Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/05/2001 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1283 del codice

civile e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto

1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal

giudice di pace di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra

la BA.MA. S.a.s. e la Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.a.,

iscritta al n. 727 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la

legittimità del computo di interessi anatocistici in un "rapporto di

conto corrente" tra una banca ed un cliente di questa, il giudice di

pace di Civitavecchia, con ordinanza del 26 aprile 2000, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in via principale,

dell'art. 1283 del codice civile, in riferimento agli artt. 45 e 47

della Costituzione, nonché, in via subordinata, dell'art. 25, "comma

2" [recte: comma 3], del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante

il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in

riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, nella parte

in cui "può (...) anche essere interpretato" nel senso di

considerare valide ed efficaci tutte le clausole sulla

capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti stipulati

anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo

[19 ottobre 1999];

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo dichiararsi inammissibili le sollevate questioni, sia in

relazione all'art. 1283 cod. civ. che all'art. 25, comma 3, del

decreto legislativo n. 342 del 1999.

Considerato che, per quanto attiene alla questione proposta in

via principale, l'ordinanza di rimessione, per la carente descrizione

dei presupposti di fatto della controversia e per la mancata

indicazione dei limiti di applicabilità dell'art. 1283 cod. civ.

alla fattispecie, non consente di individuare - tra quelle contenute

nella disposizione denunciata - la norma applicabile al giudizio a

quo ed impedisce, pertanto, la valutazione della rilevanza della

questione;

che, in particolare, la genericità della motivazione non

permette di comprendere se il rimettente si dolga di un uso normativo

- da lui accertato - legittimante l'anatocismo, ovvero se lamenti che

si producano interessi su interessi nelle altre ipotesi previste

dall'art. 1283 cod. civ;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

che, quanto alla questione proposta in via subordinata,

questa Corte, con sentenza n. 425 del 2000, successiva all'ordinanza

di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342 del 1999, per

violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più

nell'ordinamento giuridico e dunque anche tale questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 51, n. 24

del 2001 e n. 551 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1283 del codice civile e

dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante

il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),

sollevate, in riferimento agli evocati parametri, dal giudice di pace

di Civitavecchia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente e redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte