Art. 418 c.p.c.
Notificazione della domanda riconvenzionale
[1]Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
[2]Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di cinquanta giorni.
[3]Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui e' stato pronunciato.
[4]Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
[5]Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma e' elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente e' elevato a trentacinque giorni.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva