Sentenza n. 13/1966
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/02/1966 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 289/1963
- art. 4legge 289/1963
- art. 17legge 289/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della
legge 25 febbraio 1963, n. 289, e dell'art. 17 della legge 31 luglio
1956, n. 991 (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6,
sull'istituzione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli
avvocati e procuratori), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1965
dal Presidente del Tribunale di Aosta su istanza di Giansoldati
Silvano, iscritta al n. 47 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nell'intento di proporre opposizione contro l'avviso di pagamento e
contemporaneo precetto, intimatogli dalla cancelleria del Tribunale di
Aosta per il versamento di lire tremila alla Cassa di previdenza ed
assistenza a favore degli avvocati e procuratori, il curatore del
fallimento della società Onice Valdostana, rag. Silvano Giansoldati,
con istanza diretta al Presidente di quel Tribunale, ha chiesto che il
Tribunale ritenesse fondata la questione di legittimità costituzionale
delle norme degli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289,
"avendo la legge posto in essere una situazione di ingiustificato
privilegio per gli avvocati e procuratori". Con ordinanza del 9 marzo
1965, il Presidente del suddetto Tribunale ha sollevato la questione in
riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, osservando, in
particolare, che l'art. 53, prevedendo l'obbligo per tutti di
concorrere nelle spese pubbliche in ragione della capacità
contributiva, viene implicitamente ad escludere che lo Stato possa
imporre un determinato contributo, da pagarsi non all'orario, ma ad una
Cassa da questo nettamente distinta, avente finalità proprie ed
amministrazione autonoma.
La stessa ordinanza rileva che l'art. 17 della legge 31 luglio
1956, n. 991, affidando al dirigente dell'ufficio di cancelleria di
decidere, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, se un atto
sia ricevibile o meno qualora sorgano contestazioni circa l'obbligo di
applicazione delle marche, viola gli artt. 111, 113 ed, in special
modo, l'art. 102 della Costituzione, in quanto viene a consentire ad un
funzionario amministrativo di paralizzare inoppugnabilmente il corso
della giustizia, dichiarando irricevibile un determinato atto.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30
aprile 1965. Non vi è stata costituzione di parti. È intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
dello Stato.
Con l'atto di intervento del 20 maggio 1965, l'Avvocatura deduce
l'inammissibilità della questione e, nel merito, la infondatezza della
medesima. Sotto il primo profilo, sostiene che difetta, nel caso in
esame, il presupposto della pendenza di un giudizio davanti ad un
organo investito di potestà giurisdizionale; e che il Presidente del
Tribunale non ha esaminato se la proposta opposizione fosse rivolta al
Collegio, oppure al Presidente, essendo evidente che egli non aveva il
potere, nella qualità, di sollevare la questione nel caso in cui
dovesse decidere il Collegio. E, qualora la domanda fosse rivolta al
Presidente, avrebbe dovuto esaminare se a lui sia attribuito un potere
decisorio di giurisdizione, o di amministrazione nella qualità di
superiore gerarchico del cancelliere. Considerato in diritto :
L'eccezione di inammissibilità deve essere accolta perché la
questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata nel
corso di un giudizio.
Il principio fondamentale, secondo il quale la questione di
costituzionalità in via incidentale può essere sollevata soltanto nel
corso di un giudizio, è stato affermato dalla legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1, e dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità è ancora
ribadito da due specifici obblighi imposti dallo stesso art. 23 al
giudice a quo: quello di esaminare se il procedimento principale non
possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale, e quello di sospendere "il
giudizio in corso".
La sussistenza dunque di un procedimento principale condiziona il
promovimento del giudizio di costituzionalità davanti a questa Corte.
Nella fattispecie, non sussiste tale condizione.
Un esposto diretto al Presidente del Tribunale, definito nel
contesto come "ricorso" e contenente la dichiarazione di proporre
opposizione ad un atto ingiuntivo per il pagamento di spese di
giustizia, fra le quali è compreso anche il contributo dovuto alla
Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, non è atto idoneo
ad instaurare un giudizio e dare quindi luogo allo svolgimento di un
procedimento.
Infatti, a termini dell'art. 645 del Codice di procedura civile
richiamato dall'art. 42 delle relative norme di attuazione,
l'opposizione alla ingiunzione di pagamento di spese di giustizia si
propone mediante atto di citazione "davanti all'ufficio giudiziario al
quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto"; decreto che nel
caso in esame è quello che ha reso esecutiva la parcella delle spese
redatta dal cancelliere.
Per di più, il Presidente del Tribunale - al quale era diretto
quell'esposto - non era autorizzato a prendere alcun provvedimento al
riguardo e non era comunque legittimato a sollevare la questione di
legittimità costituzionale per difetto di ogni potere decisorio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e dello art. 17
della legge 31 luglio 1956, n. 991, (modifiche alla legge 8 gennaio
1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa di previdenza e assistenza a
favore degli avvocati e procuratori), questione sollevata con ordinanza
del 9 marzo 1965 del Presidente del Tribunale di Aosta in riferimento
agli artt. 3, 36, 53, 102, 111 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte