Sentenza n. 13/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1961 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 14legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 2legge 87/1953
- art. 3legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la Seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4,10, 13 e
14 della legge regionale della Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2,
e degli artt. 1 e 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218, promosso con
ordinanza emessa il 28 aprile 1960 dal Tribunale di Aosta nel
procedimento penale a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro Luigi,
iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 16 luglio 1960 e nel
Bollettino Ufficiale della Regione della Valle d'Aosta del maggio 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1961 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi gli avvocati Giovanni Bovio e Giuseppe Guarino, per Pirovano
Giuseppe, e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro
Luigi, imputati di contravvenzione agli artt. 3 del D.L.C.P.S. 1
aprile 1947, n. 218, e 4, 13 e 14 della legge regionale valdostana 28
settembre 1951, n. 2, per aver gestito una scuola di sci ed impartito
lezioni di sci senza l'autorizzazione dell'Assessore al turismo della
Valle d'Aosta, il Tribunale di Aosta, con ordinanza del 28 aprile
1960, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 4, 10, 13 e 14 della legge regionale della Val d'Aosta 28
settembre 1951, n. 2, sull'ordinamento delle guide alpine, dei
portatori alpini, dei maestri e delle scuole di sci, e degli artt. 1 e
3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218, sull'ordinamento delle citate
professioni, in relazione all'art. 2, lettera u, dello Statuto speciale
per la Val d'Aosta, ed agli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione,
nonché ai principi, desumibili dalla Costituzione stessa, concernenti
la riserva di legge statale in materia di potestà punitiva.
L'ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 16 luglio 1960, n. 174, e nel Bollettino Ufficiale della Regione
del maggio 1960, è stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 18 giugno 1960, ai Presidenti della Regione della Valle
d'Aosta e del Consiglio della Valle in data 29 aprile dello stesso anno
e comunicata ai Presidenti delle Assemblee legislative il 14 giugno
successivo.
Nell'ordinanza di rinvio il Tribunale di Aosta osserva quanto
segue:
1) gli artt. 1 e 3 del D.L.C.P S. 1 aprile 1947, n. 218, che
delegano alla Regione valdostana l'emanazione di norme relative
all'esercizio della professione di guida alpina, portatore alpino, di
maestro di sci, ecc. appaiono in contrasto con l'art. 2, lettera u,
dello Statuto speciale della Val d'Aosta, che regola esclusivamente
l'ordinamento delle guide e delle scuole di sci, senza alcun
riferimento all'esercizio di dette professioni;
2) l'art. 4 della legge regionale valdostana 28 settembre 1951, n.
2, regolando tutto l'ordinamento della professione di maestro di sci va
oltre i limiti segnati dall'art. 2, lettera u, del citato Statuto
regionale;
3) gli artt. 10 e 13 della stessa legge regionale del 1951, n. 2,
sembrano contrastare con gli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, i
quali mirano, rispettivamente, a promuovere le condizioni che rendano
effettivo il diritto al lavoro, e a garantire la piena libertà
dell'iniziativa privata ed il diritto di esercitare la propria
professione, impiego e lavoro in qualsiasi parte del territorio
nazionale;
4) infine, l'art. 14 della citata legge regionale del 1951, sia
pure attraverso rinvio al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato del 1947, n. 218, il quale, a sua volta, per l'esercizio
abusivo della professione in parola, richiama l'art. 17 del T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza, sembra creare una nuova figura di reato,
sancendo le relative pene, e ciò in contrasto con il principio
costituzionale che riserva esclusivamente allo Stato la potestà
punitiva,
Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri che, a mezzo dell'Avvocatura
dello Stato, ha depositato in cancelleria le proprie deduzioni il 7
luglio 1960.
In ordine al prospettato contrasto tra gli artt. 1 e 3 del decreto
legislativo 1 aprile 1947, n. 218, e l'art. 2, lettera u, dello
Statuto speciale per la Regione della Valle d'Aosta, l'Avvocatura dello
Stato osserva che la questione è infondata. Invero, il decreto
legislativo del 1947 non ha delegato alla Regione la facoltà di
emanare norme legislative per la disciplina di certe professioni, come
sembra ritenere il Tribunale di Aosta, ma ha delegato soltanto - il che
è ben diverso - alcune funzioni amministrative nel quadro, peraltro,
della legislazione statale vigente, sulla materia, a quella epoca.
Infatti, il decreto legislativo del 1947 dispone che nell'ambito della
Regione valdostana, l'autorizzazione all'esercizio della professione di
guida alpina, di portatore e di maestro di sci è rilasciata, anziché
dal Questore, come disposto dal T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza, dal Consiglio della Valle (art. 1). Ed in ciò non può
ravvisarsi alcun contrasto con l'art. 2, lettera u, dello Statuto
regionale, il quale attribuisce alla Regione della Val d'Aosta potestà
legislativa esclusiva in materia di "ordinamento" delle guide, dei
portatori alpini, e delle scuole di sci.
Né appare incostituzionale il rinvio che l'art. 3 del citato
decreto legislativo fa all'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza per quanto riguarda le sanzioni da applicare in caso di
esercizio abusivo di dette professioni: il precetto non poteva essere
lasciato senza sanzione e, d'altra parte, trattandosi di
un'autorizzazione che deve essere rilasciata da un organo regionale,
senza un esplicito richiamo, non si sarebbe potuto applicare una
sanzione prevista soltanto per le infrazioni al T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza.
Ciò premesso, osserva l'Avvocatura, si appalesa superflua
l'indagine se l'espressione "ordinamento delle guide, delle scuole di
sci e dei portatori alpini", adoperata dall'art. 2, lettera u, dello
Statuto per la Valle d'Aosta, sia o non comprensivo anche della
disciplina dell'esercizio di dette professioni.
A diversa conclusione, invece, perviene l'Avvocatura dello Stato,
per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 4, 10 e 14 della legge regionale valdostana 28 settembre 1951, n.
2, in relazione agli artt. 4, 41, 120 della Costituzione ed ai
principi, da essa desumibili, che riservano la potestà punitiva
esclusivamente alla legge statale.
L'art. 4 della citata legge prescrive che coloro i quali intendono
esercitare la professione di guida, maestro di sci, ecc., oltre ad
ottenere l'autorizzazione da parte dell'Assessore regionale al turismo,
devono iscriversi al "ruolo regionale", sia direttamente presso
l'Unione valdostana guide e maestri di sci, sia tramite la società
locale riconosciuta, cui appartengono.
L'art. 10 della stessa legge regionale richiede poi, per il
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, fra gli
altri requisiti, la residenza per almeno un triennio in un Comune
valdostano e la iscrizione alla locale società riconosciuta, esistente
nel Comune di esercizio della professione.
Le due disposizioni - argomenta l'Avvocatura - sono
costituzionalmente illegittime.
La prima, quella dell'art. 4, imponendo l'appartenenza obbligatoria
ad una società privata e riconoscendo a questa la facoltà di
accettare o respingere le domande di iscrizione sulla base di criteri
imposti con assoluta discrezionalità, limiterebbe l'esercizio della
professione solo ad una determinata categoria di persone, il che appare
in contrasto con gli artt. 4, 41, primo comma, e 120, ultimo capoverso,
della Costituzione.
Analogamente, per quanto concerne l'art. 10 della stessa legge, il
fatto di richiedere, per l'esercizio delle professioni in parola,
l'iscrizione ad una società riconosciuta e la residenza in un Comune
valdostano per almeno un triennio, significa, praticamente, inibire
l'esercizio di un'attività professionale a coloro che non siano
originari della Valle.
"Né varrebbe osservare - rileva la difesa dello Stato - che anche
la legislazione statale subordina l'autorizzazione all'accertamento
della capacità tecnica del richiedente (art. 123 T.U. leggi di p.s.)
ed alla conoscenza della topografia della zona in cui il candidato
aspira ad esercitare la sua professione (art. 237 del regolamento al
T.U. di p. s.), e che lo stesso art. 41, secondo comma, della
Costituzione afferma che l'iniziativa economica non può svolgersi in
modo da recare danno alla sicurezza umana, e che l'esigenza del
requisito della residenza per almeno un triennio in un Comune
valdostano, intenderebbe, appunto, soddisfare ai fini ai quali la
legislazione statale e la stessa Costituzione pongono mente".
Il rilievo non sarebbe fondato, sia perché non si vede quale
maggiore competenza possa derivare ai maestri di sci, ai loro aiuti ed
ai portatori alpini dalla residenza per almeno un triennio nella Valle,
sia perché non si comprende perché analoga competenza non possa
possedere anche chi abbia lavorato nella Valle, pur risiedendo
altrove.
Ove si riconosca l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 10
nel punto in cui richiedono requisiti "diversi" da quelli che sono
richiesti per l'esercizio delle stesse professioni in tutto il resto
del territorio nazionale, la disposizione del successivo art. 13 della
legge regionale, che distingue tra esercizio stabile ed esercizio
saltuario della professione, perde ogni rilievo.
Nell'ultima parte dell'ordinanza, il Tribunale di Aosta ha
prospettato il dubbio che l'art. 14 della legge regionale, prevedendo
come contravvenzione l'esercizio delle professioni in parola senza
l'autorizzazione prevista dalla legge stessa, contrasti con i principi,
desumibili dalla Costituzione, circa la riserva della potestà
punitiva esclusivamente allo Stato.
Su questo punto l'Avvocatura dello Stato osserva che la legge
regionale, prescrivendo che l'esercizio non autorizzato a norma della
legge stessa, costituisce quel reato che la legislazione statale
afferma sussistere se la professione sia esercitata senza licenza,
viene a determinare una nuova figura di reato, in quanto, a
coincidenza di sanzioni, non si accomuna una coincidenza di precetti,
se sul contenuto della autorizzazione si ritengano non coincidere i
requisiti che occorrono ai fini del rilascio dell'autorizzazione
stessa.
Per queste considerazioni, l'Avvocatura dello Stato conclude
perché sia dichiarata infondata la questione di legittimità
costituzionale per la parte relativa al decreto legislativo C.P.S. 1
aprile 1947, n. 218.
Delle parti private, nel giudizio davanti alla Corte costituzionale
si è costituito il signor Pirovano Giuseppe, il quale nelle deduzioni
e nella successiva memoria depositate in cancelleria, rispettivamente,
il 13 giugno 1960 e il 19 gennaio 1961, chiede che siano dichiarate
costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui agli artt.
4,10,13 e 14 della legge regionale 28 settembre 1951, n. 2, ed agli
artt. 1 e 3 del D.L.C.P.S. del 1 aprile 1947, n. 218, perché in
contrasto con gli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione e con i
principi, desumibili dalla Costituzione stessa, in materia di riserva
della materia penale alla legge dello Stato, nonché con l'art. 2,
lettera u, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Osserva la difesa privata che l'autonomia della Regione valdostana
venne riconosciuta con decreto legislativo luogotenenziale del 7
settembre 1945, n. 545, il quale nell'art. 2 stabiliva che l'autonomia
della Valle doveva esplicarsi entro l'unità politica dello Stato
italiano, sulla base della uguaglianza dei diritti di tutti i
cittadini. Tali principi venivano poi confermati nello Statuto
speciale della Regione.
Con D.L.C.P.S. del 1 aprile 1947, n. 218, furono dettate norme
sull'ordinamento delle professioni di guida, portatore alpino e di
maestro di sci, nella circoscrizione della Valle, delegandosi al
Consiglio della Valle il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di
dette professioni.
Ora, rileva la difesa privata, a parte la considerazione che anche
questa attribuzione di competenza va inquadrata nell'ambito
dell'eguaglianza di tutti i cittadini, sancita, rispettivamente, negli
artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, sì deve osservare che il
disposto del decreto legislativo del 1947, n. 218, contrasta con l'art.
2, lettera u, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, il quale
attribuisce alla competenza legislativa della Regione l'" ordinamento
delle guide e delle scuole di sci", ma non anche la regolamentazione
dell'esercizio di questa professione, Ed è evidente che la concessione
della licenza per l'attività professionale del maestro di sci non può
rientrare nel campo dell'ordinamento, così come l'attività dell'ente
scuola, per la sua natura, per l'estensione, per la struttura
organizzativa, per l'autonomia dei finì e dei mezzi, è distinta da
quella personale dell'insegnante.
Ma, prosegue la difesa, il decreto legislativo del 1947, n. 218, è
costituzionalmente illegittimo ab origine. Infatti, esso fu emanato in
base al decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, che
all'art. 3 delegava al Governo l'esercizio del potere legislativo,
durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del
Parlamento, escludendo la materia costituzionale. Oggetto del citato
decreto, invece, non è una semplice delegazione di funzioni
amministrative alla Regione, bensì una norma costituzionale, in quanto
la delega di funzioni amministrative alla Regione è, appunto, materia
costituzionale.
Infine, è da rilevare che dal combinato disposto degli artt. 117 e
118 della Costituzione emerge che la delega di funzioni amministrative
è strettamente connessa alla potestà legislativa della Regione, nel
senso che in tanto vengono attribuite alla Regione le funzioni
amministrative in quanto queste riguardano materie per le quali la
Regione può emanare norme legislative; e, come si è già
sottolineato, la Regione valdostana ha competenza legislativa in
materia di "ordinamento delle scuole di sci", ma non anche in materia
di esercizio della professione di maestro di sci.
Quanto poi alla prospettata incostituzionalità della legge
regionale del 1951, n. 2, la difesa privata si riporta, facendole
proprie, alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, osservando, fra
l'altro, che secondo il disposto dell'art. 4 della citata legge,
l'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla
iscrizione ad una società locale riconosciuta e tale iscrizione
importa il versamento obbligatorio di una quota associativa, di modo
che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di una
specie di tributo a favore di un ente privato locale; inoltre, la
società può emanare norme regolamentari attinenti alla disciplina
morale, politica e sociale degli iscritti, con piena libertà e senza
possibilità di controllo alcuno.
Da ciò discende che coloro i quali vogliono esercitare l'attività
di maestro di sci nella Valle sono costretti ad accettare una
particolare disciplina societaria imposta da un ente privato
incontrollato, laddove l'esercizio della stessa attività, in tutto il
resto del territorio nazionale, non è soggetto che alla sola
autorizzazione di polizia.
Infine, l'art. 10 della stessa legge regionale, richiedendo, per
l'esercizio di tale attività, i requisiti della residenza per almeno
un triennio in un Comune valdostano e della conoscenza della lingua
francese, crea una situazione anomala, in quanto, prescindendo da
qualsiasi valutazione tecnica, condiziona il rilascio
dell'autorizzazione al possesso di requisiti diversi da quelli
richiesti, per l'esercizio della stessa attività, in tutto il resto
del territorio dello Stato.
E poiché tali disposizioni contrastano con i principi di libertà
del lavoro e di iniziativa privata, esse sono costituzionalmente
illegittime.
Nessuno si è costituito per la Valle d'Aosta.
Nella discussione orale i difensori hanno illustrato le proprie
deduzioni, insistendo nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Secondo l'ordinanza di rinvio, esisterebbe un contrasto fra
gli artt. 1 e 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218, e l'art. 2, lett.
u, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in quanto le
disposizioni del decreto delegherebbero alla Valle l'emanazione delle
norme relative all'esercizio della professione di guida alpina,
portatore alpino e maestro di sci, mentre l'art. 2, lett. u, dello
Statuto regolerebbe esclusivamente l'ordinamento delle guide e delle
scuole di sci senza alcun riferimento all'esercizio delle professioni
predette.
La Corte osserva che, anche se l'interpretazione dell'art. 2, lett.
u, dello Statuto della Valle d'Aosta, adottata dal Tribunale, fosse
giusta (e non è), la questione proposta sarebbe ugualmente infondata.
Non è esatto che il D.L.C.P.S. 1 aprile 1947 abbia delegato alla
Valle l'emanazione delle norme relative all'esercizio delle suindicate
professioni. Il decreto ha semplicemente attribuito al Consiglio della
Valle il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di quelle
professioni.
Questa interpretazione è fondata, anzitutto, sulla lettera della
disposizione dell'art. 1, la quale, riferendosi alle vigenti norme
della legge di pubblica sicurezza richiamate nel secondo comma dello
stesso art. 1, ha conferito alla Valle la competenza spettante al
Questore, senza alterare la disciplina della materia e senza attribuire
alla Valle poteri maggiori o diversi da quelli degli organi dello
Stato in base alle leggi statali.
È, poi, da considerare che nel periodo in cui fu emanato il
decreto legislativo in esame il sistema vigente era quello regolato dal
decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, il quale
attribuiva alla Valle soltanto funzioni amministrative. Vero è che
l'art. 13, secondo comma, di quel decreto prevedeva che con successivi
provvedimenti legislativi sarebbero state "precisate le materie che
potranno essere disciplinate dal Consiglio della Valle con norme
giuridiche proprie, anche in deroga alle leggi vigenti". Ma, a
prescindere da ogni indagine sulla portata di tale disposizione, è
certo che se con il decreto legislativo del 1947 si fosse inteso
conferire alla Valle una potestà del genere, la formula sarebbe stata
diversa.
Posto che con l'art. 1 di quel decreto non si era fatto altro che
trasferire alla Valle una competenza che era propria del Questore,
l'art. 3 dello stesso decreto non è che la conseguenza logica di tale
trasferimento: fosse o no necessario, l'art. 3 dichiarò espressamente
che colui il quale nella Valle avesse esercitato senza licenza le
professioni indicate nell'art. 1 veniva punito con la stessa pena cui
vanno incontro quelli che, nella restante parte del territorio
nazionale, esercitano le stesse professioni senza la licenza del
Questore.
Questa essendo l'esatta interpretazione delle due disposizioni
denunciate, cade la base su cui il Tribunale ha posto la questione di
legittimità costituzionale: il trasferimento di funzioni
amministrative agli organi della Valle fatto nel 1947 non risulta in
contrasto con le norme dello Statuto speciale, successivamente emanate,
norme che, senza alcun dubbio, hanno, quanto meno, confermato la
competenza degli organi regionali al rilascio della licenza.
Queste conclusioni mostrano anche l'infondatezza della tesi esposta
negli scritti della difesa del Pirovano, secondo cui il decreto del
1947 sarebbe illegittimo perché emanato in materia costituzionale e,
quindi, fuori del campo attribuito in quel tempo alle attribuzioni
legislative del Governo. Senza che occorra, nel caso attuale, precisare
l'estensione ed i limiti di quella sfera di attribuzioni, è chiaro
che, trasferendo alla Valle la competenza amministrativa di un organo
statale, non si toccava la materia costituzionale.
La Corte non ritiene di poter prendere in esame le considerazioni
fatte in sede di discussione orale dalla stessa difesa del Pirovano,
circa l'art. 2 del decreto legislativo del 1947 e circa la legittimità
dell'art. 238 del regolamento approvato con R. D. 6 maggio 1940, n.
635, in quanto la legittimità di dette disposizioni non forma oggetto
di questione, a parte che la questione relativa alla legittimità
della norma regolamentare non sarebbe proponibile in questa sede.
2. - Passando all'esame della legge regionale 28 settembre 1951, n.
2, la Corte deve esaminare, anzitutto, le disposizioni di essa che sono
state denunziate con l'ordinanza di rinvio: precisamente gli artt. 4,
10, 13 e 14.
L'esame delle disposizioni si deve riferire a tutte le professioni
regolate dalla legge, giacché, per quanto la questione sia sorta in un
giudizio riguardante i maestri di sci, le suindicate disposizioni della
legge regionale sono state dal Tribunale denunziate nella loro
interezza e tali la Corte deve esaminarle.
3. - Secondo il Tribunale, l'art. 4, disciplinando anche
l'esercizio della professione di maestro di sci, sarebbe in contrasto
con l'art. 2, lett. u, dello Statuto speciale, il quale si riferirebbe
all'ordinamento delle guide e delle scuole di sci e non all'esercizio
di dette professioni.
La Corte ritiene che questa contrapposizione tra ordinamento ed
esercizio della professione non abbia ragion d'essere.
Sotto l'aspetto letterale, quando nelle leggi e nel linguaggio
legislativo si parla di ordinamento, normalmente ci si riferisce sia
all'organizzazione di un ente, di un ufficio, di un servizio pubblico,
di una professione, sia al funzionamento di tali enti, uffici e
servizi, oltre che ai poteri ed ai diritti e doveri che ne derivano.
Per fare un esempio illustre, basterà richiamare la Costituzione,
la cui parte seconda, intitolata "Ordinamento della Repubblica",
disciplina non soltanto la struttura ma anche il funzionamento degli
organi. E molte altre leggi usano nel loro testo la parola ordinamento
nel senso più ampio e lo stesso è a dirsi del titolo di varie leggi.
Per quanto il titolo della legge non faccia parte della legge stessa,
l'uso costante di certe espressioni nella intitolazione delle leggi è
un indice importante del significato che a tali espressioni viene
attribuito nel linguaggio legislativo.
Anche dal punto di vista sistematico, la formula usata nell'art. 2,
lett. u, dello Statuto valdostano appare comprensiva di tutta la
materia riguardante l'organizzazione ed il funzionamento di questo
settore di attività, così connaturato alle tradizioni ed agli
interessi della Valle.
In conclusione, è da ritenere che la Regione abbia il potere di
regolare con sua legge tutto l'ordinamento delle professioni di guida,
portatore e maestro di sci, compresa la disciplina del relativo
esercizio.
Le disposizioni denunziate devono, quindi, essere vagliate alla
stregua non dell'art. 2, lett. u, dello Statuto, ma in rapporto
all'osservanza dei limiti posti dalla prima parte di detto articolo,
nonché in rapporto alle altre norme ed agli altri principi
costituzionali, richiamati nell'ordinanza di rinvio, e precisamente
agli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione ed al principio secondo il
quale il magistero penale è di esclusiva attribuzione statale.
4. - Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale, nella parte
in cui sottopone, nel territorio della Valle, l'esercizio delle
professioni di guida, portatore e maestro ed aiuto-maestro di sci ad
una autorizzazione del competente Assessore non merita censura.
La legge regionale, intervenendo in un campo in cui lo Statuto
speciale attribuisce alla Valle poteri legislativi (art. 2, lett. u) e,
quindi, anche competenza amministrativa (art. 4), ben poteva attribuire
ad un proprio organo una competenza, che, del resto, già era stata
deferita alla Valle con l'art. 1 del decreto legislativo 10 aprile
1947, n. 218.
Più delicata è l'indagine circa la legittimità dello stesso
primo comma dell'art. 4 nella parte in cui si stabilisce la iscrizione
degli esercenti le professioni alpine in un ruolo regionale.
Vero è che con sentenza del 15 giugno 1956, n. 6, fu dichiarata
illegittima, per contrasto con l'art. 120 della Costituzione e per
violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, la
disposizione di una legge della Provincia di Bolzano che imponeva la
iscrizione delle imprese artigiane in apposito registro. Nel caso
attuale, però, la situazione è diversa. L'artigiano non è tenuto a
conoscere la zona in cui deve svolgere la sua attività. Egli può
spostarsi da una Regione all'altra e può impiantare dovunque la sua
bottega, mentre gli esercenti le professioni alpine, ed in particolare
le guide ed i portatori, possono esercitare la loro delicata e
rischiosa attività solo in zone da essi ben conosciute. Si vedrà a
momenti fino a che punto questa esigenza possa giustificare limitazioni
territoriali imposte con leggi regionali; ma si può, intanto,
affermare che le professioni alpine consentono una mobilità assai
minore di quella che è possibile per altre attività.
Per giudicare se sia legittima la disposizione che impone la
formazione di un ruolo regionale, giova prendere le mosse dalla
indagine se sia o no legittimo stabilire che per l'esercizio, non
saltuario, delle professioni alpine nella Valle occorra sempre
l'autorizzazione degli organi della Valle anche per coloro che sono
muniti della licenza di un Questore.
L'art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 218, dispone che
gli esercenti professioni alpine possono svolgere saltuariamente nella
Valle d'Aosta la loro attività senza autorizzazione degli organi
della Valle, quando provengano con i loro clienti da altre Regioni
italiane (o dall'estero); il che significa che per l'esercizio non
saltuario nella Valle occorre sempre l'autorizzazione degli organi
della Valle. La legittimità di questa disposizione statale non è
contestata nella presente controversia. Resta fermo, quindi, il
principio posto da quella legge dello Stato secondo cui le licenze
rilasciate dai Questori non hanno efficacia per la Valle d'Aosta. E la
Corte crede che ciò basti a far ritenere legittimo il principio su cui
si basa la legge valdostana, secondo cui l'esercizio non saltuario
delle professioni alpine nel territorio della Valle può svolgersi
soltanto a seguito di autorizzazione regionale.
Ora, se è legittima questa limitazione, non si vedono sufficienti
ragioni per contestare la legittimità della norma regionale, che
prevede la formazione di un ruolo regionale, salvo a vedere se le
disposizioni relative alla tenuta di questo ruolo siano legittime. Nel
caso attuale il ruolo altro non è che un elenco dei professionisti
alpini autorizzati dalla Regione. Non è un albo vero e proprio; non
è, in altri termini, un elenco di professionisti qualificati, la cui
tenuta è affidata ad ordini o collegi costituiti dagli stessi
iscritti, alla disciplina dei quali gli ordini o collegi presiedono.
Che la Regione si avvalga dell'Unione valdostana e delle società
locali non è, in linea di principio, censurabile. Come si è accennato
più volte, le attività contemplate dalla legge regionale sono
strettamente condizionate dalle particolarità del terreno. Il sistema
di affidare ad organizzazioni locali il compito di coadiuvare
l'Amministrazione regionale nell'esercizio di delicate funzioni di
controllo, di coordinamento e di soccorso è legittimo purché codesti
compiti siano circoscritti nell'ambito dei poteri spettanti alla
Regione ed entro i limiti che tali poteri incontrano nei rapporti con
lo Stato.
Non è, invece, legittimo il disporre che l'iscrizione nel ruolo
regionale sia fatta per il tramite dell'Unione o delle associazioni
locali, e non è legittimo il disporre che l'iscrizione alle società
locali sia necessaria per l'esercizio nella Valle, come non è
legittimo che ciascun iscritto sia tenuto al versamento alla società
di una quota fissa e di una quota percentuale sulle proprie entrate
professionali.
Le disposizioni della legge regionale che dispongono in tal senso
(seconda parte del primo comma e secondo comma dell'art. 4 e lett. g
dell'art. 10) sono in contrasto con le norme della Costituzione
richiamate nell'ordinanza di rinvio. Sono in contrasto con gli artt. 4
e 41 della Costituzione, in quanto chiudono gli esercenti professioni
alpine in una ristretta cerchia comunale, che ha tutte le
caratteristiche di antiche e tramontate corporazioni locali, a favore
delle quali si impongono contribuzioni coattive; sono in contrasto con
l'art. 120 della Costituzione, in quanto questa iscrizione
obbligatoria è un mezzo palese per impedire che i cittadini residenti
in altre Regioni esercitino nella Valle le professioni alpine.
5. - La Corte giudica che sia in contrasto con l'art. 120 della
Costituzione l'art. 10, lett. b, della legge regionale.
Con lo stabilire il requisito della residenza per almeno un
triennio nel rispettivo Comune valdostano, si è imposta una grave
limitazione al diritto dei cittadini residenti in altre parti del
territorio nazionale. È giustificato richiedere che la guida ed il
portatore conoscano la zona di esercizio, ma non è affatto
giustificato pretendere la residenza. Una guida e un portatore possono
conoscere bene una zona, pur risiedendo in un Comune fuori della Valle,
e possono anche conoscere bene più zone del territorio nazionale e
svolgervi il loro lavoro in diversi ed anche non consecutivi periodi.
Richiedere, poi, per i maestri di sci la conoscenza della zona è un
chiaro segno del proposito di escludere le persone non residenti nella
Valle, essendo notorio che al maestro di sci, per insegnare la
tecnica, basta la conoscenza del campo in cui il suo insegnamento si
esplica. Che sia così, è confermato dal fatto che nei più rinomati
centri in cui si svolge questa attività sportiva, vengono anche
chiamati insegnanti stranieri, i quali portano il contributo di nuovi o
di più progrediti metodi: le disposizioni in esame impediscono o per
lo meno ostacolano enormemente questo scambio di insegnanti. Con ciò
la Corte non esprime un giudizio sotto il riflesso della convenienza
della legge e nei riguardi della sua influenza, positiva o negativa,
sullo sviluppo delle attività sportive e turistiche della Regione, ma
pone in rilievo una circostanza notoria che, insieme con le altre,
mostra come alcune disposizioni di questa legge valdostana abbiano
l'effetto di inibire l'esercizio di alcune attività ai non residenti
nella Valle.
Uguale effetto hanno le disposizioni contenute nella lettera e
dello stesso art. 10. Imponendo la conoscenza del francese, si
stabilisce una causa di esclusione di tutti i cittadini italiani, che
non conoscono tale lingua e con ciò si determina una ingiustificata
discriminazione, che cade sotto il divieto posto dallo stesso art. 120
della Costituzione.
6. - Si passa ora all'esame dell'art. 13.
Si è già visto che la disposizione, secondo la quale l'esercizio
abituale delle professioni alpine non può svolgersi nella Valle senza
l'autorizzazione regionale, non può essere dichiarata illegittima, Di
conseguenza non meritano censura le disposizioni contenute nell'art.
13. Non quella del primo comma, giacché questo si limita a dichiarare
che non occorre l'autorizzazione della Valle per l'esercizio saltuario,
imponendo soltanto l'osservanza delle norme di sicurezza dettate
nell'interesse dell'incolumità di tutti. Occorre soltanto avvertire
che dovrà essere eliminato il richiamo nell'art. 8, che, come si
dirà, viene dichiarato illegittimo con la presente sentenza.
Per le stesse ragioni ora esposte nessun rilievo può muoversi al
secondo comma dell'art. 13, il quale chiarisce quando l'apertura di
corsi e di scuole di sci o di alpinismo debba considerarsi come
esercizio stabile di professioni alpine, sottoposte ad autorizzazione
regionale.
7. - Manifestamente illegittimo è l'art. 14, primo comma, della
legge regionale, il quale dispone che l'esercizio non autorizzato a
norma delle disposizioni della legge stessa è punito a termini
dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218.
La giurispudenza della Corte è costante nel senso che la materia
penale è riservata alla competenza esclusiva dello Stato ed è
precluso alle Regioni non soltanto stabilire nuove figure di reati, ma
anche richiamare, per violazione di norme regionali, sanzioni già
comminate dalle leggi dello Stato.
Se, poi, per l'esercizio delle professioni di guida, portatore e
maestro di sci senza licenza della Valle sia applicabile la sanzione
penale comminata con l'art. 3 del richiamato decreto legislativo, è
questione che deve essere risoluta dal giudice penale, ma non può
essere definita, con norma imperativa, dal legislatore regionale.
È anche illegittimo il secondo comma dell'art. 14. Tale
illegittimità deriva dal fatto che il potere disciplinare riconosciuto
all'Unione valdostana ed alle società locali non è quello spettante
ad ogni sodalizio sopra i propri iscritti, ma è quello che, in
relazione alla non legittima ampiezza delle attribuzioni conferite
dalla legge regionale alle predette organizzazioni, presidia o sanziona
la attività delle organizzazioni stesse volta al conseguimento di fini
in contrasto con le norme costituzionali, come si è chiarito
esaminando le precedenti disposizioni della legge regionale ed in
particolare l'art. 4.
8. - In conseguenza della dichiarazione di illegittimità adottata
con la presente decisione nei riguardi di alcune disposizioni della
legge regionale, sono da dichiarare altresì illegittime, per le
ragioni esposte in sede di esame delle disposizioni predette, le
seguenti altre norme della legge stessa:
a) il quarto ed il quinto comma dell'art. 2, a norma dei quali
l'Unione valdostana tiene aggiornato il ruolo regionale, istruisce le
domande di autorizzazione, cura la disciplina e provvede, in genere, a
quant'altro necessario per la migliore organizzazione professionale e
per l'attuazione dei compiti affidatile dall'Assessorato che presiede
al turismo; nonché il primo comma dell'art. 3, nella parte in cui
richiama, a proposito delle società locali, le disposizioni
illegittime dell'art. 2;
b) l'art. 8, che stabilisce l'inderogabilità delle tariffe;
c) il secondo comma dell'art. 9, che affida all'Unione valdostana
il compito di impartire l'approvazione a norme valevoli per tutti i
professionisti alpini e per i loro clienti;
d) il terzo comma dell'art. 11, il quale stabilisce che per la
"promozione a guida" occorre un effettivo servizio triennale nella
Valle;
e) l'art. 12, in quanto subordina la presentazione delle domande al
necessario tramite dell'Unione o delle società locali, alle quali, in
sostanza, affida interamente l'istruttoria;
f) l'art. 13, nella parte in cui richiama l'art. 8.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del
Tribunale di Aosta del 28 aprile 1960 sulla legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218: "Ordinamento
delle professioni di guida alpina, di portatore alpino, di maestro di
sci nella circoscrizione della Valle d'Aosta in riferimento all'art. 2,
lett. u, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
b) dichiara, in riferimento agli artt. 4, 41 e 120 della
Costituzione, l'illegittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni del legge della Regione della Valle d'Aosta 28 settembre
1951, n. 2 sull'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei
maestri sci, degli aiuti maestri di sci e delle scuole di sci in Valle
d'Aosta art. 4, primo comma, nella parte in cui si dispone che la
iscrizione nel ruolo regionale si effettua per il tramite delle
società locali dell'Unione valdostana guide e maestri di sci; art. 4,
secondo comma; art. 10, lett. b, lett. e, nella parte in cui si
richiede buona conoscenza della lingua francese, e lett. g; art. 14;
c) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87,
l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della
stessa legge regionale: art. 2, quarto e quinto comma; art. 3, nella
parte in cui richiama le disposizioni illegittime dell'art. 2; art.8;
art. 9, secondo comma; art. 11, terzo comma; art. 12, in quanto impone
la presentazione delle domande di autorizzazione per il tramite delle
società locali o dell'Unione valdostana; art. 13 nella parte in cui
richiama l'art. 8.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.
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