Sentenza n. 129/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 446, primo
comma e 517 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Monticelli Massimo
Augusto, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal Tribunale di Nuoro nel
procedimento penale a carico di Delussu Giovanni Antonio, iscritta al
n. 528 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Dovendo decidere sulla richiesta di applicazione di pena
concordata formulata a seguito della contestazione in udienza di un
reato concorrente, il Tribunale militare di Padova, ritenendo di non
poterla accogliere per nessuno dei due reati in quanto non presentata
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha sollevato
una questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo
comma, del codice di procedura penale, assumendone il contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, il principio di uguaglianza sarebbe
violato sia nella parte in cui preclude il c.d. patteggiamento
rispetto al reato concorrente contestato nel corso dell'istruzione
dibattimentale, sia nella parte in cui non consente la rimessione in
termine per effettuare la relativa richiesta rispetto al reato
contestato originariamente. Quanto al primo, perché la nuova
contestazione avviene comunque per ragioni estranee alla volontà
dell'imputato. Quanto al secondo, perché la richiesta di
applicazione della pena, pur riguardando i reati nella loro
individualità, tiene conto nelle sue insindacabili motivazioni della
complessiva situazione processuale. Per cui, mutando quest'ultima con
la contestazione del reato concorrente, sarebbe irragionevole che non
ne consegua la cennata rimessione in termine.
1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile, sul rilievo che questa Corte,
con la sentenza n. 593 del 1990 ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc.
pen. nella parte in cui non consente, in caso di contestazione
suppletiva, di rimettere in termini le parti per la richiesta
dell'adozione di un rito speciale e che l'ordinanza in esame non
prospetta alcun elemento di novità rispetto alla citata decisione.
2. - Nel corso di un procedimento nel quale il giudice per le
indagini preliminari aveva disposto il giudizio immediato dopo aver
rigettato l'istanza di giudizio abbreviato proposta dall'imputato con
il consenso del pubblico ministero ed in cui quest'ultimo, al
dibattimento, aveva contestato un reato concorrente in continuazione
con quelli contestati originariamente, il Tribunale di Nuoro
riteneva, su richiesta dell'imputato, che il processo avrebbe potuto
essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini
preliminari (cfr. sentenza n. 23 del 1992) e che fosse perciò
doverosa la decurtazione di un terzo della pena irroganda, in
relazione ai reati per i quali l'imputato era stato rinviato a
giudizio.
Poiché, però, tale decurtazione non è consentita per il reato
contestato in dibattimento, il Tribunale ha sollevato, con ordinanza
del 10 luglio 1992, una questione di legittimità costituzionale
dell'art. 517 cod. proc. pen., "laddove non prevede o la possibilità
per l'imputato di poter chiedere il rito abbreviato, o la preclusione
di contestazioni suppletive (così come, invece, previsto dall'art.
441, primo comma c.p.p.) nel caso di celebrazione del dibattimento, a
seguito di rigetto da parte del G.I.P. del rito alternativo in
questione prescelto dall'imputato medesimo".
Dato che l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi che
discendono dall'instaurazione del rito abbreviato - e tra questi,
oltre alla riduzione della pena di un terzo, anche la preclusione per
il pubblico ministero ad effettuare contestazioni nuove o suppletive
- in tanto rileva, in quanto egli rinunzi al dibattimento (v. Corte
cost., sentenza n. 593 del 1990) e che invece, nel caso di specie,
l'imputato aveva chiesto l'applicazione di tale rito alternativo, che
gli era stata ingiustificatamente negata, il giudice a quo considera
irragionevole - e perciò in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione - l'esclusione dell'ulteriore vantaggio, rappresentato o
dalla suddetta preclusione ovvero dalla possibilità di usufruire del
beneficio della diminuzione di pena anche per il nuovo reato
contestato; e parimenti irragionevole la discriminazione rispetto
all'imputato che, per propria inerzia, non si sia avvalso della
facoltà di richiedere il giudizio abbreviato. Per gli stessi motivi,
sarebbe altresì violato il diritto di difesa (art. 24 della
Costituzione).
2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata, osservando che essa muove
dall'erronea premessa di confondere il diritto di difesa
costituzionalmente protetto con l'interesse di fatto che l'imputato
possa avere in ordine ad una fra le tante "situazioni" che possono
verificarsi nel corso del processo: mentre gli "interessi" che
muovono le parti in ordine alle scelte sui riti alternativi sono
riguardati come un fenomeno normativamente indifferente, e come tale
inidoneo a incidere sui rispettivi diritti o poteri processuali.
Il legislatore è quindi libero di stabilire specifici momenti che
precludono alle parti ulteriori opzioni sul rito da adottare, nel
quadro di una necessaria regolamentazione delle singole cadenze
processuali: e di conseguenza, è da escludere, ad avviso
dell'Avvocatura, la violazione tanto del principio di ragionevolezza
che del diritto di difesa, posto che quest'ultimo mantiene inalterata
la propria essenza e le relative garanzie, sia nel caso in cui venga
adottato un rito alternativo, sia, ed a fortiori, nell'ipotesi in
cui, come nella specie, occorra procedere con il rito ordinario. Considerato in diritto
1. - Poiché le due ordinanze indicate in epigrafe propongono
questioni analoghe, è opportuna la riunione dei relativi giudizi.
2. - Con la prima di tali ordinanze, il Tribunale militare di
Padova dubita che l'art. 446, primo comma, del codice di procedura
penale, in quanto prevede che la richiesta di applicazione della pena
di cui all'art. 444 possa essere formulata solo "fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" - e con
ciò la preclude per il reato concorrente contestato in dibattimento
ed esclude, in caso di contestazione suppletiva, la rimessione in
termini per formularla in relazione al reato oggetto della richiesta
di rinvio a giudizio - contrasti con l'art. 3 della Costituzione. Ad
avviso del Tribunale, tali preclusioni sarebbero irragionevoli, in
quanto la nuova contestazione avviene per ragioni estranee alla
volontà dell'imputato ed altera la complessiva situazione
processuale sulla quale si misura la valutazione circa l'opportunità
di chiedere il c.d. patteggiamento.
2.1. - La questione non è fondata.
Questa Corte, infatti, ha più volte osservato, tanto a proposito
dell'applicazione di pena concordata che del giudizio abbreviato, che
l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a
tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinunzi al dibattimento
e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale
che consenta di raggiungere l'obiettivo di rapida definizione del
processo perseguito dal legislatore con l'introduzione di detti riti
speciali. Ed ha altresì ritenuto, più specificamente, che la
preclusione all'ammissione di tali giudizi in caso di contestazione
dibattimentale suppletiva non è affatto irragionevole. Si tratta,
infatti, di un'evenienza che non è infrequente in un sistema
processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento
ed è - soprattutto - ben prevedibile, dato lo stretto rapporto
intercorrente tra l'imputazione originaria ed il reato connesso; e,
per contro, di un'evenienza che è preclusa ove tali riti siano
introdotti. Di conseguenza, il relativo rischio rientra naturalmente
nel calcolo in base al quale l'imputato si determina a chiederli o
meno, onde egli non ha che da addebitare a sé medesimo le
conseguenze della propria scelta (cfr., tra le tante, le sentenze nn.
277 e 593 del 1990 e 316 del 1992, nonché l'ordinanza n. 213 del
1992).
3. - Nell'ambito della suddetta tematica, il Tribunale di Nuoro
prospetta, con la seconda delle ordinanze, un'evenienza del tutto
particolare, e cioè che la contestazione dibattimentale suppletiva
sia potuta avvenire non perché l'imputato non ha tempestivamente
chiesto il giudizio abbreviato, ma perché la richiesta è stata
rigettata dal giudice per le indagini preliminari e che, inoltre,
tale reiezione sia ritenuta ingiustificata dal giudice del
dibattimento. La circostanza che l'art. 517 cod. proc. pen. non
preveda, in relazione a quest'ipotesi, o la possibilità di formulare
la richiesta per il nuovo reato ovvero la preclusione della
contestazione suppletiva comporterebbe, ad avviso del Tribunale, una
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dato che sarebbe
irragionevole - e violerebbe il diritto di difesa - privare
l'imputato tanto di tale preclusione che del beneficio della
riduzione della pena di un terzo e che egli sarebbe in tal modo
discriminato rispetto all'imputato che, per propria inerzia, non si
sia avvalso della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato.
4. - La questione è inammissibile.
Essa, infatti, è prospettata in modo ancipite, dato che il
giudice a quo propone in via alternativa due soluzioni al quesito
prospettato - e cioè o che sia reso ammissibile il giudizio
abbreviato per il reato concorrente contestato in dibattimento ovvero
che sia preclusa, nell'ipotesi considerata, la contestazione
suppletiva - senza concentrare sull'una o l'altra di esse la
richiesta di una sentenza additiva.
Nessuna delle due soluzioni, comunque, potrebbe essere considerata
come costituzionalmente obbligata, e quindi suscettibile di dar luogo
a tale tipo di pronuncia.
La prima, infatti, impinge nella discrezionalità legislativa in
quanto ipotizza che l'introduzione del giudizio abbreviato per il
reato concorrente avvenga dinnanzi allo stesso giudice dibattimentale
già investito della cognizione del reato originariamente contestato
- anziché dinnanzi al giudice per le indagini preliminari,
normalmente deputato a tale incombente - e lascia comunque aperte le
modalità di inserimento dell'un giudizio nell'altro nonché i loro
reciproci rapporti.
La seconda soluzione - quella, cioè, della preclusione di
contestazioni suppletive - presuppone un'articolazione del sindacato
sul provvedimento del giudice per le indagini preliminari reiettivo
della richiesta di giudizio abbreviato diversa da quella che - in
base alla sentenza n. 81 del 1991 - è stata delineata da questa
Corte con la sentenza n. 23 del 1992.
Alla stregua di tale decisione, infatti, la valutazione sul se il
predetto provvedimento di rigetto fosse o meno giustificato può
effettuarsi solo all'esito del dibattimento. Di conseguenza, ancorare
all'accertamento dell'erroneità dell'apprezzamento del giudice per
le indagini preliminari la preclusione delle contestazioni suppletive
sarebbe contraddittorio, dato che queste possono farsi "nel corso
dell'istruzione dibattimentale" (art. 517 cod. proc. pen. ).
La problematica prospettata dal giudice a quo pertanto richiede
che il legislatore, nel rispetto dei principi posti a base della
sentenza n. 23 del 1992, opportunamente realizzi, per ipotesi quale
quella qui considerata, un appropriato congegno normativo che
componga le interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio
dibattimentale; sempreché la disciplina del giudizio abbreviato non
venga modificata secondo le indicazioni contenute nella sentenza n.
92 del 1992 di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 517 del medesimo codice, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Nuoro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte