Sentenza n. 13/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/01/1986 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 1123/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazioni delle imposte
sulle successioni e sulle donazioni) e dell'articolo unico legge 20
novembre 1955, n. 1123 (Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a
quelli legittimi in materia fiscale) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1977 dalla Corte d'appello di
Roma nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle
Finanze dello Stato e Marsili Adriana iscritta al n. 415 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 293 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 21 aprile 1978 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato contro
Negri Clementi Maria Sidonia ed altri iscritta al n. 565 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 31 dell'anno 1979.
Visto l'atto di costituzione di Negri Clementi Maria Sidonia
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Franco Salvucci per Negri Clementi e l'Avvocato dello
Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.- Con ordinanza del 28 febbraio 1977, n. 415 r.o. 1977 la Corte
d'appello di Roma sollevava questione incidentale di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
1, ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e in correlazione
dell'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui
dispongono un trattamento fiscale per i discendenti dei figli adottivi
del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, più
sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli
legittimi. Ritiene, infatti, il giudice a quo che tale norma determini
una ingiustificato discriminazione tra discendenti di figli legittimi e
discendenti di figli adottivi con violazione del principio
costituzionale d'eguaglianza. Malgrado il legislatore - osserva la
Corte d'appello - estenda gli effetti dell'adozione ai rapporti
ereditari tra l'adottante ed i discendenti legittimi dei figli
adottivi, riconoscendo a detti discendenti lo stesso diritto di
rappresentazione spettante ai discendenti dei figli legittimi, l'art.
1, ultimo comma, d.lgt. n. 90/1945 stabilisce per i successori chiamati
per rappresentazione un sistema di tassazione in ragione non
dell'immediatezza della loro chiamata, ma del grado dell'eventuale
parentela con il de cuius. Sicché, mentre viene assicurato ai
discendenti dei figli legittimi un determinato trattamento fiscale in
dipendenza della parentela diretta con l'autore della successione,
altrettanto non si verifica per i discendenti dei figli adottivi,
mancando un identico rapporto di parentela.
Identica questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione con
ordinanza del 21 aprile 1978, n. 565 r.o. 1978.
2. - Nel primo giudizio è intervenuta con atto 10 novembre 1977
l'amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, segnalando
in primo luogo che la vertenza, oggetto del giudizio de quo, era stata
definita in base alle norme sul condono in materia tributaria di cui al
d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973,
n. 823), cosicché il giudizio stesso si era estinto, con conseguente
sopravvenuta irrilevanza della questione sollevata. In secondo luogo
l'Avvocatura ricordava che comunque la medesima questione era stata
già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 71 dell'8
aprile 1976.
Nel secondo giudizio è intervenuto invece il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo nello stesso senso
dell'infondatezza e richiamando la citata sentenza della Corte.
3. - Nel secondo procedimento (r.o. n. 565/1978) si sono costituite
altresl' le parti private Maria Sidonia Negri Clementi e Irene Mercedes
Negri Clementi, rappresentate e difese dall'avv. Francesco Salvucci di
Roma, con atto del 21 dicembre 1978, concludendo per la fondatezza
della questione sollevata dalla Corte di cassazione.
Con successive memorie del 25 settembre e del 5 novembre 1985 la
stessa parte privata Maria Sidonia Negri Clementi ha ulteriormente
illustrato la propria tesi a favore della illegittimità costituzionale
della norma impugnata. Considerato in diritto :
1. - L'identità della questione sollevata nei due giudizi ne
consiglia la riunione e la definizione con unica sentenza.
La questione sulla quale la Corte deve pronunciarsi è se
contrastino o meno con l'art. 3 della Costituzione l'art. 1, ultimo
comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e l'articolo unico della legge 20
novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei figli
adottivi del de cuius, che succedano a questo per rappresentazione,
dispongono un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quanto
previsto per i discendenti dei figli legittimi.
In effetti l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale n. 90 del 1945 stabilisce per i successori chiamati per
rappresentazione un sistema di tassazione in ragione non
dell'immediatezza della loro chiamata, ma del grado dell'eventuale
parentela con il de cuius. Cosicché mentre ai discendenti dei figli
legittimi viene assicurato un determinato trattamento fiscale in
dipendenza della parentela diretta con l'autore della successione, ai
discendenti dei figli adottivi viene applicata invece l'aliquota di
imposta prevista per la successione tra estranei, in quanto mancherebbe
un identico rapporto di parentela.
Né vale a superare tale disparità - come si legge nelle ordinanze
di rimessione - l'articolo unico della legge n. 1123 del 1955 che, pur
segnando una tappa significativa nell'equiparazione tra figli legittimi
e adottivi in materia fiscale, ha una portata circoscritta alla
successione da adottante ad adottato e non può quindi trovare
applicazione al di fuori di tale ipotesi. Tale è del resto il diritto
vivente alla luce della giurisprudenza ordinaria.
Ritengono i giudici a quibus che la disparità ora descritta leda
il principio di uguaglianza, discriminando arbitrariamente in materia
fiscale tra discendenti dei figli legittimi e discendenti dei figli
adottivi, quando dal punto di vista del diritto civile tale
discriminazione non ha più luogo.
2. - La questione è fondata.
Rettamente le ordinanze di rimessione, nel valutare l'adeguatezza
delle disposizioni impugnate al parametro costituzionale di riferimento
e quindi al principio di uguaglianza, pongono l'accento sul sistema
normativo che regola l'istituto della successione per rappresentazione,
cogliendo l'antinomia in cui si pone il legislatore nel disciplinare la
materia tributaria in tema di successione - quando essa attenga ai
discendenti dei figli adottivi - in modo contraddittorio rispetto alla
regolamentazione della successione stessa ed alla logica giuridica che
ad essa presiede.
L'art. 468 c.c. infatti chiama alla successione, assieme agli altri
soggetti espressamente indicati, anche i discendenti del figlio
adottivo che non possa o non voglia accettare l'eredità, senza
discriminazione alcuna rispetto ai discendenti del figlio legittimo. La
funzione dell'istituto è quella di tutelare gli interessi della
famiglia del mancato erede o legatario diretto, impedendo che essa
venga privata dei beni del de cuius, solo perché il genitore non ha
potuto o non ha voluto accettarli.
Non può quindi negarsi l'esistenza, ai fini della rappresentazione
ereditaria, di un rapporto civile tra adottante e discendenti
dell'adottato, cui l'ordinamento attribuisce un preciso rilievo,
derivante dall'adozione ed equivalente a quello di parentela.
Se tale è la logica giuridica del sistema, improntato alla tutela
dell'adottato e dei suoi discendenti alla stessa stregua del figlio
legittimo, del tutto arbitraria si rivela la discriminazione introdotta
dal legislatore tributario tra i discendenti del mancato crede-figlio
legittimo e quelli del mancato erede-figlio adottivo, con il sottoporre
il patrimonio ereditato da quest'ultimo ad una tassazione più
sfavorevole, quale quella prevista per gli estranei.
Una volta quindi che la legge civile parifica la tutela successoria
della famiglia del figlio adottivo a quella della famiglia del figlio
legittimo, la mancata estensione di tale parificazione nel diritto
tributario assume il significato di un irragionevole arbitrio, come
tale lesivo del principio di uguaglianza.
Restano Così superati gli argomenti deducibili dall'art. 300 c.c.
che furono posti a base della sentenza di questa Corte n. 71 del 1976
per respingere la medesima questione ora proposta.
Del resto, occorre osservare che la conclusione allora raggiunta è
oggi contrastata dalla giurisprudenza ordinaria, la quale ha ritenuto,
anche alla luce del nuovo clima normativo, che l'esclusione del
rapporto civile derivante dal vincolo di adozione tra l'adottante e la
famiglia dell'adottato riguardi unicamente la famiglia di origine di
quest'ultimo e non anche quella da lui costituita (cfr. le ordinanze di
rimessione della Corte di cassazione e della Corte d'appello di Roma).
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme
impugnate in parte qua.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma,
d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e dell'articolo unico legge 20 novembre
1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi
del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono
un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quello previsto per
i discendenti dei figli legittimi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI - DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte