codice penale).
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale chiede che la dedotta questione venga dichiarata inammissibile
e, comunque, non fondata.
Secondo l'Avvocatura, infatti, la norma denunziata (art. 2 n. 7
del d.P.R. n. 203 del 1988) dev'essere correttamente interpetrata
alla luce della sua collocazione nel contesto complessivo del
provvedimento, tenuto conto soprattutto che con esso il legislatore
delegato ha dato attuazione alla Direttiva 84/360/CEE: il che
comporta che dev'essere privilegiata. La lettura conforme al testo
comunitario, anche per l'obbligo che discende dall'art. 189 del
Trattato. Seguendo siffatta linea interpetrativa deve escludersi che
il criterio della "migliore tecnologia disponibile" finisca per
subordinare la tutela ambientale all'interesse economico
dell'imprenditore.
Esclude altresì l'Avvocatura che il fattore "eccessività del
costo" possa essere inteso in relazione alle condizioni soggettive
del singolo imprenditore, perché contrasterebbe con la logica e lo
spirito della Direttiva CEE, finalizzata, fra l'altro, anche ad
assicurare alle imprese della Comunità pari condizioni di
competitività. Considerato in diritto
1. - Lamenta, in sostanza, il Pretore che l'art. 2 del d.P.R. 24
maggio 1988, n. 203, inserendo, fra le altre definizioni, anche
quella concernente la "migliore tecnologia disponibile" (n. 7), abbia
subordinato il contenimento o la riduzione delle emissioni inquinanti
da parte degli stabilimenti industriali alla condizione che
l'applicazione delle misure "non comporti costi eccessivi".
Ciò consentendo, la legge si porrebbe in contrasto con il
"diritto soggettivo assoluto" alla salubrità ambientale ed alla
salute del cittadino che, secondo il principio di cui all'art. 32,
comma primo, della Costituzione, non può conoscere limitazione
alcuna. Ma pari contrasto si verificherebbe anche nei confronti dei
principi fissati nei commi primo e secondo dell'art. 41 della
Costituzione, che vogliono l'iniziativa privata subordinata e
finalizzata all'utilità sociale: mentre, consentendo agli
imprenditori di subordinare le misure antinquinanti delle emissioni
all'interesse dell'azienda, verrebbe ad essere sacrificata proprio
l'utilità sociale della privata iniziativa per l'offesa inferta ad
un bene primario e fondamentale quale la salute.
A dimostrazione dell'assunto il giudice rimettente discute sui
rapporti fra il contenuto della fattispecie di cui all'art. 674
codice penale, e particolarmente dell'inciso "nei casi non consentiti
dalla legge" di cui alla seconda parte, e il disposto impugnato della
nuova legge che fungerebbe da integratore della fattispecie
principale in quanto allargherebbe l'area dei casi consentiti.
In realtà, il dato testuale dell'articolo impugnato sembrerebbe
confermare i dubbi espressi dall'ordinanza di rimessione, se non
fosse che, prima ancora della sua clamorosa incompatibilità
costituzionale, l'interpretazione letterale determinerebbe una
manifesta aporia già sul piano della legislazione ordinaria.
Fino a prova contraria, infatti, si deve presumere che i limiti
massimi insuperabili che Governo e Regioni stabiliscono, e
ulteriormente andranno a fissare, per i vari elementi nocivi che
compongono le emissioni inquinanti, siano tali da contenere le
emissioni "a livelli accettabili per la protezione della salute e
dell'ambiente": e ciò in aderenza allo scopo e alla ratio di tutto
il complesso normativo che disciplina la materia, a cominciare dalle
Direttive CEE, e dallo stesso "atto di indirizzo e coordinamento"
testé menzionato.
Non sembra possibile perciò che, con una sorprendente
contradictio in adiecto, il legislatore, da una parte ponga limiti
massimi insuperabili per contenere l'inquinamento a livelli
accettabili per la detta fondamentale protezione e, dall'altra,
consenta all'imprenditore di non adottare il sistema tecnologico,
attraverso il quale soltanto quella protezione si rende possibile,
quando il costo risulti eccessivo.
Appare allora indispensabile una verifica, sul piano
logico-sistematico, dell'interpetrazione proposta dall'ordinanza, per
conoscere se non ne esista eventualmente altra adeguatrice ai
principi dettati dalla Costituzione.
In proposito va ricordato che soltanto nella seconda metà degli
anni '60 il legislatore ha specificamente disciplinato l'inquinamento
atmosferico industriale, in precedenza affidato a qualche articolo
della legge sanitaria, che peraltro riguardava le cosidette
"industrie insalubri": ed ogni potere d'intervento competeva alle
autorità sanitarie (art. 216 Testo Unico, leggi sanitarie): mentre
poi la disciplina del codice civile (art. 844) è limitata alle
immissioni dal fondo del vicino. È, dunque, il superlativo sviluppo
industriale, che in quegli anni raggiungeva punte insperate, a
determinare l'emanazione della prima legge organica n. 615 del 1966.
Tuttavia, il progresso tecnologico concernente l'abbattimento o la
riduzione dei fumi inquinanti degli stabilimenti non aveva attinto,
in quegli anni, lo stesso grado di sviluppo. Ne è riprova l'art. 20
della legge ora richiamata che, riferendosi anche al regolamento di
esecuzione, prescriveva che gli stabilimenti industriali dovessero
"...possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da
contenere, entro i più ristretti limiti che il progresso della
tecnica consenta, l'emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni
che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica,
possono contribuire all'inquinamento atmosferico". Nessun accenno
all'onerosità delle installazioni, nonostante l'obbligo di contenere
le emissioni entro i più ristretti limiti consentiti dal progresso
della tecnica, e con chiaro riferimento al pericolo per la salute
pubblica e alle concentrazioni inquinanti.
In altri termini, nonostante i regolamenti di esecuzione
fissassero nel corso degli anni nuovi limiti inquinanti, aggiornati
al progresso della scienza (Cfr. d.P.R. n. 322 del 1971),
l'imprenditore comunque era tenuto ai più ristretti limiti
consentiti dal progresso della tecnica: e, perciò, anche al di sotto
dei limiti massimi se la tecnica lo avesse consentito. Segno evidente
che, in considerazione della struttura poco sofisticata degli
impianti di abbattimento, un problema di costi non si era ancora
proposto.
Ma con l'ulteriore diffusione del sistema industriale più
avanzato, particolarmente nel nord America, in Giappone ed in Europa,
anche la scienza per l'abbattimento delle emissioni inquinanti
conosceva tecnologie sempre più raffinate, capaci di ridurre
l'azione nociva delle emissioni a limiti sempre più bassi. A quel
punto, a fronte anche delle misure disparate che i vari Stati membri
andavano assumendo, e del pericolo delle concentrazioni che si
verificavano nell'atmosfera transfrontaliera a distanza, la Comunità
europea è intervenuta con una serie di Direttive, intese da una
parte a coordinare l'attività normativa degli Stati membri e,
dall'altra, ad evitare "condizioni di concorrenza ineguali che
possono incidere direttamente sul mercato comune". Di questa serie di
Direttive (CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203, tutte
concernenti la qualità dell'aria) quella che più da vicino
interessa la materia in esame è la n. 84/360 che riguarda appunto
l'inquinamento atmosferico per emissioni dipendenti da stabilimenti
industriali.
Si tratta di una normativa che detta principi "volti a
disciplinare l'attuazione di un insieme di misure e di procedure
intese a prevenire e ridurre l'inquinamento" di cui s'è detto. Tali
principi sono stati sostanzialmente trasfusi, attraverso l'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183 (che delega il Governo ad emanare
le norme attuative) nel d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 che costituisce
la nuova disciplina degli inquinamenti prodotti da impianti
industriali.
2. - Il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, emanato proprio - come si è
visto - in attuazione (anche) della Direttiva di cui si è detto,
segue nella sostanza le sequenze del provvedimento comunitario.
L'art. 1 rende note espressamente innanzitutto le finalità del
decreto: "tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione
della salute e dell'ambiente su tutto il territorio dello Stato": e
l'art. 7 avverte che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti
industriali non può essere concessa se non sono state previste
"tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento
atmosferico", e se non si accerti "che l'impianto progettato non
comporti emissioni superiori ai limiti consentiti". Risulta, però,
dall'art. 4, lett. d) che la Regione fissa i valori delle emissioni
"sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto
delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di
emissione".
La difficoltà sorge quando si va a sciogliere il concetto di
"migliore tecnologia disponibile" nella definizione di cui all'art.
2, n. 7 impugnato, sulla base della quale si dovrebbe concludere che
i valori limite delle emissioni, essendo fissati sulla base di quella
tecnologia, vengono ad essere a loro volta condizionati dal costo
della tecnologia stessa. Per tal modo, il pericolo per la salute dei
cittadini e per il loro ambiente di vita verrebbe a dipendere dalle
possibilità economiche dell'impresa di adottare o non la migliore
tecnologia disponibile. Ma il vero è, invece, che la Regione deve
anche tenere conto "delle linee guida fissate dallo Stato e dei
relativi valori di emissione", come vuole la stessa lett. d)
dell'art. 4: e ciò in quanto la competenza della Regione ha
carattere sussidiario e gli organi statali conservano anche poteri
sostituitvi. Ora, i valori minimi e massimi delle emissioni
inquinanti sono fissati, assieme alle linee guida, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria (art. 3, n. 2, lett. a), ed è poi l'ultimo comma
dell'art. 2 n. 5 a chiarire che i valori di emissione sono
individuati sulla base dei criteri dettati dal detto n. 5 dell'art. 2
per la delineazione dei valori guida. È ben vero che uno di tali
criteri è pur sempre quello della "migliore tecnologia disponibile"
proprio relativamente ai sistemi di contenimento delle emissioni
(lett. b), ma è pur vero che alla lettera successiva (lett. c) è
indicato altro importante criterio riguardante i cosidetti "fattori
di emissione". Si tratta del rapporto percentuale intercorrente fra
la quantità di massa inquinante emessa (riferita al processo
produttivo nella sua globalità) e la massa di materia prima
impiegata (n. 6) che dev'essere valutato "con e senza l'applicazione
della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle
emissioni" (n. 5, lett. e).
Il che, in definitiva, corrisponde allo spirito generale della
Direttiva CEE n. 84/360 la cui normativa, pur considerando le
esigenze competitive delle imprese nell'ambito della Comunità, tiene
fermo, però, in modo rigoroso il principio fondamentale della tutela
della salute umana e dell'ambiente (vedi art. 2, comma 1, e art. 14,
Direttiva 84/360 CEE); fra l'altro, poi, la Direttiva stessa
riferisce chiaramente il costo - nei limiti precisati della sua
rilevanza - alle condizioni economiche della categoria cui l'impresa
appartiene, e non della singola impresa (art. 13 u.p.).
Ciò comporta che, in definitiva, essendo - come si è visto - il
decreto, esecutivo di quella Direttiva e, perciò, espressamente
finalizzato "alla protezione della salute e dell'ambiente su tutto il
territorio nazionale", il limite massimo di emissione inquinante,
tenuto conto dei criteri sopra accennati, non potrà mai superare
quello ultimo assoluto e indefettibile rappresentato dalla
tollerabilità per la tutela della salute umana e dell'ambiente in
cui l'uomo vive: tutela affidata al principio fondamentale di cui
all'art. 32 della Costituzione, cui lo stesso art. 41, secondo comma,
si richiama.
Ne deriva che il limite del costo eccessivo viene in causa
soltanto quando quel limite ultimo sia stato rispettato: nel senso,
cioè, che l'autorità non potrebbe imporre nuove tecnologie
disponibili, capaci di ridurre ulteriormente il livello
d'inquinamento, se queste risultino eccessivamente costose per la
categoria cui l'impresa appartiene.
Tuttavia, poiché le autorità devono tenere conto dell'evoluzione
sia della situazione ambientale che della migliore tecnologia
disponibile (art. 11), l'art. 13 prevede che all'onere economico si
abbia riguardo soltanto ai fini delle prescrizioni sui tempi e modi
di adeguamento.
Il che significa che nemmeno i miglioramenti sono esclusi, quando
la situazione ambientale lo richieda e la tecnologia si sia evoluta,
e nemmeno in tal caso l'onere economico può essere d'ostacolo alla
fissazione di limiti di emissione inferiori e all'obbligo di adottare
tecnologie più idonee: ma se ne tiene conto ai fini di un
adeguamento temporale graduale.
Mentre poi il fattore costo non viene in considerazione sotto
nessun riguardo, quando si tratta di "zone particolarmente inquinate
o per specifiche esigenze di tutela ambientale", nell'ambito dei
piani di risanamento del territorio (art. 4, lettere a ed e): nel
qual caso i limiti delle emissioni possono essere persino più
restrittivi degli stessi valori minimi definiti nelle linee guida.
Appare chiaro allora a questo punto, da tutto il complesso
normativo richiamato nel corso della motivazione, che la disposizione
definitoria di cui al n. 7 dell'art. 2 del d.P.R. n. 203 del 1988 va
interpetrata nell'assoluto rispetto del principio fondamentale di cui
all'art. 32 della Costituzione. Conseguentemente il condizionamento
al costo non eccessivo dell'uso della migliore tecnologia disponibile
va riferito al raggiungimento di livelli inferiori a quelli
compatibili con la tutela della salute umana: salvo che non si tratti
di piani di risanamento di zone particolarmente inquinate, nel qual
caso del costo della migliore tecnologia disponibile si terrà conto
soltanto ai fini delle prescrizioni sui tempi e modi dell'adeguamento
a livelli di emissione più rigorosi.
S'intende che il giudice presume, in linea generale, che i limiti
massimi di emissione fissati dall'autorità siano rispettosi della
tollerabilità per la salute dell'uomo e per l'ambiente. In ipotesi,
però, che seri dubbi sorgano, particolarmente in relazione al
verificarsi nella zona di manifestazioni morbose attribuibili
all'inquinamento atmosferico, egli ben può disporre indagini
scientifiche atte a stabilire la compatibilità del limite massimo
delle emissioni con la loro tollerabilità, traendone le conseguenze
giuridiche del caso.
Nessuna norma ordinaria, infatti, può sottrarsi all'ossequio
della legge fondamentale, sicché è in tal senso che va interpetrato
l'inciso "nei casi consentiti dalla legge" di cui all'art. 674 codice
penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt.674 codice penale, e 2 n. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
(Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203
concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 aprile
1987, n. 183), in riferimento agli artt.32, primo comma, e 41, primo
e secondo comma della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona -
Sezione distaccata di Caprino Veronese - con ordinanza 28 luglio
1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte