Sentenza n. 13/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 414Codice di procedura civile
- art. 416Codice di procedura civile
- art. 414legge 533/1973
- art. 416legge 533/1973
- art. 418legge 533/1973
- art. 420legge 533/1973
- art. 1legge 533/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 414,
416, 418, 420, commi primo e quinto, e 429, comma terzo, del codice di
procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto
1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanze emesse l'8 marzo 1974 dal pretore di Arcidosso (causa
di lavoro tra Balzani Paola ed altri ed il Calzaturificio Kent), il 16
marzo 1974 dal pretore di Roma (Gaetani Mario c/soc. Simon Rochas), il
20 marzo 1974 dal pretore di Catania (Sambataro Antonio c/soc. SIRET),
il 6 aprile 1974 ed il 1 aprile 1974 dal pretore di Roma (Tudini
Albertino c/Azienda Gerardi e Santellini Gino c/soc. Aerea
Mediterranea), ed il 26 giugno 1974 dal pretore di Rotondella (Vitale
Nicola c/Lunati Pasquale), rispettivamente iscritte ai nn. 165, 185,
226, 299, 300 e 372 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974, n. 153
del 12 giugno 1974, n. 167 del 26 giugno 1974, n. 250 del 25 settembre
1974 e n. 284 del 30 ottobre 1974;
2) ordinanze emesse il 10 maggio 1974 dal pretore di San Severino
Marche (Serloni Giorgio c/soc. SIELPA), il 9 marzo 1974 dal pretore di
Modena (Benetti Silvano c/soc. CEOM), il 26 luglio 1974 dal pretore di
Catania (Baccini Grazia ed altro c/Caffarelli Giuseppe), il 25 luglio
1974 dal pretore di Alba (Ferro Vittorio c/Monte dei Paschi di Siena ed
altro), il 25 settembre 1974 dal tribunale di Udine (Minisini Anna
Maria c/soc. Centro Ricerche Arte Industria), ed il 18 ottobre 1974
dal pretore di Sanremo (De Rosa Persco c/soc. OTAT), rispettivamente
iscritte ai nn. 392, 406, 421, 490, 500 e 508 del registro ordinanze
1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del
30 ottobre 1974, n. 296 del 13 novembre 1974, n. 309 del 27 novembre
1974, n. 14 del 15 gennaio 1975 e n. 21 del 22 gennaio 1975.
Visti gli atti di costituzione della Società Aerea Mediterranea e
del Monte dei Paschi di Siena, nonché gli atti d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Maurizio Marazza, per la soc. Aerea Mediterranea,
l'avv. Valente Simi, per il Monte dei Paschi di Siena, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Disciplinando l'introduzione della lite e la successiva
costituzione in giudizio del convenuto, stabilisce la legge 1973, n.
533, sul nuovo rito del lavoro (rispettivamente):
a) all'art. 414, n. 5, che la domanda (la quale va proposta con
ricorso) "deve contenere" (tra l'altro) "l'indicazione specifica dei
mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare
dei documenti che si offrono in comunicazione";
b) all'art. 416, commi secondo e terzo, che nella memoria (mediante
il cui deposito in cancelleria, almeno dieci giorni prima della
udienza, si costituisce il convenuto) "devono essere proposte a pena di
decadenza le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni
processuali e di merito (che non siano rilevabili di ufficio)" ed
inoltre deve essere presa "posizione in maniera precisa e non limitata
ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a
fondamento della sua domanda" e devono essere proposte "tutte le difese
in fatto ed in diritto ed indicati specificamente, a pena di decadenza,
i mezzi di prova dei quali il convenuto intende avvalersi ed in
particolare i documenti che deve contestualmente depositare".
Confrontando tali due indicate norme (o meglio la disciplina, in
queste contenuta, della posizione processuale, rispettivamente,
dell'attore e del convenuto), varie ordinanze prospettano violazione
dei precetti costituzionali dell'eguaglianza (art. 3) e della difesa
(art. 24) in danno del convenuto.
In premessa, tutti i provvedimenti muovono dalla constatazione che
una (espressa) previsione di decadenza si contiene nell'art. 416 (ove
è ripetuta nei commi secondo e terzo) e non anche nell'art. 414
citato.
Da ciò la questione di costituzionalità (in riferimento ai
parametri menzionati) che si puntualizza, poi, nella denuncia dell'art.
414 o dell'art. 416: secondo che l'accento sia, in particolare, posto
sulla mancata previsione di decadenza anche a carico dell'attore sul
fatto, invece, della comminatoria di tali decadenze "nei confronti del
solo convenuto".
Nel primo senso, l'ordinanza 9 marzo 1974 del pretore di Modena.
Nel secondo senso, le ordinanze 1 aprile 1974 del pretore di Roma;
10 maggio 1974 del pretore di San Severino Marche; 26 luglio 1974 del
pretore di Catania; 18 ottobre 1974 del pretore di Sanremo; nonché 20
marzo 1974 del pretore di Catania (limitatamente al solo comma secondo)
e (limitatamente al comma terzo della norma) 25 settembre 1974 del
giudice del lavoro presso il tribunale di Udine.
Nei giudizi relativi a tutte le ordinanze indicate è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, escludendo la fondatezza
delle sollevate questioni (alla luce anche di una interpretazione delle
norme impugnate, che si coordini con il disposto del successivo art.
420, commi primo e quinto).
2. - La disciplina della posizione dell'attore, nei cui riguardi
sia stata proposta domanda riconvenzionale, viene, poi, in
considerazione nelle ordinanze 9 marzo 1974 del pretore di Modena, già
citata, e in quella 25 luglio 1974 del pretore di Alba.
I provvedimenti indicati muovono dalla identica premessa della non
equiparabilità della posizione dell'attore in riconvenzione a quella
del convenuto e - desumendone, il primo, il corollario che l'attività
defensionale dell'attore, nei cui confronti sia stata proposta domanda
riconvenzionale, si sottragga alle preclusioni stabilite per il
convenuto e, viceversa, il secondo, che la detta attività resti,
invece, subordinata, ex commi primo e quinto dell'art. 420 c.p.c.
modificato, all'esistenza di "gravi motivi", quanto all'emendatio
libelli, e alla impossibilità di precedente indicazione, quanto alla
richiesta di prove - denunziano, in diversa (ed anzi antitetica)
prospettiva, rispettivamente, l'art. 418 c.p.c., per contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto "non prevede l'estensione
all'attore in riconvenzione degli obblighi e preclusioni stabiliti, per
il convenuto, nei commi secondo e terzo del precedente art. 416", e
l'art. 420, commi primo e quinto, citato, per violazione del diritto di
difesa in danno (questa volta) dell'attore.
In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, per contestare la fondatezza delle sollevate questioni.
Nel giudizio relativo all'ordinanza del pretore di Alba si è,
altresì, costituito il convenuto Monte dei Paschi di Siena, eccependo
l'inammissibilità della questione, in quanto la norma denunziata (art.
420) non si riferirebbe all'ipotesi dell'attore chiamato a difendersi
in riconvenzionale (disciplinata, invece, dall'art. 418).
3. - Anche l'art. 429, comma terzo, della legge sul nuovo rito del
lavoro ha formato oggetto di denunzia; in particolare nella parte in
cui prevede a favore del lavoratore l'obbligo del giudice di
"determinare il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione
di valore del credito".
La questione è sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con le ordinanze 1 aprile (già citata), 16 marzo e 6
aprile 1974 del pretore di Roma, sotto il profilo della
(ingiustificata) disparità di trattamento che la norma de qua
determinerebbe rispetto alle altre obbligazioni pecuniarie, non
derivanti da rapporto di lavoro: sia per quanto concerne l'esonero
(nella specie) dell'onus probandi (rispetto al danno), sia per la
decorrenza del diritto alla rivalutazione (anche da data anteriore
all'entrata in vigore della legge 1973, n. 533), sia, infine, per la
liquidabilità ex officio del danno da svalutazione.
Sotto analogo profilo, la questione è proposta anche dal pretore
di Rotondella, con ordinanza 26 giugno 1974, la cui motivazione, in
prevalenza, è accentrata sul punto dell'ingiustificato esonero (del
lavoratore) dalla prova del danno subito per effetto della
svalutazione.
Con l'ordinanza 9 marzo 1974 (in precedenza menzionata) il pretore
di Modena denunzia, invece, la norma (sempre in riferimento all'art. 3
della Costituzione) per la parte in cui non attribuisce analogo
trattamento (anche) al datore di lavoro, per crediti derivanti dallo
stesso rapporto.
Infine, il pretore di Arcidosso prospetta (con ordinanza 8 marzo
1974) violazione, sotto vari profili, del precetto di eguaglianza.
Rileva, infatti, che la trasformazione (a suo avviso attuata
dall'art. 429 denunziato) dei crediti di lavoro (aventi, ab origine,
carattere pecuniario) in "crediti di valore" costituisce una non
giustificata "scelta preferenziale per il lavoratore", risolventesi in
una "situazione di privilegio per il credito di lavoro non ancorata ad
una effettiva diseguaglianza sociale-economica fra le categorie di
lavoratori e dei prestatori di lavoro".
Ed aggiunge che la norma "avrebbe dovuto caso mai distinguere fra
categorie di lavoratori e categorie di imprenditori" (il rapporto fra
grande imprenditore ed operaio non essendo certo eguale a quello fra
piccolo imprenditore dipendente; e così, nell'ambito della categoria
dei prestatori d'opera, non essendo, evidentemente, assimilabile la
posizione sociale ed economica del dirigente a quella del più umile
dei lavoratori). Considerato in diritto :
1. - In quanto tra loro connesse - nelle premesse da cui muovono o
in alcuni profili di svolgimento - le questioni sollevate con le varie
ordinanze in epigrafe, possono esaminarsi congiuntamente, al fine di
decisione con unica sentenza.
2. - Con le varie ordinanze in narrativa indicate - che formalmente
investono l'art. 414 o l''art. 416 od entrambe dette norme del codice
di procedura civile (come modificate dall'art. 1 della legge 1973, n.
533) - questa Corte è investita, innanzi tutto, della questione se sia
costituzionalmente legittima la disciplina della posizione processuale
delle parti (risultante dal coordinamento delle norme predette),
dubitandosi che essa consacri una situazione di disparità e
(conseguentemente) vulneri il diritto di difesa del convenuto: in
quanto - mentre si troverebbe colpita da decadenza la non tempestiva
indicazione, nella memoria di costituzione, delle difese eccezioni e
prove ed il non contestuale deposito di documenti, da parte del
convenuto - analoga sanzione non sarebbe, invece, prevista per quanto
attiene al ricorso introduttivo del giudizio, nel caso in cui manchi la
specificazione delle domande, o la indicazione dei mezzi di prova e in
particolare dei documenti, da parte dell'attore.
La questione - che fa esclusivamente perno sulla comparazione della
lettera degli artt. 414 e 416 citati, dando rilievo alla presenza,
soltanto nella seconda norma, della espressione "a pena di decadenza" -
è priva di fondamento.
La premessa esegetica comune a tutte le ordinanze - che, cioè,
debba desumersi, dalla detta mancanza (nell'art. 414) di una espressa
statuizione di decadenza, la effettiva inesistenza di preclusione per
l'attività defensionale dell'attore (a fronte della diversa disciplina
stabilita, dall'art. 416, per il convenuto) - è, infatti, palesemente
erronea.
La retta interpretazione delle norme consente, invero, di pervenire
alla conclusione che si realizza, invece, nella concreta dialettica del
nuovo processo del lavoro, una perfetta simmetria di posizione tra le
parti.
Tale simmetria - già sottolineata nella Relazione alle Commissioni
riunite della Camera nel corso della V legislatura (ove, con
suggestione di immagine, si contrappone all'obbligo del convenuto di
"vuotare il sacco" fin dal principio, quello analogo dell'attore di
"dire, senza riserva alcuna, fin dall'atto introduttivo tutto ciò che
attiene alla sua difesa e fornire il materiale su cui si basa la
pretesa") - è ancora, tra l'altro, ribadita nella Relazione alla
Commissione Giustizia e Lavoro del Senato nella VI legislatura, venendo
additata come una componente essenziale di quella reciproca
collaborazione che, nello spirito della buona fede processuale
informativo del codice del 1942 (alla cui formulazione originaria si è
inteso riportarsi), condiziona, in pratica, lo svolgimento del nuovo
rito, nei suoi caratteri di concentrazione, immediatezza ed oralità.
La lettura sistematica del dato normativo conferma, del resto,
senza margine alcuno di dubbio, il carattere paritario della disciplina
dell'attività defensionale delle parti.
La stessa sanzione che per il convenuto si trova espressamente
sancita nell'art. 416 deve, invero, ritenersi prevista per l'attore,
sia pure in modo implicito, ma non per questo meno chiaro, in base al
disposto dell'art. 414 n. 5 e dell'art. 420.
Infatti, poiché il comma quinto di questa ultima norma consente al
giudice di ammettere all'udienza di discussione, oltre i mezzi di prova
già proposti, quelli che la parte - e, quindi, anche l'attore - non
poteva proporre prima, ne consegue che, successivamente alla
presentazione del ricorso, non potranno essere ammesse le prove che lo
stesso atto poteva e doveva indicare ai sensi dell'art. 414 ultimo
comma.
Valgono analoghe considerazioni per quanto concerne la
modificabilità delle' domande, eccezioni e conclusioni, che il comma
primo dell'art. 420 cit. subordina, allo stesso modo per l'attore e per
il convenuto, alla ricorrenza di "gravi motivi" da accertarsi dal
giudice.
Le preclusioni sono dunque nel sistema (nel contesto del quale
adempiono alle cennate esigenze di accelerazione e semplificazione
della procedura): e si rivolgono senza discriminazione così all'attore
come al convenuto, con riguardo rispettivamente al ricorso introduttivo
e alla comparsa di risposta, che sono gli unici atti di parte
antecedenti all'udienza di discussione.
Il riferimento espresso alla decadenza nell'art. 416 potrebbe,
quindi, a questo punto, ritenersi superfluo: se non adempisse
all'esigenza (non sfuggita ai primi commentatori della legge) di
ribadire, con la massima incisività, che il contrattacco al ricorso
introduttivo deve essere concentrato ed esaurito nella memoria di
costituzione; sicché il magistrato, conoscendo per tempo e nella loro
integralità le contrapposte linee difensive, possa speditamente
procedere verso l'auspicato obiettivo di un rapido esaurimento del
processo, possibilmente in un'unica udienza di discussione.
Pertanto, dovendo escludersi (contrariamente all'assunto di
partenza delle ordinanze di rinvio) che siano mantenute al solo attore
facoltà processuali precluse al convenuto o che, comunque, sussista
alcuna sostanziale discriminazione nella disciplina delle attività
processuali delle parti, risulta confermata l'infondatezza delle
sollevate questioni di legittimità degli artt. 414 e 416 citati.
3. - Parimenti non consistenti sono, poi, i dubbi prospettati, con
le ordinanze dei pretori di Modena e di Alba, rispettivamente, sulla
legittimità dell'art. 418 del codice di procedura civile, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e per la parte in cui
non prevede che si estendano, all'attore nei cui confronti sia stata
spiegata domanda riconvenzionale, gli obblighi e le preclusioni
stabiliti per il convenuto dal precedente art. 416; e sulla
legittimità dei commi primo e quinto dell'art. 420 cit., per contrasto
con il diritto di difesa (questa volta) dell'attore, nella parte in
cui, relativamente alla riconvenzionale contro di lui proposta,
subordinano la sua attività defensionale alle condizioni stabilite per
l'emendatio e la richiesta di nuove prove in udienza.
Entrambe le questioni muovono - come in narrativa detto - dal
presupposto (da cui, poi, traggono opposti corollari) della non
equiparabilità, quanto alla disciplina delle rispettive attività
difensive, della posizione dell'attore in riconvenzione e di quella del
convenuto.
Tale presupposto non è, però, esatto. Come dalla dottrina
riconosciuto già con riguardo al processo ordinario (anche nell'ambito
del quale manca, come nel nuovo rito del lavoro, una specifica completa
regolamentazione della fattispecie conseguente alla proposizione di
domanda riconvenzionale) si verifica, con riferimento appunto alla
riconvenzionale, un rovesciamento simmetrico della posizione delle
parti, in quanto l'attore assume la veste di convenuto e, viceversa, il
convenuto quella di attore.
Discende da ciò che la disciplina dell'attività difensiva
dell'attore nei riguardi della riconvenzionale, si ricava, per via di
analogia (e nei limiti, ovviamente, delle specifiche modalità che la
fattispecie impone), dalla disciplina relativa all'attività
processuale del convenuto rispetto alla domanda principale.
Con specifico riguardo al rito del lavoro, ciò equivale a dire che
l'attore nei cui confronti sia proposta domanda riconvenzionale ha in
sostanza gli stessi poteri, e correlativamente incorre (quanto al loro
esercizio) nelle stesse preclusioni, che l'art. 416 prevede per il
convenuto.
Con l'unica differenza, sul piano formale, che il termine di
riferimento è, per il convenuto in riconvenzione, non già l'udienza
fissata ex art. 415, bensì la nuova udienza, la cui fissazione deve
essere richiesta contestualmente alla proposizione della
riconvenzionale, in base al peculiare meccanismo apprestato dall'art.
418.
Anche in questo caso, pertanto, la dimostrata erroneità della
premessa (travolgendo le conclusioni che da essa si traggono) conferma
la non fondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale
formulate.
4. - La Corte è, infine, chiamata a decidere della legittimità
costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura
civile, come modificato dalla legge del 1973, per la parte in cui
prevede, a favore del lavoratore, l'obbligo del giudice di "determinare
il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del
credito".
Di tale norma varie ordinanze prospettano - come detto - il
contrasto con l'art. 3 della Costituzione; e ciò sotto vari profili,
attinenti, da un lato, alla ingiustificata disparità di trattamento
dei crediti del lavoratore rispetto in genere agli altri crediti di
carattere pecuniario e in particolare ai crediti del datore di lavoro
nascenti dallo stesso rapporto; dall'altro lato, alla ingiustificata
identità di trattamento (quanto al rilievo dato alla svalutazione) di
tutti i crediti di lavoro senza distinguere la diversa posizione
sociale-economica delle varie categorie di lavoratori (che vanno dal
modesto dipendente all'alto dirigente) e delle varie categorie dei
datori di lavoro (che analogamente vanno dal piccolo artigiano al
grande imprenditore). Osserva innanzi tutto, la Corte che non occorre
prendere posizione sul problema (allo stato ancora dibattuto e di cui
è cenno, in particolare, nell'ordinanza del pretore di Arcidosso), se
la disciplina introdotta dall'art. 429 impugnato abbia "operato una
trasformazione dei crediti del lavoratore aventi (ab origine) carattere
pecuniario in crediti di valore" ovvero si sia limitata ad apportare
delle deroghe in ordine ai presupposti del risarcimento del danno per
inadempimento delle obbligazioni pecuniarie.
Una volta, infatti, che della norma in esame (cui si collega, in
via di integrazione, l'art. 150 disp. attuaz. cod. proc. civ. come
sostituito dall'art. 9 della legge n. 533 del 1973) è chiaro il
contenuto pratico voluto dal legislatore - assicurare cioè al
lavoratore (con riferimento al mancato o ritardato pagamento delle
prestazioni in suo favore alla scadenza e a decorrere da tale momento)
l'adeguamento delle somme dovutegli, in funzione delle variazioni in
aumento degli indici dei prezzi calcolati per la scala mobile - non
assumono, evidentemente, rilievo, sul piano del giudizio di
costituzionalità, le implicazioni dommatiche (quanto all'attuale
inquadramento ed alla astratta classificazione dei crediti del
lavoratore) che l'introdotta disciplina prospetta: di questa
interessando unicamente valutare il contenuto, sotto il profilo della
razionalità o meno della diversificazione dei crediti di lavoro
rispetto agli altri crediti pecuniari.
Ora, proprio tale razionalità, con riferimento alla scelta
legislativa nella specie operata, non può, ad avviso della Corte,
revocarsi in dubbio.
La prima (e, di per sé, già decisiva) giustificazione del
trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro sta, infatti,
nella qualità stessa del credito che trova, nello sfondo, il presidio
e la garanzia (per così dire rafforzata) di più precetti
costituzionali, quali quelli contenuti negli artt. 1, 3 cpv., 4, 34 e
36.
Nel contesto di tale peculiare tutela razionalmente si colloca la
normativa denunziata, apprestando un meccanismo di conservazione del
valore in senso economico delle prestazioni dovute al lavoratore, volto
a preservare (o, comunque, ripristinare) quel "potere di acquisto di
beni reali" che si connette alla retribuzione ed alle indennità di
fine rapporto (costituenti la parte indiscutibilmente prevalente dei
crediti del lavoratore) e nel contempo ad eliminare il vantaggio che
(in precedenza) conseguiva il datore di lavoro col ritardato
adempimento, il quale lo poneva, a fronte del solo rischio del
pagamento degli interessi legali, in condizioni di lucrare gli effetti
della svalutazione monetaria e di disporre delle somme di spettanza del
lavoratore. Il che, in altre parole, equivale a dire che il meccanismo
esaminato non si risolve (ex altero latere) in un depauperamento del
patrimonio del datore di lavoro (soccombente): dal quale viene
recuperato, con manovra sostanzialmente riequilibratrice, quel tanto di
arricchimento conseguito dal datore di lavoro che non ha compensato la
forza di lavoro, il cui frutto ha investito nella propria struttura
organizzativa.
Non va, poi, trascurato l'elemento funzionale concorrente (che si
combina con gli altri sin qui esaminati con carattere di maggiore o
minore prevalenza, a seconda del tipo di rapporto di lavoro
considerato) rappresentato dalla "remora" che la disciplina denunciata
ingenera rispetto - più che a manovre dilatorie nel processo (cui la
stessa attuale strutturazione del rito, improntata a criteri di
accelerazione, contribuisce a porre rimedio) - al fatto stesso del non
puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni destinate ad
assolvere esigenze primarie del lavoratore.
Tale remora basterebbe, di per sé, a giustificare la norma in
esame, ove si consideri che il pagamento tempestivo delle spettanze dei
lavoratori, oltreché all'interesse individuale dei medesimi, risponde
ad un interesse generale della intera collettività e che - proprio con
riguardo alle prestazioni retributive - è stata già sottolineata (v.
sentenza di questa Corte n. 54 del 1967) la legittimità di norme di
tutela risolventisi nella previsione, addirittura, di sanzioni penali
per il caso del mancato o ritardato adempimento.
La ratio stessa della disciplina impugnata ne giustifica la mancata
estensione ai crediti del datore di lavoro, nei riguardi dei quali,
evidentemente, non ricorrono la sottolineata esigenza di garanzia di
bisogni primari e la predetta funzione di riequilibrio economico:
dimodoché, anche sotto tale aspetto, il dubbio di costituzionalità si
rivela non fondato.
Lo stesso è a dire per quanto attiene al profilo (su cui si
sofferma il pretore di Arcidosso) di mancata diversificazione della
disciplina sul punto della svalutazione in rapporto alla posizione -
"non certo di debolezza" - di alcune categorie di prestatori d'opera,
quali, ad esempio, i dirigenti e, correlativamente, alla posizione "non
preminente", in cui si trovano categorie di datori di lavoro, come i
piccoli imprenditori, gli artigiani, etc.
A parte, infatti, che a tale rilievo sarebbe sufficiente opporre
l'esigenza, propria della legislazione per norme generali, di
modellarsi sull'id quod plerumque accidit (onde l'impossibilità di
tener conto delle situazioni limite o, comunque, estreme), gli è che,
in realtà, anche rispetto ai rapporti peculiari sopra cennati non
difettano le ragioni che giustificano l'applicazione del meccanismo ex
art. 429; anche se, nel concreto, queste, poi, si combinano in diversa
misura e intensità : assumendo, ad esempio, nei rispetti di un
dirigente, la funzione di riequilibrio economico, carattere certamente
prevalente rispetto a quella di sostentamento.
Considerazione a parte richiede, infine, il rilievo, contenuto
nelle ordinanze del pretore di Roma, di violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per il trattamento ingiustificatamente più favorevole
riservato ai crediti di lavoro (rispetto agli altri crediti pecuniari),
quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla rivalutazione
da data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973.
Il problema di applicabilità della disciplina dettata dagli artt.
1 (come modificativo dell'art. 429 cod. proc. civ.) e 9 (come
sostitutivo dell'art. 150 disp. attuaz. cod. proc. civ.) della legge
n. 533 del 1973 ai crediti sorti anteriormente alla entrata in vigore
della detta legge non può dirsi univocamente risolto in dottrina e in
giurisprudenza: giacché alla tesi che - pur riconoscendo
l'applicabilità di tale disciplina ai crediti di lavoro maturati
anteriormente alla entrata in vigore della legge (sempreché
l'inadempimento si sia protratto oltre la data predetta) - ritiene che
l'adeguamento debba farsi con riguardo e limitatamente alla
svalutazione successiva, si contrappone la tesi secondo cui
l'adeguamento deve operarsi tenendo conto anche della svalutazione
intervenuta prima della entrata in vigore della legge.
A giudizio della Corte va condivisa la prima delle due esposte
soluzioni, la quale risponde al principio della irretroattività della
legge che (ancorché non sempre costituzionalmente garantito)
costituisce espressione di civiltà giuridica e non risulta, nella
specie, derogato né esplicitamente, né implicitamente.
Deve, infatti, anzitutto escludersi che la retroattività nel senso
sopraindicato discenda dalla disposizione transitoria dell'art. 20,
comma primo, della legge del 1973 citata (che dispone l'applicabilità
delle norme della legge stessa anche "ai giudizi in corso al momento
della sua entrata in vigore"): se non altro perché, - come ha di
recente riconosciuto la stessa Corte di Cassazione, che pur ha aderito
alla prima tesi - la detta disposizione si riferisce alle norme di
natura processuale e non anche alle norme di carattere sostanziale come
quella del comma terzo dell'art. 429.
Né possono condividersi le altre argomentazioni che desumono la
efficacia retroattiva della norma dalla dizione dello stesso art. 429,
là dove questo indica come decorrenza il giorno della "maturazione del
diritto"; dal fatto che la norma, essendo diretta ad ovviare alle
conseguenze del fenomeno della svalutazione (il quale presuppone il
decorso di un non breve periodo di tempo), resterebbe svuotata della
sua ragione d'essere qualora non prendesse in considerazione gli
effetti della svalutazione anteriore alla sua entrata in vigore, una
volta che, ad impedire l'incidenza della svalutazione successiva,
sarebbe bastato il meccanismo complessivo che assicura la rapidità del
processo del lavoro; ed inoltre dalle enunciazioni che sarebbero
contenute nei lavori preparatori.
Infatti, l'espressione "con decorrenza dal giorno della maturazione
del diritto", che si riferisce, non solo alla somma corrispondente alla
diminuzione di valore del credito, ma anche agli interessi legali, è
dettata al fine di determinare il dies a quo indipendentemente da atti
di costituzione in mora (analogamente a quanto prescritto dall'art.
1282 cod. civ. per il decorso degli interessi corrispettivi).
E, nel contesto di tale espressione, il riferimento al giorno della
maturazione del diritto fa parte del contenuto precettivo innovativo
della norma e non rappresenta una disposizione collaterale avente
carattere intertemporale.
Il secondo degli argomenti sopra indicati trascura poi di
considerare che l'intervallo temporale entro cui può verificarsi la
svalutazione del credito non è soltanto costituito dalla durata del
processo ma anche e soprattutto dal periodo di tempo (normalmente)
intercorrente tra la maturazione del diritto e l'inizio del processo.
Infine, per quanto attiene ai lavori preparatori, è da osservare
che - se pure alcuni parlamentari, nei loro interventi (soprattutto nel
corso della legislatura precedente a quella in cui il testo della
disposizione fu approvato) consideravano la norma come retroattiva -,
quando il problema fu discusso ex-professo, un emendamento diretto ad
escludere l'efficacia retroattiva nel senso sopra precisato non venne
accolto proprio in base alla considerazione, espressa dal relatore
Martinazzoli (Senato, VI Legislatura - Commissioni riunite - 29 marzo
1973), che esso era superfluo in quanto la irretroattività già
discendeva dai principi generali.
Dovendosi quindi escludere, per quanto fin qui detto, che risulti,
nella specie, espressamente od implicitamente voluta una deroga al
principio di irretrattività consacrato nell'art. 11 delle preleggi,
resta confermato che, secondo la corretta interpretazione della norma
denunziata, nell'ipotesi di crediti maturati anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge, deve tenersi conto soltanto della
svalutazione posteriore alla data predetta.
Ciò, del resto, risponde pienamente alla applicazione che del
suddetto principio di irretrattività fa l'art. 161 delle disposizioni
di attuazione del codice civile rispetto al decorso degli interessi
corrispettivi, di cui all'art. 1282 cod. civ., sui crediti di somme di
denaro divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore dello stesso
codice; nonché la giurisprudenza, ormai da tempo consolidata, della
Corte di Cassazione sui limiti di applicazione della disposizione
innovativa di cui all'art. 1224 cod. civ. concernente la risarcibilità
del maggior danno dipendente dalla mora, nella ipotesi di inadempimento
verificatosi prima della entrata in vigore dello stesso codice.
Pertanto, anche sotto il profilo della prospettata decorrenza del
diritto alla rivalutazione "anche da data anteriore alla entrata in
vigore della legge 1973, n. 533", la questione di costituzionalità
dell'art. 429, comma terzo, non è fondata, poiché muove da una non
esatta interpretazione della norma denunziata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione:
a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414 e
416 del codice di procedura civile come modificati dall'art. 1 della
legge 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in
epigrafe indicate dei pretori di Modena, Roma, San Severino Marche,
Catania, San Remo e del giudice del lavoro presso il tribunale di
Udine;
b) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 418 e
420, commi primo e quinto, del codice di procedura civile come
modificati dall'art. 1 legge 1973 citata sollevate, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze dei pretori di Modena
ed Alba, di cui in epigrafe;
c) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 429,
comma terzo, del codice di procedura civile come modificato dall'art. 1
della legge 1973 citata, sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dei pretori di Roma,
Arcidosso e Rotondella.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte