Sentenza n. 130/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12d.P.R. 636/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 3 maggio
1976 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sul ricorso
proposto da Frigento Antonio ed altri contro il Ministero delle
Finanze, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1977.
Visti l'atto di costituzione di Frigento Antonio ed altri e l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Claudio Schwarzenberg, per Frigento Antonio ed altri,
e l'avvocato dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 3 maggio 1976 - nel corso di un giudizio
nel quale alcuni interessati chiedevano l'annullamento di una circolare
ministeriale relativa al compenso da corrispondere ai membri delle
Commissioni tributarie di I e II grado - il TAR per il Lazio,
ritenutane la rilevanza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
12, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in
cui esclude dal diritto ai compensi per la partecipazione alla
decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti delle
Commissioni tributarie di I e II grado che siano impiegati
amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo.
Secondo tale ordinanza la diversità di disciplina introdotta con
la norma denunziata nei confronti dei componenti le Commissioni
tributarie aventi status di dipendenti della pubblica Amministrazione
rispetto ad altre categorie di soggetti ed in particolare dei
magistrati, conseguente alla esclusione per i primi di ogni compenso
per l'identica attività svolta nell'ambito degli stessi collegi della
giurisdizione tributaria, non avrebbe razionale fondamento.
La detta esclusione, in particolare, sarebbe contraria alle norme
di riferimento sopra indicate, stante l'onnicomprensività - in via di
principio - anche nel trattamento economico dei magistrati e la
circostanza che le prestazioni in seno alle Commissioni tributarie non
sono direttamente ed istituzionalmente connesse con la posizione
organica di ciascun pubblico dipendente nell'apparato degli uffici
statali.
Dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti private
chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.
Si è pure costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
deducendo che le due categorie di dipendenti dello Stato messe a
confronto - impiegati amministrativi e magistrati non sono omogenee né
per funzioni, né per stato giuridico, né per trattamento economico.
In particolare il principio della "chiarezza retributiva" attuato per i
magistrati, non coincide con il principio dell'"onnicomprensività"
introdotto per gli impiegati amministrativi e le norme che li
disciplinano sono di contenuto differente.
Ha chiesto, pertanto, che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - il TAR del Lazio ha sottoposto all'esame di questa Corte
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e
35 Cost., dell'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), nella
parte in cui esclude dal diritto ai compensi per la partecipazione alla
decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti delle
Commissioni tributarie di I e II grado che siano impiegati
amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo, per la
disparità di trattamento che ne deriva nei confronti dei magistrati e
per il fatto che le prestazioni in seno alle Commissioni tributarie non
sono istituzionalmente connesse con la posizione del pubblico
dipendente nell'apparato amministrativo dello Stato.
2. - La questione è fondata.
L'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972 esplicitamente
esclude la corresponsione di compensi per la partecipazione ai lavori
delle commissioni tributarie agli impiegati dello Stato che fruiscono
del trattamento onnicomprensivo, partendo ovviamente dal presupposto
che la onnicomprensività abbracci ogni attività che venga posta in
essere dall'impiegato amministrativo nell'ambito della organizzazione
statale.
Senonché, come è riconosciuto dalla giurisprudenza
amministrativa, la onnicomprensività non può razionalmente avere
estensione tale da comprendere ogni e qualsiasi attività che, pure
svolgendosi nel quadro statale, non abbia una connessione o rapporto
oggettivo con la funzione primaria del dipendente statale.
Ciò posto, ad escludere, nella specie, questa connessione è
sufficiente osservare che l'attività delle commissioni tributarie di
cui al citato d.P.R. n. 636, ha natura giurisdizionale(cfr. le
sentenze n. 287/1974 e n. 215/1976 di questa Corte): tale
qualificazione non può non comportare che l'impiegato amministrativo,
a qualsiasi Amministrazione statale appartenga, quando viene inserito
nella organizzazione della giurisdizione tributaria, è chiamato ad
esercitare un'attività qualitativamente ben diversa da quella che è
la sua propria sulla base dell'atto di nomina all'impiego statale e che
lo stipendio che gli è corrisposto in relazione al rapporto d'impiego
non può coprire l'attività che deve essere svolta in seno alle
commissioni tributarie.
Ne consegue, ovviamente, che viene meno il presupposto sulla cui
base il legislatore ha escluso ogni compenso per i componenti delle
commissioni tributarie di I e II grado che siano impiegati statali
soggetti alla onnicomprensività e che la diversità di trattamento
economico esistente fra costoro ed ogni altro componente le dette
commissioni rimane priva di ogni giustificazione. L'art. 12, ultimo
comma, predetto, viola quindi, nella parte suddetta, il disposto
dell'art. 3, primo comma, della Costituzione e va dichiarato
illegittimo sotto tale profilo, restando assorbita la questione
relativa alla violazione dell'art 35 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina
del contenzioso tributario"), nella parte in cui esclude dal diritto ai
compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia
tributaria i componenti delle commissioni tributarie di I e II grado
che siano impiegati amministrativi dello Stato con trattamento
onnicomprensivo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte