Sentenza n. 13/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1971 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett.
a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle
imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1968 dal
pretore di Nardò nel procedimento civile vertente tra Abbaticola
Ernesto e la Banca agricola di Matino, iscritta al n. 32 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 78 del 26 marzo 1969.
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento di opposizione promosso da Abbaticola avv. Ernesto
avverso l'esecuzione mobiliare iniziata dall'Esattoria del Comune di
Nardò sui mobili di arredamento della casa di Saracino Luigi per tasse
e imposte dovute da questo ultimo, l'opponente asseriva di avere
acquistato, attraverso una precedente asta esattoriale a carico del
Saracino stesso, i mobili sottoposti ad esecuzione, e di averglieli
successivamente locati.
Il pretore di Nardò, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1968, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 lett.
a del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte
dirette), osservando che la impugnata norma esclude l'opposizione di
terzo all'esecuzione, quando i mobili esistenti nella casa di
abitazione del contribuente, sui quali si pretenda aver diritto, "
hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico
del medesimo debitore". Tale disposizione, in base alla quale dovrebbe
respingersi l'opposizione nella specie, sarebbe infatti in contrasto
anzitutto con l'art. 113 della Costituzione perché priverebbe di ogni
tutela giurisdizionale il diritto di proprietà del terzo, e ciò
persino nel caso in cui i beni liquidati siano stati sottoposti a
precedente vendita esattoriale senza che il terzo ne abbia avuto
conoscenza ed abbia così potuto premunirsi, evitando l'affidamento
alla stessa persona espropriata dall'esattore.
L'esclusione in esame inoltre si risolverebbe in una vera e propria
privazione del terzo del suo diritto di proprietà senza possibilità
di indennizzo, e per ciò dovrebbe altresì lamentarsi la violazione
dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. D'altra
parte la giurisprudenza della Corte con cui furono a suo tempo definite
questioni analoghe concernenti la legittimità di altre norme del t.u.
in esame, finirebbe col confortare le dette conclusioni, poiché il
rigetto delle questioni stesse sarebbe stato, in sostanza, giustificato
con il riconoscimento che il diritto di proprietà di determinate
categorie di soggetti esclusi dall'opposizione gode pur sempre della
garanzia giurisdizionale ai sensi dell'art. 209, ultimo comma, dello
stesso t.u., oltre che della difesa amministrativa davanti
all'Intendenza di finanza, prevista dall'art. 208 precedente, mentre
nell'attuale fattispecie mancherebbero anche tali garanzie.
Non vi è stata costituzione di parte. Considerato in diritto :
1. - La questione di costituzionalità dell'art. 207 lettera a del
sopracitato testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte
dirette, viene proposta, con l'ordinanza del pretore di Nardò, sotto
duplice profilo. Si assume, in primo luogo, che l'esclusione della
proponibilità di opposizione di terzo "quando i mobili esistenti nella
casa di abitazione del contribuente sui quali si pretende aver diritto,
hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico
del medesimo debitore" verrebbe a privare il terzo della tutela
giurisdizionale, garantita dall'art. 113 della Costituzione: ed in
secondo luogo, si assume che il terzo verrebbe così ad essere posto
nella condizione di subire una espropriazione dei beni di sua
proprietà, senza ricevere alcun indennizzo, in contrasto con l'art. 42
della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 207 lettera a del vigente testo unico sopraindicato (uguale
disposizione trovavasi inserita nel precedente testo unico per effetto
dell'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 242) risulta dettato, come
spiega la relazione ministeriale, dalla finalità di salvaguardare i
diritti dell'Erario, nella riscossione dei tributi, contro possibili
frodi, facili ad attuarsi se all'aggiudicazione, in precedente asta
esattoriale di beni pignorati, facciano seguito, da parte del terzo
aggiudicatario, atti di disposizione dei beni stessi, che consentano al
contribuente esecutato di continuare a possederli nella propria casa di
abitazione.
Perciò occorre che l'aggiudicatario, se vuol salvare a sé quei
beni, li asporti dalla casa del debitore.
Il riferimento alla localizzazione del bene nella casa del
debitore, di cui all'art. 207 lettera a, s'inquadra, sia nel sistema
generale del diritto comune (dove, in materia di privilegi su mobili,
la localizzazione assume rilievo condizionante - artt. 2756-2760,
2761-2764 codice civile - oltre che in materia di opposizione
all'esecuzione da parte della moglie del debitore - art. 622 codice
procedura civile) sia nel sistema del diritto tributario (uguale
posizione è indicata nella lettera b dello stesso art. 207 t.u.).
Le ragioni, particolari e sistematiche, della disposizione
conducono ad escluderne il denunciato contrasto con gli articoli 113 e
42 della Costituzione.
3. - L'art. 113 non è violato perché il diritto a tutela
giurisdizionale contro atti della pubblica Amministrazione non risulta
eluso in conseguenza della prospettata situazione.
Quanto dispone il testo unico attiene alla disciplina sostanziale
del rapporto di imposta. Pertanto (come questa Corte ha ritenuto con
sentenza n. 129 del 1968 in relazione alla lettera b dello stesso art.
207) se, allo scopo di garantire la realizzazione di un credito
fiscale, la legge ha operato sul diritto soggettivo relativo al bene
sottoposto ad esecuzione esattoriale, non può essere invocata, per
contrastarne la legittimità, una tutela giurisdizionale che superi i
limiti posti dal diritto sostanziale.
Nemmeno sussiste alcuna violazione dell'art. 42, secondo e terzo
comma, della Costituzione.
L'ipotesi di una espropriazione per motivi di interesse generale,
accompagnata ad indennizzo, è estranea a quella di una assicurata
sottoposizione del bene ad esecuzione forzata, in relazione al sistema
delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria (sentenze nn.
42 e 93 del 1964).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 207 lettera a del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico
sulle imposte dirette) sollevata con ordinanza del pretore di Nardò
del 18 dicembre 1968 in riferimento agli artt. 113 e 42, secondo e
terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ' -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte