Sentenza n. 129/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1970 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 398Codice di procedura penale
- art. 663Codice penale
- art. 2legge 166/1941
- art. 4legge 166/1941
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del
codice penale; degli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n.166
(norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni);
dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417 (disciplina delle
pubbliche affissioni e della pubblicità affine); dell'articolo 113 del
testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773; e dell'art. 398 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 3 dicembre 1968 dal pretore di Ronciglione nel
procedimento penale a carico di Mattei Arcangelo, iscritta al n. 23
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1970 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Mattei
Arcangelo, imputato della contravvenzione di cui all'art. 663 del
codice penale in relazione agli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio
1941, n. 166, 9 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113, quinto
comma, del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773,
per aver affisso un manifesto manoscritto fuori degli spazi a ciò
destinati, il pretore ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale di tutte le norme ora citate, in riferimento all'art. 21
della Costituzione, ed altresì dell'art. 398 del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
In particolare, nell'ordinanza di rimessione si rileva che
l'attuale formulazione dell'art. 398 del codice di procedura penale,
consentendo al pretore di citare a giudizio l'imputato senza averlo
previamente interrogato, pur nell'ipotesi in cui l'autorità di
polizia giudiziaria abbia elevato un verbale di contravvenzione,
contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul
presupposto che l'atto di polizia dia sempre origine ad una fase
processuale nell'ambito della quale potrebbe essere precluso
all'imputato l'esercizio del diritto di difesa.
In secondo luogo, il giudice a quo osserva che la discrezionalità
attribuita dalle impugnate norme alla pubblica Amministrazione nella
scelta degli spazi da destinare alle affissioni, essendo praticamente
illimitata ed insindacabile, consentirebbe di impedire il diritto di
esprimere liberamente il proprio pensiero, garantito dall'art. 21
della Costituzione, specialmente se l'autorità non abbia adottato in
proposito determinazione alcuna.
Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei
ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato
con atto depositato l'11 febbraio 1969, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza di entrambe le questioni sollevate
Alla prima eccezione la difesa dello Stato ha obiettato che la
questione è priva di consistenza, giacché o gli atti compiuti dalla
polizia costituiscono sostanzialmente atti istruttori direttamente
utilizzabili nel processo, e allora il pretore deve necessariamente,
in base alla normativa vigente in proposito a seguito delle sentenze
della Corte costituzionale n. 33 del 1966 e n. 86 del 1968, procedere
all'interrogatorio dell'imputato e alla contestazione del fatto; oppure
gli atti compiuti non sono del genere ora menzionato, ed allora non si
verte in una fase autonoma del procedimento, nella quale debba essere
assicurato il diritto di difesa, con la conseguenza che il suo
esercizio è legittimamente rimesso alla fase dibattimentale.
In ordine alla seconda questione l'Avvocatura premette che la
legge 5 luglio 1961, n. 641, e il decreto 8 novembre 1947, n. 1417,
impongono all'autorità comunale di determinare, d'intesa con i
proprietari e sentita la commissione edilizia, gli spazi da destinare
ad affissioni; qualora tale procedura non sia stata applicata è
previsto l'intervento sostitutivo del Prefetto: ciò al fine di
contemperare varie esigenze pubbliche, a volte contrastanti, quali, da
un lato quella della tutela della estetica e del decoro cittadini e
della sicurezza del traffico, e d'altro canto, quella di assicurare
spazi sufficienti ed adeguati per consentire l'affissione di manifesti
ed avvisi. Pertanto il potere spettante in proposito
all'amministrazione comunale, attribuito per esigenze pubbliche degne
di particolare tutela, non può realizzare un mezzo di limitazione del
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
La difesa dello Stato, ricorda, infine, che la Corte
costituzionale ebbe a riconoscere, nella prima sua sentenza, la
legittimità del quinto comma dell'art. 113 del T.U. delle leggi di
p.s. a suo tempo denunciato per gli stessi motivi ora riproposti. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale è chiamata a decidere le seguenti
questioni:
1) se non contrasti con gli artt.3 e 24 della Costituzione, l'art.
398 del codice di procedura penale, secondo cui il pretore, qualora
non siano stati compiuti atti istruttori, può citare direttamente a
giudizio l'imputato senza averlo previamente interrogato sul fatto
addebitatogli;
2) se gli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, 9
D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113 T.U. leggi di P.S. 18 giugno
1931, n. 773, e 663 del codice penale - nella parte in cui contemplano
come contravvenzione l'affissione di stampati o manoscritti fuori
degli spazi a ciò destinati dall'autorità - non contrastino con il
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21
Cost.), sul presupposto che il potere dell'autorità in ordine alla
determinazione o meno degli spazi stessi sia illimitato ed
insindacabile.
1. - La prima questione è già stata decisa negativamente dalla
Corte (sentenze n. 16 del 1970, n. 4 del 1970, n. 46 del 1967,
ordinanza n. 4 del 1968 e n. 102 del 1970), né sono dedotti motivi
che inducano a diverso avviso.
2. - Nemmeno la seconda questione può trovare accoglimento.
L'assunto del giudice a quo in ordine alla insindacabilità del
potere dell'autorità comunale di determinare gli spazi destinati alle
affissioni è infondato. L'impugnato art. 9 del D.L.C.P.S. 8 novembre
1947, n. 1417, stabilisce l'obbligo dell'autorità locale di
provvedere, sentita la commissione edilizia e previo consenso dei
proprietari interessati, alla oculata scelta degli spazi da destinare
ad affissione; prevede che qualora non sia possibile tale
determinazione per mancato accordo dei soggetti interessati deve
disporre in via sostitutiva il prefetto, con decreto definitivo,
sentiti l'ufficio del genio civile e la sovraintendenza ai monumenti.
Risulta, quindi, evidente che le norme impugnate non solo
consentono alle autorità locali di disciplinare concretamente il
servizio delle affissioni pubbliche, ma impongono la determinazione
degli spazi da destinare alle esigenze della generalità, ed ogni
cittadino può sempre, in caso di ritardi od irregolarità,
sollecitare il prefetto ad intervenire autoritativamente. È appena il
caso di ricordare, infine, che esistono comunque apposite norme del
codice penale che garantiscono l'osservanza dei doveri d'ufficio da
parte dei pubblici ufficiali (artt. 328 e 323 c.p.).
Dimostrata pertanto l'infondatezza dell'assunto presupposto
nell'ordinanza di rimessione, occorre esaminare se il potere-dovere di
determinazione degli spazi di cui trattasi, conferito dalle impugnate
norme, non costituisca una illegittima limitazione al diritto di
manifestare il proprio pensiero, garantito dall'art. 21, primo comma,
della Costituzione.
Le ragioni che hanno indotto il legislatore a consentire
l'affissione di manoscritti e stampati - e non solo ai privati ma
anche alle amministrazioni statali e pubbliche solo negli appositi
spazi (art. 2 legge 23 gennaio 1941, n. 166) risultano chiaramente
dalla normativa vigente in proposito. Emerge in particolare l'esigenza
di valutare altri interessi pubblici degni di primaria considerazione,
come la sicurezza della viabilità, e la tutela dei monumenti,
dell'estetica cittadina, del paesaggio. È noto infatti, che secondo
la costante giurisprudenza di questa Corte "il concetto di limite è
insito nel concetto di diritto e nell'ambito dell'ordinamento le varie
sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente,
perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile" (sentenza
n. 1 del 1956).
In un caso analogo, esaminando il divieto, penalmente sanzionato,
di affissione dei manifesti di propaganda elettorale fuori degli spazi
stabiliti, denunciato sempre in riferimento all'art. 21 della
Costituzione, questa Corte ebbe ad enunciare taluni principi che
possono essere utilmente richiamati nella fattispecie in esame. Invero
venne allora affermato che norme siffatte, in quanto si limitano a
disciplinare l'esercizio di un diritto, "appaiono estrinsecazione di
un potere del legislatore ordinario del quale la Corte, in riferimento
a varie fattispecie e con ripetute e costanti pronunzie, ha
riconosciuto la piena legittimità, sempre che il diritto attribuito
dalla Costituzione non venga ad essere snaturato". E va ricordato che,
proprio in applicazione di questo principio allora per la prima volta
affermato, la Corte nella citata sentenza del 1956 (n. 1) ritenne che
non fosse in contrasto con l'art. 21 della Costituzione il quinto comma
dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s., nel quale è disposto che
"le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati
dall'autorità competente" (sentenza n. 48 del 1964; cfr. pure
sentenza n. 49 del 1965 e ordinanza n. 97 del 1965).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
pretore di Ronciglione con ordinanza del 3 dicembre 1968;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, 9 del
D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113 del testo unico delle leggi
di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e 663 del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 21 della Costituzione, con la medesima ordinanza
sopraindicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte