Sentenza n. 130/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1972 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
3 luglio 1970 dal pretore di Orvieto nel procedimento di esecuzione
mobiliare vertente tra la società Pilla e Valentini Elio, iscritta al
n. 233 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore
Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di Orvieto, quale giudice dell'esecuzione, ha
denunciato a questa Corte l'art. 538, secondo comma, del codice di
procedura civile, per la parte in cui, per il procedimento di
esecuzione mobiliare, dispone che, nell'asta di secondo incanto delle
cose pignorate, sia ammessa qualsiasi offerta. Secondo il pretore, la
norma contrasta con l'art. 3 della Costituzione, perché crea
disparità di trattamento fra il debitore assoggettato a pignoramento
mobiliare e quello assoggettato a pignoramento immobiliare, dato che
l'art. 591, ultima parte, del codice di procedura civile, in questo
secondo caso, fissa un prezzo minimo per il secondo incanto. La norma
contrasta inoltre con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione,
perché espone il debitore al rischio di perdere i suoi beni senza il
giusto corrispettivo.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16
settembre 1970.
2. - Innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo il Presidente del Consiglio, la ragione della diversità di
disciplina della vendita mobiliare e di quella immobiliare può
rinvenirsi nel più ridotto valore dei beni mobili, ed è temperata dal
particolare sistema che l'art. 539 del codice di procedura civile
stabilisce per gli oggetti di oro e di argento; ma v'è da considerare
inoltre la particolare onerosità del processo esecutivo quando serve a
realizzare modesti crediti.
La possibilità dell'incanto a qualsiasi prezzo consente di
ottenere il prezzo giusto delle cose pignorate; il pericolo paventato
dal pretore attiene alla patologia dell'istituto, e cioè ad anomalie
colpite penalmente.
3. - All'udienza del 9 maggio 1972 il rappresentante
dell'Avvocatura generale dello Stato ha confermato le proprie tesi e
conclusioni. Considerato in diritto :
Nell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile non
v'è quella lesione del principio di uguaglianza che il pretore
denuncia.
Nella vendita mobiliare l'incanto posteriore al primo viene
disposto senza nuova determinazione di un prezzo di base, necessaria
invece nella vendita immobiliare (art. 591, secondo comma), perché è
più ridotto il valore dei beni mobili, cosicché già nel
provvedimento di cui all'art. 535, secondo comma, è determinata una
base di incanto corrispondente alla minima stima. Così essendo, la
fissazione di un altro prezzo irriducibile per le offerte potrebbe
agevolare una nuova diserzione dall'incanto con pregiudizio dello
stesso debitore che verrebbe gravato dell'aumento del costo
dell'esecuzione talora in modo sproporzionato all'entità del debito.
Il giusto prezzo non si raggiunge nemmeno attraverso la ripetizione
dell'incanto senza base fissa, se intervengono turbative; contro le
quali, a parte la vigilanza dell'ufficiale procedente, valgono le
sanzioni apprestate dal codice penale.
Quanto all'altro profilo di illegittimità costituzionale addotto
dal pretore, che cioè il sistema non garantisce al debitore il suo
diritto di proprietà, perché egli rimane esposto al rischio di
perdere i propri beni senza adeguato corrispettivo, è agevole
obiettare che il debitore ha nel suo patrimonio l'importo integrale del
credito per realizzare il quale si è proceduto, e pertanto non può
ritenersi depauperato se i beni pignorati, nell'incanto successivo al
primo, non vengono aggiudicati o vengono aggiudicati ad un prezzo
inferiore alla stima originaria. Per giunta, quando l'asta rimanesse
deserta e non avesse altri beni assoggettabili all'esecuzione, egli
riavrebbe i beni pignorati, pur mantenendo nel suo patrimonio l'importo
del credito rimasto insoddisfatto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, proposta
dal pretore di Orvieto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42,
secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 3 luglio 1970, per la
parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva
mobiliare è ammessa qualsiasi offerta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte