Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1969 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 574 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1968 dal

pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Guadagnino

Maria, iseritta al n. 256 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

Ritenuto che il pretore di Bologna, con ordinanza del 7 novembre

1968, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art.

574 del Codice penale per la parte in cui circoscrive il reato di

sottrazione di minorenne all'ipotesi di sottrazione al genitore

esercente la patria potestà a norma dell'art. 316 del Codice civile, e

non anche al genitore che non la esercita, assumendo che tale

disciplina urterebbe contro il principio della parità dei coniugi di

cui all'art. 29, secondo comma, della Costituzione;

che nell'ordinanza si profila altresì il contrasto della norma

impugnata con l'art. 3 della Costituzione, in quanto opererebbe un

ingiustificato livellamento di situazioni diverse parificando il

genitore non esercente la patria potestà a tutti gli altri possibili

responsabili del reato estranei alla famiglia;

Considerato che la prima censura coincide con quella già esaminata

e ritenuta infondata da questa Corte con la sentenza n. 54 del 21 marzo

1969;

che anche il lamentato contrasto con l'art. 3 della Costituzione

deve senz'altro escludersi, al lume della ricordata decisione, traendo

essa fondamentalmente origine dalla constatazione che l'oggetto del

reato in esame consiste nella tutela di particolari status personali

che creano poteri e, corrispondentemente, doveri nell'ambito del gruppo

familiare, quale in primo luogo lo status di esercente la patria

potestà, per cui viene meno con tutta evidenza la pretesa

ingiustificatezza del livellamento fra coloro che sono tutti egualmente

estranei alla situazione giuridica tutelata dalla legge;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla predetta decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 574 del Codice penale sollevata in riferimento

agli artt. 29, secondo comma, e 3 della Costituzione, con l'ordinanza

del pretore di Bologna del 7 novembre 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte