Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

citata

  • art. 25legge 1159/1929
  • art. 26legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,

n. 773, promosso con l'ordinanza del 26 febbraio 1957 del Pretore di

Arcidosso emessa nel procedimento penale a carico di Giro Elvira e

Graziani Leonetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

del 6 aprile 1957, n. 90 ed iscritta al n. 35 del Registro ordinanze

1957.

Ritenuto che Gino Elvira e Graziani Leonetto furono tratti a

giudizio del Pretore di Arcidosso per rispondere di trasgressione

all'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, per avere il

14 e 15 agosto 1956, sul monte Labbro nei pressi di Arcidosso, promosso

una cerimonia dei seguaci della religione giurisdavidica;

che nel corso del procedimento penale è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U. delle

leggi di pubblica sicurezza in relazione all'art. 18 dello stesso T.U.

nonché alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, e al R. D. 28 febbraio

1930, n. 289, per un assunto contrasto con gli artt. 8, 17, 19 e 20

della Costituzione;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957

ha già deciso la questione, dichiarando la illegittimità

costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi

di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente alla

parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o

pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento

all'art. 17 della Costituzione, fermo restando, ai sensi del terzo

comma, di tale ultimo articolo, il menzionato obbligo per le riunioni

in luogo pubblico;

che non v'è motivo di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la

restituzione degli atti al Pretore di Arcidosso.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte