Sentenza n. 13/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1981 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4,
cod. civ. promosso con ordinanza, emessa il 18 settembre 1979 dal
Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Calvi Corrado e
la s.p.a. Salvarani, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Provvedendo sulla domanda, diretta, con ricorso in data 19 luglio
1979, da Corrado Calvi a conseguire, tra l'altro, la condanna della
Salvarani s.p.a., alle cui dipendenze aveva lavorato, al pagamento, a
suo favore, della complessiva somma di lire 76.548.847 (oltre
rivalutazione monetaria e interessi) per differenze retributive, a vari
titoli maturate, dal 21 maggio 1968 al 16 febbraio 1979, sulla base del
rapporto subordinato tra le parti svoltosi, e sulla eccezione di
maturatasi prescrizione quinquennale, a sensi dell'art. 2948, n. 4,
cod. civ., dei crediti fatti valere dall'attore per differenze
retributive, maturate prima del quinquennio antecedente alla formale
messa in mora, l'adito Pretore di Parma, in funzione di giudice del
lavoro, con ordinanza 18 settembre 1979, comunicata e notificata nei
modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 16
gennaio 1980, e iscritta al n. 817 R.O. 1979, ha giudicato rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art.
2948, n. 4, cod. civ., in riferimento agli artt. 136, comma primo e 36
Cost., perché, successivamente alla pubblicazione della sentenza 10
giugno 1966, n. 63, consentirebbe che la prescrizione quinquennale del
diritto alla retribuzione decorra durante lo svolgimento di rapporti di
lavoro privati soggetti alla applicazione delle leggi 15 luglio 1966,
n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, malgrado il generale "stato di
soggezione" del lavoratore, consistente nel ragionevole timore di
ritorsione da parte del datore di lavoro, che, pur senza giungere al
licenziamento, può assumere le forme più disparate (ipotesi di metus
non prese in considerazione nella sentenza n. 63/1966).
Nessuna delle parti essendosi costituita né avendo spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, la decisione
dell'incidente, a sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, è stata fissata per la camera di consiglio del 13
novembre 1980, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la
relazione. Considerato in diritto :
1. - Il Pretore lamenta che la Corte, prendendo, con pronunce
successive alla sent. n. 63/1966, in considerazione le leggi n.
604/1966 e n. 300/1970 al fine di verificare la conformità ai dettami
costituzionali dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., non abbia tenuto nella
debita considerazione il dispositivo della sent. n. 63/1966, nel quale
è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 2948, n. 4 (e degli
artt. 2955 e 2956, n. 1) cod. civ., limitatamente alla parte in cui
consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra
durante il rapporto di lavoro, fosse oppur no l'inerzia del lavoratore
provocata dalla "situazione psicologica del lavoratore, che può essere
indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per
cui è portato a rinunciarvi per timore del licenziamento"; la mancata
inserzione, nel dispositivo, della frase della motivazione, or ora
riprodotta in virgolato, impedirebbe, dunque, alla Corte di prendere in
considerazione - si ripete - i due successivi corpi di norme.
Con la sent. n. 40/1979, la Corte ha precisato che il rapporto tra
la disciplina normativa, modificata da sentenza di accoglimento della
Corte medesima, e la disciplina successivamente adottata con legge o
atto avente forza di legge (a loro volta non sospettati
d'incostituzionalità) dà vita a vicende di parziale o totale
abrogazione tacita, competente a conoscere delle quali è il giudice
ordinario, non la Corte costituzionale per adire la quale sarebbe
d'uopo muovere dalla premessa, per la verità inconsistente, che la
sentenza di accoglimento della Corte attribuisca alla norma,
parzialmente annullata, autorità superiore al vigore proprio delle
leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge ordinaria. Tale
sentenza è più che sufficiente a negar fondamento alla denuncia, da
giudicarsi infondata e non manifestamente infondata sol perché si sono
assunti a parametri non gli artt. 3 e 36, ma l'art. 136.
2. - Inammissibile per irrilevanza è la seconda questione perché
il giudice a quo non ha speso la benché minima motivazione sulle
misure, diverse dal licenziamento, di cui il lavoratore sarebbe stato
vittima se avesse fatto valere i propri diritti, seppure non è lecito
osservare che soltanto il licenziamento priva il lavoratore del diritto
al salario, garantito dall'art. 36.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art.
2948, n. 4, cod. civ. sollevata in riferimento all'art. 136 Cost. con
l'ordinanza 18 settembre 1979 dal Pretore di Parma;
2. - Dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di
legittimità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sollevata in riferimento
all'art. 36 Cost. con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte