Sentenza n. 128/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/05/1974 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 2285/1924
- art. 6-bislegge 50/1903
citata
- art. 1317Codice della navigazione
- art. 6-bisr.d. 801/1936
- art. 7legge 2637/1927
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 bis, quarto
e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un
consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del
porto di Genova), introdotto con l'art. 1, punto IX, quarto e quinto
comma, del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito, con
modificazioni, in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; dell'art. 7, sesto e
settimo comma, del r.d. 16 gennaio 1936, n. 801 (Testo unico delle
disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio
autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di
Genova), e dell'art. 1317 del codice della navigazione; giudizio
promosso con ordinanza emessa il 6 settembre 1971 dal presidente del
consorzio autonomo del porto di Genova nel procedimento civile vertente
tra la società cooperativa Santa Barbara e la società Ralfmare ed
altri, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.
Visto l'atto di costituzione della società Ralfmare;
udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore
Giuseppe VERZÌ;
udito l'avv. Antonio Ribon, per la società Ralfmare.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La società cooperativa Santa Barbara ha citato in giudizio
l'agenzia marittima Ralfmare avanti il presidente del consorzio
autonomo del porto di Genova - giudice competente per materia, ai sensi
dell'art. 7 del t.u. 16 gennaio 1936, n. 801 - chiedendo la condanna
della convenuta al pagamento della somma di lire 210.000, quale
corrispettivo dei servizi di sorveglianza antincendio prestati sulla
motonave Rosaldo, affidata alla raccomandazione della Ralfmare.
La Ralfmare ha eccepito, fra l'altro, la illegittimità
costituzionale degli artt. 1266 e 1317 del codice della navigazione, e
dell'art. 7 del t.u. approvato con r.d.19 gennaio 1936, n. 801, in
riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, comma secondo, della
Costituzione, sostenendo che il presidente del consorzio autonomo del
porto di Genova, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
attribuitegli dalle citate norme, non offre i requisiti all'uopo
richiesti dalla Costituzione anche per i giudici speciali, e più volte
specificati dalla giurisprudenza costituzionale. E cioè:
l'indipendenza, la garanzia di inamovibilità, la immunità da vincoli
che comportino la sua soggezione formale e sostanziale ad altri organi,
la possibilità di sottrarsi alle risultanze degli atti provenienti
dall'Amministrazione dello Stato nonché, nei casi di incompatibilità,
di astenersi dal decidere e correlativamente, di essere ricusato.
Con ordinanza del 6 settembre 1971, il presidente del consorzio
suindicato ha ritenuto infondati quasi tutti i profili, prospettati
dalla società Ralfmare, ad eccezione della carenza di imparzialità
nei casi in cui egli sia chiamato, quale giudice, da una delle parti a
riconoscere la denunziata illegittimità di provvedimenti
amministrativi adottati dall'ente del quale è capo. E sotto questo
limitato aspetto ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale e ha accolto l'eccezione della Ralfmare.
L'ordinanza preliminarmente precisa che l'art. 1266 del codice
della navigazione non può essere investito della censura di
illegittimità, limitandosi a far salve, genericamente, le disposizioni
relative alla costituzione ed all'ordinamento del consorzio autonomo
del porto di Genova, senza disciplinare direttamente la giurisdizione
del presidente; va invece sollevata la questione dell'art. 7, sesto e
settimo comma, del t.u. n. 801 del 1936 e di quelle altre disposizioni
originarie che contemplano l'esercizio delle funzioni giurisdizionali
del presidente del consorzio, cioè l'art. 6 bis, quarto e quinto
comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e l'art. 1317 del codice
della navigazione, che ha modificato il detto art. 6 bis. Osserva
quindi l'ordinanza che è pur vero che il presidente, in linea di
massima, si limita a provvedere alla esecuzione, con propri decreti,
delle deliberazioni prese dagli organi collegiali dell'ente (assemblea
e comitato); ed è vero che, le funzioni giurisdizionali gli sono
attribuite dalla legge non come organo dell'amministrazione
consorziale, ma come ufficiale di Governo e cioè come organo
giurisdizionale dello Stato; ma resta pur tuttavia il fatto che i
provvedimenti stessi sono, almeno formalmente, atti del presidente, e
sotto questo profilo l'eccezione di incostituzionalità, sollevata
dalla Ralfmare, non appare manifestamente infondata, considerato anche
che, nei giudizi avanti il presidente del consorzio non ricorrono i
rimedi dell'astensione e della ricusazione.
Nel giudizio avanti questa Corte si è costituita la società
Ralfmare, la cui difesa insiste sugli altri profili di illegittimità,
prospettati nel giudizio di merito e non accolti dalla ordinanza. Considerato in diritto :
1. - Secondo l'ordinanza di rimessione, il presidente del consorzio
autonomo del porto di Genova non darebbe sufficienti garanzie di
imparzialità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, "nei casi
in cui sia chiamato a riconoscere la presunta illegittimità di
provvedimenti adottati dall'ente di cui è a capo". E sono stati
pertanto denunziati l'art. 7, sesto e settimo comma, del t.u. delle
disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio
autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di
Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n. 801; l'art. 6 bis,
quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e l'art.
1317 del codice della navigazione, i quali sarebbero in contrasto con
gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione
che prescrivono che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge", e
che "la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali".
L'ordinanza spiega che nella generalità dei procedimenti di sua
competenza il presidente del consorzio offre la garanzia di
indipendenza, ma può verificarsi che nei casi, "come è avvenuto nel
giudizio in corso nel quale viene contestata la legittimità di un
provvedimento emesso dallo stesso presidente", tale garanzia venga a
mancare.
2. - La questione, nei limiti della prospettazione effettuata
dall'ordinanza, è fondata.
Il requisito essenziale posto dalla Costituzione a presidio del
retto esercizio della funzione giurisdizionale è quello della
indipendenza del giudice, la cui attività deve essere immune da
vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale
ad altri organi, e deve altresì essere libera da prevenzioni, timori,
influenze, che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da
quanto a lui dettano scienza e coscienza. Il che importa che il
principio della indipendenza è presupposto di quello della
imparzialità. Orbene il presidente del consorzio autonomo del porto di
Genova, che ha adottato o concorso ad adottare un provvedimento in sede
amministrativa ritenendolo implicitamente regolare e legittimo, può
trovarsi sostanzialmente vincolato dalle risultanze degli atti
dell'ufficio di cui è capo, e non può quindi dare la necessaria
garanzia di indipendenza ed imparzialità. Egli non può essere
considerato super partes quando appare portatore di uno degli interessi
in conflitto dal momento che la censura investe proprio il
provvedimento da lui emesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi sesto e
settimo, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la
costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e
per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio
1936, n. 801; dell'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12
febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per
l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova),
introdotto con l'art. 1, punto IX, commi quarto e quinto, del r.d.l. 28
dicembre 1924, n. 2285/203, convertito con modificazioni in legge 22
dicembre 1927, n. 2637; e dell'art. 1317 del codice della navigazione,
nella parte in cui consentono che il presidente del consorzio autonomo
del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti
amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso presidente è a
capo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 3 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte