Sentenza n. 130/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio
1950, n. 513, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1965 dalla
Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra di
Robilant Gabriella vedova Barracco e l'Opera per la valorizzazione
della Sila, iscritta al n. 156 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965.
Visti gli atti di costituzione di Barracco Maurizio e dell'Opera
per la valorizzazione della Sila;
udita nell'udienza pubblica del 9 novembre 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per il Barracco, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera Sila.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con citazione dell'11 agosto 1958 la signora Gabriella di Robilant,
in proprio e nella qualità di legale rappresentante del figlio
Maurizio Barracco, conveniva innanzi al Tribunale di Crotone l'Opera
per la valorizzazione della Sila, esponendo che con decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1950, n. 513, era stato approvato
il piano particolareggiato di espropriazione ed era stato ordinato il
trasferimento in proprietà della detta Opera dei terreni del defunto
marito Alfonso Barracco, per una superficie complessiva di ha.
4776.88.33. In tale superficie era compreso un appezzamento di ha.
49.63.48, già occupato dal Ministero dell'aeronautica nel 1942, e
retrocesso al Barracco nel 1948 insieme ad alcune opere ivi costruite
dall'Amministrazione militare, per le quali il Barracco aveva versato
la somma di lire 3.000.000. La di Robilant assumeva che i detti
fabbricati non potevano essere sottoposti all'esproprio, perché,
essendo di natura civile, non potevano considerarsi proprietà terriera
suscettibile di trasformazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 12
maggio 1950, n. 230; deduceva inoltre che, in base ai criteri fissati
dall'art. 7 della legge medesima, i fabbricati stessi restavano
scoperti da corrispettivo. Chiedeva quindi che, previo accertamento in
via incidentale della illegittimità costituzionale del decreto
presidenziale, l'Opera valorizzazione Sila fosse condannata alla
restituzione degli immobili indicati o, in difetto, al risarcimento dei
danni.
La convenuta Opera eccepiva la manifesta infondatezza della
questione, concludendo per l'inammissibilità della domanda, ed in tal
senso decideva il Tribunale adito, con sentenza 11 maggio 1959.
Con atto 24 agosto 1959 la signora di Robilant proponeva appello;
l'Opera valorizzazione Sila resisteva e la Corte di appello di
Catanzaro, dopo aver disposto ed assunto accertamenti, con ordinanza 13
aprile 1965, rimetteva a questa Corte la questione di legittimità
costituzionale del decreto presidenziale 25 luglio 1950, n. 513,
riproposta dagli eredi Barracco sotto il profilo del contrasto con
l'art. 42 della Costituzione. L'ordinanza, premesso che per l'art. 7
della legge Sila l'indennità di espropriazione è commisurata ai
valori definitivamente stabiliti per l'applicazione dell'imposta
straordinaria progressiva sul patrimonio, osserva che la sollevata
questione di legittimità costituzionale non è manifestamente
infondata, in quanto le costruzioni in questione non avrebbero concorso
alla determinazione del reddito dominicale del fondo espropriato, per
essere entrati nel patrimonio del Barracco posteriormente al 28 marzo
1947, data a cui faceva riferimento la legge istitutiva di
quell'imposta. L'ordinanza soggiunge che, anche se si potesse avere
riguardo alla data 15 novembre 1949, il valore delle costruzioni
rimarrebbe egualmente escluso dall'indennità, essendo stato accertato
che a detta epoca esse non erano state utilizzate come istrumenta
fundi, ma lasciate senza una particolare destinazione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Con deduzioni depositate il 18 agosto 1965, si è costituito in
giudizio il signor Maurizio Barracco, in proprio e quale erede dei
genitori Alfonso Barracco e Gabriella di Robilant, rappresentato e
difeso dall'avv. Antonio Sorrentino. Con tali deduzioni si chiede che
la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale del decreto di
esproprio, perché i terreni in contestazione sarebbero insuscettibili
della trasformazione di cui all'art. 2 della legge Sila, e perché,
avendo i fabbricati di cui trattasi natura di immobili urbani, la
valutazione di essi non avrebbe contribuito a formare l'indennizzo, con
violazione anche dell'art. 42 della Costituzione.
L'Opera per la valorizzazione della Sila, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituita in giudizio con
deduzioni 9 luglio 1965. In esse si rileva che i fabbricati in
questione non erano stati censiti a catasto urbano anteriormente al 15
novembre 1949, e non erano stati adibiti ad abitazione né dal Barracco
né dall'Opera Sila. Mancando di una propria autonomia funzionale, nel
calcolo dell'indennità di esproprio non si poteva avere una
valutazione separata di essi. Si chiede pertanto che la questione sia
dichiarata infondata.
In successive deduzioni del 22 ottobre 1966 la difesa del Barracco
ha contrastato le affermazioni dell'Avvocatura, ribadendo le proprie
tesi.
Nella discussione orale i rappresentanti delle parti hanno svolto i
rispettivi argomenti. Considerato in diritto :
L'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro ha prospettato la
questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio 1950, n.
513, sotto il profilo della violazione dell'art. 42 della Costituzione,
in quanto nella specie non sarebbe stato compreso nell'indennizzo il
valore delle costruzioni fatte dall'Amministrazione militare nel
terreno a suo tempo retrocesso al proprietario. Secondo l'assunto
della parte privata, ritenuto non manifestamente infondato dalla Corte
di appello, tali costruzioni non avrebbero avuto carattere rurale e il
loro reddito non sarebbe stato incorporato nel reddito dominicale dei
fondi espropriati.
Ma la questione non ha fondamento.
È circostanza pacifica che le opere di cui trattasi furono
costruite originariamente dall'Amministrazione militare per i suoi
scopi; esse però, com'è detto nell'ordinanza, furono acquistate dal
proprietario, in seguito alla retrocessione, come "migliorie" del
fondo.
Se, di fatto, fino al momento dell'esproprio, non furono utilizzate
per scopi rurali, non di meno, come risulta sempre dall'ordinanza, non
ebbero alcuna diversa destinazione, e pertanto non acquistarono mai il
carattere di immobili urbani, com'è confermato dalla mancata
iscrizione nel catasto urbano.
D'altronde, se errore vi fosse stato nel comprendere quei manufatti
nel piano di esproprio o nella determinazione dei valori dei fondi
espropriati, il proprietario avrebbe potuto far ricorso alla
Commissione censuaria, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950,
n. 230.
Non può, pertanto, ritenersi esistente la dedotta illegittimità
del decreto di esproprio, giacché alla data del 15 novembre 1949, a
cui in base alla predetta legge deve aversi riguardo, i fabbricati in
questione non costituivano dei beni autonomi rispetto ai fondi
espropriati, e non si richiedeva quindi, secondo i criteri già da
questa Corte seguiti in precedenti decisioni, una specifica estimazione
di essi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del D.P.R. 25 luglio 1950, n. 513 (riforma fondiaria), sollevata con
ordinanza 13 aprile 1965 della Corte di appello di Catanzaro, in
riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1966:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte