Sentenza n. 130/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9r.d. 1404/1934
applicata al caso
- art. 45Codice di procedura penale
- art. 46Codice di procedura penale
- art. 9r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
citata
- art. 46r.d. 1404/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9,
secondo comma, del R.D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, e degli artt. 45 e
46 del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1962 dal Pretore di Avellino nel
procedimento penale a carico di Valentino Clelia ed altri, iscritta al
n. 193 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 323 del 29 dicembre 1962;
2) ordinanza emessa il 1 ottobre 1962 dal Pretore di Gallarate nel
procedimento penale a carico di Mastorgio Pietro ed altro, iscritta al
n. 199 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962;
3) ordinanza emessa l'11 dicembre 1962 dalla Corte di assise di
Milano nel procedimento penale a carico di Re Fraschini Enrico ed
altri, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963;
4) ordinanza emessa l'8 novembre 1962 dalla Corte di assise di
appello di Cagliari nel procedimento penale a carico di Loi Paolo ed
altri, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1963 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - I Pretori di Gallarate e di Avellino (ordinanze
rispettivamente del 1 e 30 ottobre 1962) e le Corti di assise di
Cagliari e di Milano (ordinanze rispettivamente dell'8 novembre e
dell'11 dicembre 1962), pronunciando nel corso di procedimenti penali
nei quali erano imputati maggiorenni e minorenni, sollevavano il dubbio
sulla legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del R.D.
L. 20 luglio 1934, n. 1404, che esclude dalla competenza del Tribunale
per i minorenni i procedimenti per reati commessi dai minori degli anni
18 quando vi siano coimputati maggiori, a meno che il Procuratore
generale presso la Corte d'appello, con suo provvedimento
insindacabile, non deliberi che a carico dei coimputati maggiori degli
anni 18 si proceda separatamente.
Veniva rilevato che la determinazione del giudice competente deve
avvenire in forza della legge, senza dipendere da scelte affidate al
potere discrezionale di un organo giudiziario, come avviene in base
alla norma denunciata; in modo che questa contrastava con la norma
dell'art. 25 della Costituzione, secondo l'interpretazione che ad essa
aveva dato questa Corte con la sentenza 3 luglio 1962, n. 88.
Il Pretore di Gallarate osservava che l'illegittimità denunciata
non veniva meno sol perché, in definitiva, essendosi determinata la
competenza del giudice precostituito per i maggiori degli anni 18 nel
caso di coimputati minori, l'esercizio della facoltà concessa al
Procuratore generale presso la Corte d'appello comporta il ritorno del
minore al suo giudice naturale; il principio della rigorosa
predeterminazione della competenza rimane violato, avendo il
legislatore attribuito al giudice, competente per gli imputati
maggiori, poteri giurisdizionali anche per i coimputati minori.
La Corte di assise di Cagliari denunciava altresì l'illegittimità
costituzionale delle norme degli artt. 45 e 46 del Cod. proc. penale,
sulla competenza per connessione.
2. - L'ordinanza del Pretore di Gallarate veniva notificata il 7
novembre 1962 al Pubblico Ministero, l'8 e il 26 novembre successivi
agli imputati, il 9 ottobre 1962 al Presidente del Consiglio dei
Ministri; comunicata il 4 ottobre 1962 ai Presidenti del Senato e della
Camera dei Deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962.
L'ordinanza del Pretore di Avellino veniva notificata al Presidente
del Consiglio dei Ministri il 12 novembre 1962, comunicata ai
Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati il 2 novembre 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29
dicembre 1962.
L'ordinanza della Corte di assise di Cagliari veniva notificata
agli imputati nei giorni 14, 18, 23 e 30 dicembre 1962, al Presidente
del Consiglio dei Ministri il 22 novembre 1962; comunicata ai
Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati il 17 novembre 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2
febbraio 1963.
L'ordinanza della Corte di assise di Milano veniva notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 19 dicembre 1962; comunicata
ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati rispettivamente il
14 e il 15 dicembre 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963.
3. - Nel procedimento promosso dalla Corte di assise di Cagliari è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha rilevato
che:
a) nessuna motivazione della pretesa illegittimità costituzionale
degli artt. 45 e 46 del Cod. proc. penale, è contenuta nell'ordinanza
che ha promosso il giudizio;
b) in sede istruttoria si era provveduto alla riunione dei vari
procedimenti per connessione, che la sentenza di rinvio a giudizio
qualifica soggettiva, e quindi si è fatta applicazione dell'art. 45,
n. 3, del Cod. proc. penale; se mai si ha, nella specie, un errore
commesso dal giudice penale nel raffigurare l'ipotesi come caso di
connessione, non una illegittimità costituzionale dell'art. 45 del
Cod. proc. penale;
c) nei casi di connessione di procedimenti non si è in presenza
di una deroga alla competenza, ma di un diverso criterio normativo per
la determinazione di questa: sussistendo le condizioni richieste dalla
legge, il procedimento principale attrae quello connesso perché il
giudice del primo è quello precostituito dalla legge ed egli non fa
che accertare la sussistenza dei requisiti obbiettivi della
connessione;
d) la regola per cui, nel caso di coimputati maggiori e minori, la
competenza è determinata secondo le regole ordinarie, attua la riserva
di legge diretta alla determinazione del giudice naturale; nella specie
il Procuratore generale presso la Corte d'appello non ha ritenuto di
disporre la separazione dei procedimenti e di nulla ha da lamentarsi il
minore;
e) la prima parte del secondo comma dell'art. 9 citato non
contrasta perciò con l'art. 25, primo comma, della Costituzione; la
legittimità costituzionale della seconda parte potrebbe essere presa
in considerazione solo nella ipotesi in cui della norma medesima si
fosse fatta specifica, positiva applicazione.
4. - All'udienza del 5 giugno 1963 l'avvocato dello Stato ha
sviluppato le deduzioni svolte nell'atto di intervento. Considerato in diritto :
1. - Tutti i procedimenti riguardano l'art. 9 del R.D. 20 luglio
1934, n. 1404; quello cui si riferisce l'ordinanza della Corte di
assise di Cagliari concerne pure gli artt. 45 e 46 del Cod. proc.
penale.
La Corte rileva che le questioni proposte hanno reciproche
attinenze; e perciò ritiene di dover pronunciare sulle medesime una
sola sentenza.
2. - È sprovvista di qualsiasi fondamento la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 45 e 46 del Cod. proc. penale.
Questi regolano la competenza per connessione; e, senza plausibile
motivo, viene sostenuto che, nelle ipotesi previste, la cognizione dei
reati resta sottratta al giudice naturale.
La connessione è un criterio fondamentale di attribuzione della
competenza, perché provvede alla esigenza di evitare che la cognizione
distinta di più processi produca incoerenze di decisioni o
incompletezze di esame.
Le norme denunciate fissano con precisa chiarezza, tanto i casi in
cui è imposto al giudice un processo simultaneo quanto gli effetti
della connessione processuale. In nessuno dei casi regolati è dato al
giudice un potere svincolato da limiti, e pertanto non si versa in quei
casi di determinazione di competenza affidata ad una scelta
insindacabile, ai quali si è riferita la Corte nella sentenza del 3
luglio 1962, n. 88, invocata dai Pretori di Avellino e di Gallarate, e
in quella successiva del 7 giugno 1963, n. 110.
3. - Parimenti infondato è il dubbio sulla legittimità
costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art.
9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, per cui è esclusa la competenza
del Tribunale dei minorenni quando nel procedimento vi siano coimputati
maggiori dei diciotto anni.
È evidente in questa disposizione l'ispirazione alla necessità
del simultaneus processus per il motivo della connessione; onde valgono
anche in argomento le osservazioni prospettate con riferimento agli
artt. 45 e 46 del Cod. proc. penale. Ad attrarre il minore nella
competenza del giudice precostituito per il maggiore degli anni
diciotto ha influito, secondo la ratio della norma, la considerazione
che la speciale composizione del Tribunale dei minorenni rende questo
meno idoneo a giudicare i coimputati maggiori; e questa Corte non può
sindacare siffatto apprezzamento.
Può però rilevare che, in virtù della seconda parte dello stesso
comma dell'articolo suddetto, è con provvedimento insindacabile che il
Procuratore generale presso la Corte di appello decide che si proceda
separatamente a carico del coimputato maggiore dei diciotto anni.
L'ipotesi configura allora una designazione del giudice competente
fatta dopo il sorgere della regiudicanda e contraddice perciò al
dettato dell'art. 25 della Costituzione. Questo contrasto non si
elimina osservando che il provvedimento del Procuratore generale, nella
sostanza, riporta il minore degli anni diciotto alla competenza del
Tribunale dei minorenni: il Procuratore generale non può creare le
ipotesi che permettono di ricollegare il processo a quel Tribunale e
comunque l'insindacabilità del suo provvedimento impedisce non solo di
conoscere quali siano le ragioni che impongono di escludere o di
mantenere ferma la competenza del Tribunale dei minorenni, ma anche di
controllare la congruità di quelle ragioni. Le quali potrebbero
essere contestate anche dall'imputato maggiore degli anni diciotto, per
l'interesse che egli può avere ad affermare o contestare la
connessione della sua posizione con quella del minore.
La Corte deve riconfermare il giudizio, altre volte espresso, per
cui risponde alla volontà della Costituzione che la legge enunci
preventivamente i fatti cui ritiene di dar efficacia determinatrice
della competenza di un giudice diverso da quello competente secondo le
regole generali, e che l'accertamento della sussistenza dei presupposti
legali non sia il frutto di una valutazione non suscettibile di
sindacato.
4. - La Corte giudica che il secondo comma del predetto art. 9 sia
scindibile nelle sue proposizioni, e pertanto che se ne possa
dichiarare la illegittimità limitatamente alla parte che riguarda il
cennato potere del Procuratore generale, salva la nuova disciplina
della materia nei sensi su esposti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti, per la decisione con unica sentenza,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 45 e 46 del Cod. proc. penale, in riferimento all'art. 25
della Costituzione;
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, concernente l'istituzione
e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, nella parte in cui,
fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si dà
facoltà al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare,
con suo provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono
coimputati maggiori e minori dei diciotto anni, si proceda
separatamente a carico dei primi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte