Sentenza n. 13/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/03/1962 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 18
della legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio nella
Valle d'Aosta, 28 aprile 1960, n. 3, promosso con ordinanza emessa il 5
dicembre 1960 dalla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle
d'Aosta su ricorso della Società "Immobiliare Cervinia di Fumagalli"
contro il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta,
iscritta al n. 11 del Registro ordinanze e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1961 e nel Bollettino
Ufficiale della Regione del febbraio 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1961 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Aldo Dedin, per la Società "Immobiliare Cervinia di
Fumagalli", e gli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Fortunio Palmas, per
il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In un giudizio promosso dalla Società "Immobiliare Cervinia di
Fumagalli" avverso il provvedimento del Presidente della Giunta
regionale della Valle d'Aosta, che ingiungeva la demolizione di una
parte di fabbricato in costruzione nel Comune di Valtournanche, la
Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle ha emesso l'ordinanza
del 5 dicembre 1960, notificata alle parti e al Presidente regionale e
comunicata al Presidente del Consiglio della Valle il 20 gennaio 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 marzo 1961 e
nel Bollettino Ufficiale della Regione del febbraio 1961, sollevando la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 18 della
legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio nella Valle
d'Aosta, 28 aprile 1960, n. 3.
L'ordinanza osserva che l'art. 1 di detta legge, con il quale tutto
il territorio della Valle d'Aosta è stato, senza alcuna
discriminazione, dichiarato bellezza naturale e zona di particolare
importanza turistica, sembra contrastare con l'art. 2 dello Statuto
speciale della Regione. La norma non sarebbe in armonia con i principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato: il legislatore statale non ha
mai seguito criteri così estensivi ed indiscriminati per l'imposizione
di vincoli o limitazioni dirette a tutelare il paesaggio o a proteggere
le bellezze naturali.
Ci sarebbe anche contrasto con l'art. 2, lett. g, dello stesso
Statuto, dove si parla espressamente di: "zone di particolare
importanza turistica", il che escluderebbe la possibilità di emanare
piani regolatori edilizi per l'intero territorio regionale.
L'art. 3 della legge regionale dispone che chiunque intenda
compiere opere, costruzioni, demolizioni o modificazioni ad immobili,
che possano comunque alterare il paesaggio, deve munirsi di apposita
autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale nei
casi e nei modi previsti dal regolamento; l'art. 18 della stessa legge
stabilisce che fino a quando non entrerà in vigore detto regolamento,
le autorizzazioni in parola sono rilasciate dal Presidente della Giunta
regionale, sentito il parere di un Comitato regionale per
l'urbanistica.
Ora, tenuto conto del disposto dell'art. 42 della Costituzione
l'ordinanza di rinvio pone il quesito se possa ritenersi
costituzionalmente legittima una norma, come quella di cui all'art. 18
della legge regionale, che, sia pure in via transitoria, attribuisca,
senza alcuna regolamentazione o garanzia per la sua obiettiva e
regolare applicazione e senza l'istituzione di adeguati rimedi
amministrativi o giurisdizionali, ad un organo individuale del potere
esecutivo, la facoltà di limitare, condizionare o impedire l'esercizio
del diritto di proprietà.
Il Presidente della Giunta regionale valdostana, costituitosi in
giudizio, nelle deduzioni e nella successiva memoria depositate,
rispettivamente, il 23 marzo ed il 7 dicembre 1961, osserva anzitutto
che l'ordinanza di rinvio non sembra sufficientemente motivata, ai fini
della rilevanza, per non aver tenuto conto dell'esistenza di un
giudicato penale, divenuto irrevocabile, con il quale si affermava la
responsabilità del costruttore Fumagalli per aver costruito l'edificio
contro il divieto del Presidente della Giunta regionale. La questione
sarebbe, inoltre, irrilevante perché la costruzione sorgeva in una
zona sottoposta a vincolo paesistico in forza delle leggi dello Stato e
per le quali era in ogni caso necessaria l'autorizzazione della
Amministrazione regionale. Sicché l'ordine di demolizione sarebbe
stato legittimo e, comunque, il ricorso sarebbe stato inammissibile ed
irricevibile.
Rileva, poi, che la Giunta giurisdizionale amministrativa della
Valle sarebbe stata irregolarmente costituita, perché dei suoi membri,
uno, il dott. Berruti, Intendente di finanza di Aosta, non aveva
l'investitura prevista dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio
dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, in quanto nel decreto del
Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, con cui erano stati
nominati i componenti della Giunta per il biennio 1960-61, figura il
nome di un altro funzionario, quale Intendente di finanza di Aosta.
Mancando, quindi, il decreto presidenziale di nomina e non essendo
sufficiente la sola qualità di Intendente di finanza, la Giunta era
irregolarmente costituita e, pertanto, non aveva veste per sollevare
una questione di legittimità costituzionale.
In ordine al primo motivo di censura, con il quale si lamenta che
l'art. 1 della legge regionale n. 3 del 1960 ha dichiarato bellezza
naturale di pubblico interesse e di particolare importanza turistica
l'intero territorio della Valle d'Aosta senza alcuna limitazione,
osserva la Regione che ciò non costituisce motivo di illegittimità
costituzionale. Difatti, l'art. 2 dello Statuto regionale attribuisce
alla Valle competenza legislativa primaria in materia di "industria
alberghiera, turismo e tutela del paesaggio" e nell'esercizio di tale
competenza rientra la possibilità di dichiarare zona di "particolare
importanza turistica" anche tutto il territorio della Regione. Né a
tale possibilità si può opporre il criterio seguito dalla
legislazione nazionale, perché questo non esclude la possibilità di
dichiarare zona di particolare interesse turistico anche un "gruppo di
Comuni contermini" ai sensi dell'art. 1 del decreto 15 aprile 1926, n.
765. E poiché il territorio della Regione non è, in sostanza, che un
"gruppo di Comuni contermini", la dichiarazione, sia pure unica, del
territorio della Regione come zona di particolare importanza turistica,
non contrasta con il criterio della legislazione nazionale.
Lo stesso può ripetersi per quanto concerne la tutela del
paesaggio: la legge nazionale del 1939 consente la dichiarazione di
bellezza naturale per "vaste località" in modo da poter disporre un
piano territoriale paesistico, e la Valle, ad insindacabile giudizio di
merito del legislatore regionale, costituisce nel suo insieme, appunto,
una "vasta località", per la quale si ritiene necessario predisporre
un piano territoriale paesistico.
D'altra parte, per la legislazione primaria della Regione
valdostana vale solo il limite dei principi dell'ordinamento giuridico
dello Stato e non anche il limite dei principi stabiliti dalle leggi
dello Stato, quali potrebbero essere, nella specie, quelli della legge
del 1939 sulla protezione delle bellezze naturali.
Pertanto, la legge regionale del 1960, n. 3, non può dirsi
costituzionalmente illegittima.
In ordine al secondo motivo di censura, con il quale si lamenta che
l'art. 18 della legge regionale avrebbe, sia pure in via transitoria,
attribuito al Presidente della Giunta regionale la facoltà di
rilasciare con suo criterio discrezionale le autorizzazioni previste
dall'art. 3 della legge stessa, e ciò in contrasto con l'art. 42 della
Costituzione, osserva la Regione che in tutto ciò non vi è alcuna
facoltà indiscriminata, attribuita ad un organo del potere esecutivo,
ma l'esecuzione, da parte dell'amministrazione attiva, di una
disposizione di legge, così come avviene per tutte le leggi dello
Stato. Anzi, mentre l'autorizzazione data dal Presidente della Giunta
regionale ha come ambito di applicazione le costruzioni che rechino
pregiudizio al paesaggio, la discrezionalità attribuita, in via
permanente e non già transitoria, al Sovraintendente alle antichità
dalla legge del 1939, ed ai Sindaci dalla legge 17 agosto 1942, n.
1150, ha una portata ben più vasta. Ma nell'uno come nell'altro caso
è sempre un organo del potere esecutivo a limitare e condizionare
l'esercizio del diritto di proprietà del singolo.
La norma impugnata non contrasta, quindi, con gli artt. 42 e 43
della Costituzione, ma realizza, invece, quella disciplina sociale
della proprietà che i citati articoli prevedono e statuiscono.
Né l'art. 18 esclude adeguati rimedi amministrativi o
giurisdizionali avverso i provvedimenti del Presidente della Giunta
regionale, come è anche dimostrato dal fatto che la Società Fumagalli
ha potuto ricorrere, dando origine al presente giudizio.
Si è anche costituita la Società "Immobiliare Cervinia di
Fumagalli", depositando le deduzioni il 22 marzo 1961 ed una memoria il
7 dicembre.
Osserva, anzitutto, che il fatto che la legge oggi in discussione
non sia stata impugnata in via principale dagli organi governativi, non
ha alcuna importanza; ed in proposito richiama la giurisprudenza di
questa Corte.
In ordine al rilievo della Regione circa la motivazione
dell'ordinanza di rinvio, la Società ribatte che l'ordinanza ha
sufficientemente motivato sul punto della rilevanza, esprimendo un
giudizio che è insindacabile dalla Corte costituzionale.
Circa l'altro rilievo sulla non regolare costituzione della Giunta
giurisdizionale amministrativa, la Società osserva che l'Intendente di
finanza, come il Presidente del Tribunale di Aosta, è da considerarsi
come membro di diritto della Giunta, e perciò la sua investitura gli
deriva dalla carica ricoperta e non già dall'atto formale di nomina, e
pertanto il decreto presidenziale, che nomina i componenti della
Giunta, potrebbe indicare impersonalmente tanto il Presidente del
Tribunale quanto l'Intendente di finanza, essendo superflua, rispetto a
costoro, qualsiasi designazione nominativa. Ma anche se il decreto
presidenziale indicasse nominativamente uno dei membri di diritto, come
è avvenuto con il decreto presidenziale 19 gennaio 1960, che ha
indicato nominativamente l'Intendente di finanza pro-tempore, tale
indicazione avrebbe un valore puramente formale. Per ogni mutamento
che si verificasse nelle persone dei titolari della presidenza del
Tribunale e dell'Intendenza di finanza, non ci sarebbe bisogno di un
nuovo decreto presidenziale.
In ogni caso, l'irregolare costituzione della Giunta non
comporterebbe l'assoluta inefficacia dell'ordinanza di rinvio, ma
concreterebbe un vizio che, in applicazione degli artt. 158 e 161 del
Codice di procedura civile, si dovrebbe far valere nei limiti e secondo
le regole proprie degli ordinari mezzi di impugnazione.
Nel merito, la Società sostiene che, secondo il sistema della
legislazione statale, le limitazioni al diritto di proprietà imposte
per la tutela delle bellezze naturali sono circoscritte ad alcune
ipotesi astrattamente predeterminate, da accertare in concreto mediante
adeguato provvedimento amministrativo. In applicazione di questo
principio la legge 29 giugno 1939, n. 1497, detta norme per
l'emanazione dell'atto amministrativo di dichiarazione di notevole
interesse pubblico, demandando alla Sovraintendenza e ad una apposita
Commissione provinciale la "proposta" di dichiarazione di vincolo, da
"rendere pubblica" per eventuali opposizioni degli interessati e da
"approvarsi" con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Governo per il riesame
sia di merito che di legittimità, esame che il Governo deve compiere
previo parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e
del Consiglio di Stato.
Dai principi di questo ordinamento si discosta la legge regionale
28 aprile 1960, n. 3, sulla tutela del paesaggio della Valle d'Aosta.
Se ne discosta l'art. 1, che dichiara indiscriminatamente e senza
alcuna limitazione bellezza naturale di pubblico interesse e zona di
particolare importanza turistica l'"intero" territorio regionale,
allontanandosi così dal principio ispiratore della legge nazionale del
1939, che tutela soltanto le cose, individue o d'insieme, rivestite di
un interesse pubblico "notevole", ossia particolare, specifico,
differenziato, ed incidendo sulle proprietà immobiliari site nella
Valle, in misura diversa ed enormemente più grave di quanto avvenga
sulle proprietà del rimanente territorio dello Stato, senza alcuna
cautela di accertamento amministrativo e con conseguente, inevitabile
limitazione del sindacato giurisdizionale.
Se ne discosta poi l'art. 18, il quale, in attesa dell'emanazione
del regolamento, conferisce al Presidente della Giunta regionale la
facoltà di autorizzare l'esecuzione delle opere, delle costruzioni e
delle demolizioni, in modo da assicurare la conservazione del
paesaggio. Ma tutto ciò senza porre alcuna limitazione alla
discrezionalità del potere presidenziale in ordine alla compressione
del diritto di proprietà, malgrado che in base all'art. 42 della
Costituzione questo diritto sia riconosciuto e tutelato con le solenni
dichiarazioni che solo la legge ne determina i modi di godimento ed i
limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale, e che solo la
legge può prevedere i casi di espropriazione della proprietà e salvo
indennizzo.
La Società Fumagalli conclude per l'illegittimità costituzionale
delle norme denunziate, mentre la Regione chiede, per i motivi dianzi
riassunti, che la Corte dichiari non fondate le proposte questioni. Considerato in diritto :
1. - Non ha fondamento la prima eccezione proposta dal Presidente
della Valle d'Aosta per quel che si riferisce al giudizio di rilevanza
ed alla sua motivazione.
L'ordinanza, con la quale l'incidente di costituzionalità è stato
sollevato, ha dato adeguata ragione del perché la controversia
principale non poteva essere definita senza la pronuncia sulla
questione di legittimità costituzionale. Indagare in questa sede se
l'ordinanza abbia ritenuto ciò esattamente, alla stregua delle domande
e delle eccezioni proposte in quel giudizio e dei fatti e degli atti
ivi allegati, significherebbe sostituire l'apprezzamento di questa
Corte a quello che, ai fini della rilevanza, spetta esclusivamente al
giudice a quo.
2. - Egualmente infondata è l'eccezione relativa alla non
legittima costituzione del collegio che pronunciò l'ordinanza.
Il caso attuale è così semplice da non richiedere, per la sua
soluzione, la definizione dei principi generali riflettenti il
fondamento e l'estensione dell'accertamento che la Corte deve compiere
in ordine alla esistenza ed agli eventuali vizi dell'ordinanza del
giudice a quo. Quale che sia l'estensione dei poteri relativi a questi
accertamenti, nel caso attuale non possono sorgere questioni.
L'ordinanza, emanata da un organo nell'esercizio delle sue funzioni
giurisdizionali - la Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle
d'Aosta - è atto formalmente perfetto. È pacifico che il funzionario
che, a norma di legge, fece parte del collegio giudicante era
l'Intendente di finanza in carica. L'unico appunto mosso dalla Regione
è che il decreto col quale la Giunta era stata costituita per il
biennio 1960-61 e nel quale era stato indicato il funzionario che
allora era titolare dell'ufficio di Intendente di finanza, non era
stato modificato per sostituirvi il nome del nuovo titolare.
Ora, è ovvio che, anche se si dovesse ritenere che nel decreto di
costituzione della Giunta fosse necessario indicare nominativamente
l'Intendente di finanza in carica, l'omissione di tale nominativo o il
mancato aggiornamento del decreto in ordine alle variazioni relative al
nominativo stesso non può costituire causa di inesistenza
dell'ordinanza di rinvio, quando sia certo, come è certo, che del
collegio giudicante fece parte, a norma di legge, il funzionario che in
atto era investito dell'ufficio di Intendente di finanza.
3. - La prima questione posta dall'ordinanza di rinvio è se l'art.
1 della legge regionale valdostana sia in armonia con l'art. 2 dello
Statuto speciale per la Valle; se, cioè, la dichiarazione di tutto il
territorio della Regione quale bellezza naturale di pubblico interesse
e zona di particolare importanza turistica contrasti con i principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato, posti dall'art. 2, prima parte,
come limite alla potestà legislativa della Valle, e se la stessa
norma regionale violi l'altra disposizione dell'art. 2, lett. g,
secondo cui la Regione può emanare piani regolatori per zone di
particolare importanza turistica.
Questa seconda questione deve essere esaminata per prima, come
quella che prospetta non una violazione di limiti ma un puntuale
contrasto con la norma statutaria che ha conferito il potere.
La Corte ritiene che la questione non sia rilevante ai fini del
giudizio di legittimità dell'art. 1 della legge regionale. Giova
ricordare che l'ordinanza di rinvio sottopone alla Corte l'esame di due
sole disposizioni di detta legge: l'art. 1 e l'art. 18, secondo comma.
L'art. 1 si limita a dichiarare che il territorio della Valle è
bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare
importanza turistica. Sono gli articoli successivi della legge - quelli
non denunziati in questa sede - che disciplinano la materia dei piani
regolatori, regionale e comunali.
Ma poiché la norma dell'art. 2, lett. g, dello Statuto regionale
si riferisce ai piani regolatori, tale norma potrebbe, se mai, venire
in considerazione nei confronti delle disposizioni della legge
regionale che prevedono e disciplinano tali piani e non dell'art. 1 che
contiene autonome dichiarazioni di carattere generale.
L'art. 1 può, pertanto, essere esaminato indipendentemente dagli
articoli successivi, in ordine ai quali ogni questione di legittimità
costituzionale resta impregiudicata.
Passando ad esaminare la questione se la disposizione dell'art. 1
contrasti con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, è da
rilevare che, secondo l'ordinanza di rinvio, tale contrasto sarebbe
posto in evidenza dal fatto che il legislatore statale non ha mai
seguito criteri così estensivi ed indiscriminati per l'imposizione di
vincoli o limitazioni dirette a tutelare il paesaggio o proteggere le
bellezze naturali. La difesa della parte privata soggiunge che, secondo
il sistema della legge statale, le limitazioni al diritto di proprietà
imposte per la tutela delle bellezze naturali sono circoscritte ad
alcune ipotesi astrattamente predeterminate, relative a cose, individue
o d'insieme, rivestite di un interesse pubblico particolare, specifico,
differenziato, da accertare in concreto mediante un provvedimento
amministrativo, di fronte al quale gli interessati hanno larghe
possibilità di difesa, mentre la indiscriminata dichiarazione fatta
dall'art. 1 della legge regionale grava sulle proprietà immobiliari
site nella Valle in misura diversa ed enormemente più pesante di
quanto avvenga sulle proprietà del rimanente territorio dello Stato,
senza alcuna cautela di accertamento amministrativo e con conseguente,
inevitabile limitazione del sindacato giurisdizionale.
La difesa regionale oppone che, avendo l'art. 2 dello Statuto
attribuito alla Valle competenza legislativa primaria in materia di
industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio, nell'esercizio
di tale competenza rientra la possibilità di dichiarare l'intero
territorio della Regione come interessante ai fini della tutela della
bellezza del paesaggio e come importante ai fini turistici. Ciò sia
perché le leggi nazionali non precludono la possibilità di fare le
suddette dichiarazioni nei confronti di vaste zone di territorio, sia
perché la potestà legislativa regionale è vincolata, in queste
materie, all'osservanza non dei principi delle leggi dello Stato,
bensì ai principi dell'ordinamento giuridico.
La Corte osserva che queste ragioni addotte dalla difesa della
Valle potrebbero essere fondate se fosse esatto che si tratti di
contrasto con i principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia
turistica ed in materia di tutela delle bellezze naturali; ma la Corte
ritiene che il principio informatore delle indicate leggi statali altro
non è che l'applicazione di un principio generale dell'ordinamento
giuridico dello Stato.
Questo principio generale consiste nella esigenza del giusto
procedimento. Quando il legislatore dispone che si apportino
limitazioni ai diritti dei cittadini, la regola che il legislatore
normalmente segue è quella di enunciare delle ipotesi astratte,
predisponendo un procedimento amministrativo attraverso il quale gli
organi competenti provvedano ad imporre concretamente tali limiti, dopo
avere fatto gli opportuni accertamenti, con la collaborazione, ove
occorra, di altri organi pubblici, e dopo avere messo i privati
interessati in condizioni di esporre le proprie ragioni sia a tutela
del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell'interesse
pubblico.
Non solo le leggi più volte richiamate seguono questo sistema -
con minori formalità quelle sul turismo; con più ampie garanzie
quella sulle bellezze naturali - ma anche la maggior parte delle altre
leggi non se ne discostano. Basterà ricordare la legge sulle
espropriazioni per causa di pubblico interesse e la legge urbanistica.
E si può aggiungere che anche quando, in questo dopoguerra, il
legislatore ha stabilito un sistema straordinario secondo cui gli atti
di espropriazione in sede di riforma fondiaria avevano forza di legge,
tali atti sono stati l'epilogo di un procedimento durante il quale gli
interessati hanno potuto addurre le difese utili nello ambito di quel
sistema.
Vero è che il legislatore statale ha derogato tante volte dalla
esigenza di stabilire un giusto procedimento - basterà ricordare i
piani regolatori approvati per legge - ma ciò non infirma il
principio generale dianzi esposto. D'altra parte, il legislatore
statale non è tenuto al rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, quando questi non si identifichino con norme o
principi della Costituzione, mentre il legislatore regionale è
vincolato al rispetto delle norme costituzionali e dei principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Ed ecco perché sarebbe inconferente affermare che, come lo Stato
potrebbe, direttamente con legge, vincolare, ai fini turistici o di
tutela del paesaggio, l'intero suo territorio o parti del suo
territorio più o meno ampie di quello della Valle, così la Valle
possa fare altrettanto con propria legge in questa materia in cui la
Regione ha competenza legislativa primaria: anche se lo Stato potesse
farlo, non lo può la Regione, i cui poteri incontrano dei limiti che
non esistono per il potere legislativo statale.
Così pure non è rilevante, ai fini della presente controversia,
la questione se, secondo le leggi dello Stato, si possano o non
vincolare, agli effetti suindicati, vaste zone di territorio: qui
l'illegittimità della norma deriva dal fatto che la relativa
dichiarazione proviene direttamente dalla legge con l'assoluta
esclusione di quel procedimento che, in base ai principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato, la Regione è tenuta a non
omettere.
4. - Nessuna denunzia è stata fatta nei riguardi della
legittimità del primo comma dell'art. 18. Tanto nell'ordinanza di
rinvio quanto nelle discussioni svolte in giudizio non c'è traccia di
questioni relative alla disposizione contenuta in detto comma.
Per quanto attiene all'esame della legittimità della restante
parte dell'art. 18, giova, anzitutto, richiamare alcuni precedenti
articoli della stessa legge ed in primo luogo gli artt. 3 e 4, ai quali
l'art. 18 fa espresso riferimento. L'art. 3 vieta di eseguire
costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o
comunque introdurre modificazioni agli immobili, che rechino
pregiudizio all'aspetto del paesaggio e dispone che chiunque intenda
compiere opere, costruzioni, demolizione o modificazione degli
immobili, che possano comunque alterare il paesaggio, deve munirsi di
apposita autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta
regionale nei casi e nei modi previsti dal regolamento. A norma
dell'art. 4, le costruzioni o piantagioni che alterino l'aspetto del
paesaggio, eseguite senza la previa autorizzazione, devono essere
demolite ed i luoghi rimessi in pristino stato, salvo il pagamento di
una indennità qualora il ripristino non fosse possibile.
Gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 definiscono il contenuto del piano
regionale e dei piani regolatori comunali, urbanistici e paesaggistici.
In particolare, l'art. 5 dispone che la disciplina dell'attività
edificatoria, dello sviluppo urbanistico e della tutela del paesaggio
si attua a mezzo del piano regolatore regionale da formarsi con le
modalità stabilite dal regolamento, mentre l'art. 6 stabilisce che le
autorizzazioni di cui all'art. 3 non possono essere concesse se le
opere o le piantagioni non siano conformi al piano regolatore regionale
La Corte, avendo fatto riserva circa la legittimità di tutte le
disposizioni della legge regionale, ad eccezione dell'art. 1 e
dell'art. 18, secondo comma, non deve esaminare il contenuto delle
norme non denunziate. Tuttavia, non si può disconoscere che la legge
regionale ha creato un certo sistema.
Quando questo sistema entrerà in funzione, l'autorità
amministrativa ed i privati avranno una qualche guida al loro operare.
Autorità e privati avranno conoscenza del regolamento indicato
nell'art. 2 della legge e richiamato varie volte negli articoli
successivi: regolamento che, legittimamente o no, in questa legge ha
una funzione essenziale. Solo allora autorità e privati avranno modo
di sapere in quali casi e in quali modi le autorizzazioni potranno
essere rilasciate (art. 3). E potranno poi prendere norma da quel piano
regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, in conformità del
quale le opere o le piantagioni potranno essere autorizzate (art. 6).
Secondo l'art. 18, invece, per un tempo indeterminato - e cioè
fino a quando non entrerà in vigore il regolamento, per la emanazione
del quale la legge non pone alcun termine - tutto è affidato al
Presidente regionale, assistito (e non in tutti i casi) da un Comitato
consultivo.
Che le cose stiano in tal senso risulta chiaro ove si pensi che le
espressioni contenute negli artt. 3 e 4 della legge sono così ampie
che niente potrebbe essere fatto o disfatto nella Valle senza
l'autorizzazione presidenziale, giacché, mancando un adeguato sistema
normativo e mancando il piano regionale, qualunque innovazione potrebbe
essere ritenuta pregiudizievole all'aspetto del paesaggio. Ne deriva
una grave incertezza per l'autorità regionale e per i privati
interessati. Questi non hanno alcun elemento certo per sapere se una
innovazione sarà o no ritenuta alteratrice del paesaggio: di modo che
o dovranno assoggettarsi in tutti i casi alla richiesta
dell'autorizzazione o dovranno affrontare l'alea delle sanzioni
previste dall'art. 4 della legge, ove, eseguita che sia qualunque
innovazione, il Presidente della Regione ritenga che essa debba essere
eliminata.
In definitiva, durante il periodo transitorio l'attività edilizia,
ed in parte anche quella agricola, nella Valle d'Aosta saranno regolate
con atti amministrativi senza una adeguata base legislativa. Questo è
il significato e, comunque, l'effetto dell'art. 18. Ma ciò importa la
violazione dell'art. 42 della Costituzione, il quale stabilisce che i
limiti della proprietà privata devono essere determinati per legge; il
che significa che non possono essere lasciati interamente in balia
delle autorità amministrative.
Nell'ordinanza di rinvio si legge che manca non solo una
regolamentazione ed una garanzia per l'obiettivo e regolare esercizio
dei poteri dell'autorità amministrativa, ma mancano anche adeguati
rimedi amministrativi e giurisdizionali.
Non è esatto che manchino rimedi giurisdizionali, in quanto i
provvedimenti amministrativi della Regione non sono sottratti al
controllo giurisdizionale, né la legge regionale ha dato disposizioni
in senso contrario (e, del resto, non poteva darne). Ma è esatto che
la legge non ha predisposto alcun rimedio amministrativo. Avverso il
diniego di autorizzazione, come avverso l'irrogazione delle sanzioni
previste nell'art. 4, l'interessato non ha altro ricorso che quello in
sede di legittimità. Ciò significa che l'esame di merito, in una
materia che manca, come si è visto, di idonea disciplina, è
riservato, senza appello, ad un unico organo deliberante, anche quando
questo proceda all'applicazione di sanzioni. Sola garanzia è data
dall'intervento del Comitato consultivo, il cui parere è richiesto per
il rilascio dell'autorizzazione e per il pagamento dell'indennità ai
sensi del secondo comma dell'art. 4, mentre non è richiesto per la
applicazione della sanzione prevista dal primo comma dello stesso
articolo.
È un fatto consueto che le leggi, quando impongono obblighi o
divieti, e specialmente quando comminano delle sanzioni, apprestano un
sistema tale che sulla base di esso gli obbligati possano
consapevolmente adeguare il proprio comportamento alla norma ed
assumere le proprie responsabilità. E quando le leggi conferiscono dei
poteri all'autorità amministrativa agli effetti della limitazione dei
diritti, le leggi stesse, di regola, stabiliscono che l'interessato sia
messo in grado di esporre le proprie ragioni davanti alla stessa od
altra autorità amministrativa, specialmente prima che gli sia inflitta
una sanzione.
Questi principi che, in relazione a determinati tipi di precetti e
di sanzioni, hanno veste di norme costituzionali (artt. 24 e 25),
rispetto ad altri precetti e ad altre sanzioni costituiscono dei punti
costanti di orientamento nella legislazione e nella interpretazione ed
applicazione che delle leggi fanno la giurisprudenza e la prassi: detti
punti di orientamento hanno i titoli per essere considerati come
facenti parte dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Difforme da tali principi si presenta la norma in esame, la quale
non assicura adeguata tutela agli interessati e non offre certezza né
a chi deve osservare né a chi deve fare osservare la legge.
Giova soggiungere che la disposizione non potrebbe essere
giustificata come norma di salvaguardia. È essenziale per norme di
questo genere che esse si riferiscano a situazioni in corso di
consolidamento; ma deve trattarsi di situazioni che abbiano una base
certa. Il caso più comune è quello del piano regolatore deliberato ma
non ancora approvato. Un altro aspetto essenziale delle norme di
salvaguardia è che le misure da esse dettate abbiano carattere
temporaneo.
L'art. 18 non pone limiti di tempo alla sua efficacia e, come si è
messo in chiaro, non ha per presupposto una situazione certa di
partenza: anzi c'è in partenza un vuoto che si vuole colmare con
singoli provvedimenti amministrativi. E, pertanto, neanche sotto il
profilo delle norme di salvaguardia il mancato rispetto dei principi
generali può apparire giustificato.
Non va trascurato l'ultimo riflesso, sotto cui l'art. 18 si
presenta illegittimo.
E pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che le leggi dello
Stato sono vigenti nelle Regioni, anche se queste abbiano nella stessa
materia potestà legislativa primaria, quando la Regione non abbia
adottato o non adotti una propria legge. Nella specie, fino a quando
la Valle d'Aosta non sostituirà alle leggi dello Stato vigenti in
materia di tutela delle bellezze naturali un proprio ordinamento e non
lo renderà concretamente attuabile, la Valle non potrà attribuire
alle sue autorità amministrative poteri avulsi, ad un tempo, e dalla
legge statale e dalla legge regionale, che, pur essendo entrata in
vigore, non contiene una completa disciplina della materia e non è
ancora in piena applicazione.
Fino a quando non si avrà tale applicazione, la Regione dovrà
osservare e fare osservare le leggi dello Stato, adottando, con i
poteri che le derivano dall'art. 5 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n.
532, i provvedimenti previsti dalle leggi stesse: il che, del resto,
varrà ad ovviare al pericolo che gli organi regionali possano
trovarsi, in questo periodo transitorio, di fronte ad irreparabili - e
deprecabili - manomissioni delle bellezze paesistiche della Valle.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni proposte dalla Regione;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 18,
secondo comma, della legge della Regione della Valle d'Aosta 28 aprile
1960, n. 3: "Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio
in Valle d'Aosta", in riferimento all'art. 42 della Costituzione ed
all'art. 2, prima parte, dello Statuto speciale per la stessa Valle.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte