Sentenza n. 128/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1975 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 21legge 903/1965
citata
- art. 36legge 903/1965
- art. 43d.P.R. 488/1968
- art. 6legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, terzo
comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903; 36, secondo comma, del
d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; 43, secondo comma, della legge 30 aprile
1969, n. 153; e 6, primo comma, del d.l. 30 giugno 1972, n. 267,
convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, sui trattamenti
pensionistici ed assistenziali, promosso con ordinanza emessa il 28
ottobre 1972 dal tribunale di Rieti nel procedimento civile vertente
tra Lucantoni Antonio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito l'avv. Giovanni Battista Rossi Doria, per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella causa civile vertente tra Lucantoni Antonio e l'INPS, avente
ad oggetto maggiorazione della pensione per familiare a carico, il
tribunale di Rieti ha sollevato, di ufficio, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 21, terzo comma, della legge
21 luglio 1965, n. 903, 36, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968,
n. 488, 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 6,
primo comma, del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11
agosto 1972, n. 485.
Secondo l'ordinanza di rinvio, la normativa impugnata, nel
prevedere un minor limite massimo di reddito del coniuge a carico, non
ostativo all'aumento della pensione dell'altro coniuge, nell'ipotesi di
redditi non derivanti esclusivamente da pensione, urterebbe contro il
principio di eguaglianza e lederebbe il diritto del lavoratore ad
ottenere per il caso di vecchiaia, mezzi adeguati alle esigenze di
vita.
Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, deducendo l'infondatezza della questione proposta. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione solleva, in riferimento agli artt.
38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 21, terzo comma, della legge
21 luglio 1965, n. 903; 36, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968,
n. 488; 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 6,
primo comma del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in
legge 11 agosto 1972, n. 485, "nella parte in cui prevedono un minor
limite massimo di reddito del coniuge a carico non ostativo all'aumento
della pensione dell'altro coniuge nell'ipotesi di redditi non derivanti
esclusivamente da pensione".
Osserva il giudice a quo che l'aumento della pensione INPS quando
il titolare abbia il coniuge convivente a carico costituisce una forma
di integrazione del trattamento previdenziale dei lavoratori, mirante
ad assicurarne, per quanto possibile, l'adeguamento alle esigenze
normali di vita, tra le quali non possono non comprendersi, - ancorché
la formulazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione sia
diversa da quella dell'art. 36, primo comma - , "anche quelle
particolari derivanti dalla posizione di capo della famiglia del
lavoratore pensionato, e dal carico che su di lui eventualmente si
riversa per il sostentamento del coniuge". Pertanto, dopo aver
attribuito tale diritto e riconosciuto che un determinato reddito
personale è insufficiente all'autonomo sostentamento del coniuge a
carico, il legislatore non potrebbe negare il diritto all'aumento della
pensione, quando il coniuge a carico goda di un reddito inferiore a
quello già ritenuto, in identiche condizioni, insufficiente
all'autonomo sostentamento, solo per la sua diversa natura o
provenienza. In tal guisa sarebbe violato anche il principio di
eguaglianza, "perché il fondamento e la natura del diritto all'aumento
della pensione per il coniuge a carico non può che indurre a ritenere
irrilevante la provenienza del reddito del familiare stesso al fine di
discriminare il diritto del pensionato all'ottenimento di mezzi
adeguati alle esigenze di vita sue e del coniuge a carico".
2. - La questione, sulla cui rilevanza ai fini della decisione del
giudizio di merito l'ordinanza fornisce esauriente motivazione, è
fondata. La prima delle disposizioni denunciate (art. 21, terzo comma,
della legge 21 luglio 1965, n. 903), ha riconosciuto ai titolari di
pensioni INPS determinati aumenti delle loro pensioni, per la moglie a
carico o per il marito a carico invalido al lavoro, "purché essi non
abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire
17.000 mensili, o a lire 24.500 mensili ove si tratti di redditi
derivanti esclusivamente da trattamento di pensione"; e le disposizioni
successive sopra ricordate hanno con analoghe formule gradualmente
elevato questi limiti di reddito personale del coniuge a carico,
mantenendo ferma la distinzione tra i redditi derivanti da trattamento
di pensione e gli altri proventi di qualsiasi natura. Solo con il
decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto
1972, n. 485, la distinzione, ancora conservata dal primo comma
dell'art. 6 fino al 30 giugno 1972, è stata eliminata dal secondo
comma del medesimo art. 6, a decorrere dal 1 luglio dello stesso anno,
con riferimento ad una nuova, unica misura di "redditi e proventi di
qualsiasi natura, ivi compresi quelli derivanti esclusivamente da
trattamento di pensione".
Sono evidenti i motivi che hanno indotto il legislatore, nella
progressiva attuazione del principio sancito dall'art. 38, secondo
comma, della Costituzione, a realizzare con gradualità nel tempo il
miglioramento dei trattamenti pensionistici e assistenziali con
riguardo all'esistenza di un coniuge a carico, subordinando la
concessione dell'aumento delle pensioni alla condizione che detto
coniuge non avesse un proprio reddito personale superiore ad un certo
importo, aumentato poi con successive disposizioni. Ma sembra ovvio
osservare che, una volta stabilito tale importo come indice di reddito
insufficiente all'autonomo sostentamento del coniuge a carico, e ciò
con riferimento ad esigenze minime di vita, date le misure sempre molto
modeste fissate dalle diverse disposizioni succedutesi nel tempo, non
poteva ragionevolmente il legislatore istituire una differenza di
trattamento in rapporto alla origine o provenienza di quel reddito,
accordando o negando l'aumento delle pensioni INPS secondo che il
coniuge del pensionato avesse solo un reddito di pensione, ovvero
proventi diversi "di qualsiasi natura", inferiori a detto reddito.
3. - L'Istituto della previdenza sociale, nelle sue deduzioni, ha
sostenuto che la legge del 1965 non avrebbe stabilito in lire 24.500 il
minimo indispensabile per il mantenimento in proprio del coniuge del
pensionato, bensì avrebbe fissato tale limite nella misura di lire
17.000 mensili, apportando una eccezione alla regola per il caso di
reddito proveniente esclusivamente da trattamento di pensione. Ma
l'assunto dell'Istituto appare infondato, perché non esiste plausibile
motivo che possa ragionevolmente spiegare la pretesa eccezione in
rapporto all'origine pensionistica del reddito, come causa
giustificativa di una elevazione del limite di legge. Se il legislatore
ha ritenuto che una pensione di lire 24.500 mensili goduta dal coniuge
a carico non è sufficiente per il suo autonomo mantenimento e pertanto
è compatibile con l'aumento della pensione dell'altro coniuge, è
evidente che questa è la misura limite, richiesta quale condizione per
riconoscere il diritto all'aumento, e che non vi è motivo per
disconoscere il medesimo diritto quando il coniuge a carico goda di
altri proventi inferiori, ma, anche solo in parte, di diversa natura.
L'affermazione dell'Istituto di previdenza, per cui "il pensionato
che non abbia redditi di altra natura si trova in una situazione
soggettiva di bisogno non equiparabile a quella di chiunque altro sia
possessore di reddito dello stesso importo ma di diversa provenienza",
non è sorretta da alcun valido argomento. Tale non è certamente il
richiamo alle norme vigenti sulla incedibilità, insequestrabilità e
impignorabilità, imprescrittibilità, irrenunziabilità delle
pensioni, o sulla loro limitata tassabilità, che dimostrano
precisamente come i proventi delle pensioni siano semmai più sicuri o
meglio garantiti di quelli derivanti dal reddito di piccoli capitali
immobiliari o mobiliari, o di modeste attività economiche, e comunque
non tali da giustificare uno speciale trattamento sotto il profilo
della pretesa minore idoneità a soddisfare esigenze minime di
sostentamento e di vita.
In altri termini, il riconoscimento del diritto all'aumento delle
pensioni INPS quando il titolare abbia un coniuge considerato a carico,
in quanto fornito di redditi non superiori a un determinato importo,
ritenuto di per sé insufficiente al suo mantenimento, rende del tutto
irrilevante il riferimento alla natura e provenienza di tali redditi; e
pertanto ne consegue la irrazionalità del diverso trattamento attuato
dalle disposizioni denunciate, con la distinzione tra i redditi
derivanti esclusivamente da pensione e quelli di altra natura o
provenienza, distinzione che lo stesso legislatore ha ormai abolito,
richiedendo, con il secondo comma dell'art. 6 della legge ora vigente,
un'unica misura- limite per i "redditi e proventi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli derivanti esclusivamente da trattamento di
pensione". Deve conseguentemente dichiararsi la illegittimità
costituzionale parziale della preesistente normativa, per contrasto con
il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione; e
questa pronuncia è assorbente di ogni altra considerazione circa il
diritto dei lavoratori ad un trattamento di quiescenza adeguato alle
loro esigenze di vita, secondo il disposto dell'art. 38, secondo comma,
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo
comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903; dell'art. 36, secondo comma,
del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dell'art. 43, secondo comma, della
legge 30 aprile 1969, n. 153; dell'art. 6, primo comma, del decreto
legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n.
485, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico
non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliscono un limite
ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti
da pensione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte