Sentenza n. 130/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 482/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della
legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)
promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1976 dal pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Masieri Luciano e Caren S.p.a.
iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giu- dice
relatore Oronzo Reale;
udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di una vertenza di lavoro, avente ad oggetto la
richiesta di Luciano Masieri, dipendente della "Caren - Cartografica
del Reno S.p.a.", di ottenere la declaratoria giudiziale di inefficacia
e nullità del licenziamento intimatogli ai sensi degli artt. 1 e ss.
della legge n. 604 del 1966, giustificato dall'asserita perdita,
pressoché totale, della capacità lavorativa dello stesso Masieri,
conseguente a sopravvenuto aggravamento di una miopia congenita, e tale
da poter determinare pregiudizio alla incolumità del dipendente
stesso, dei compagni di lavoro, oltreché degli impianti, il pretore di
Bologna con ordinanza 7 ottobre 1976 (n. 1 del reg. ord. 1977)
sollevava, su istanza del ricorrente, questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n.
482, nella parte in cui tale norma non prevede che anche il lavoratore
divenuto incapace di svolgere le sue mansioni per invalidità
sopravvenuta nel corso del rapporto di lavoro, o quello già invalido,
ma assunto in via ordinaria, abbiano diritto alle garanzie
procedimentali e sostanziali previste dalla citata norma. Ciò sarebbe
in contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 38, terzo comma, della
Costituzione.
Il giudice a quo osserva che sarebbe "conforme allo spirito della
Costituzione" ed in particolare ai parametri sopraindicati una
normativa che fornisse le stesse forme di tutela anche al lavoratore,
non assunto obbligatoriamente in ragione della disciplina sul
collocamento obbligatorio, che sia colpito da menomazione invalidante
sopravvenuta in costanza di rapporto di lavoro, peraltro instauratosi
nelle forme normali.
Ora, il citato art. 20 della legge n. 482 del 1968, prevede che
l'invalido, collocato obbligatoriamente e che non sia in grado di
svolgere le mansioni in atto commessegli, possa chiedere alla
Commissione Medica Provinciale che sia emesso un giudizio sulla sua
residua capacità lavorativa e che, ove questo sia positivo, venga
emanato un provvedimento che impone al datore di lavoro di adibirlo a
mansioni professionalmente equivalenti e meno pesanti di quelle prima
espletate.
Secondo il giudice a quo una normativa quale quella testé
descritta prescinderebbe del tutto dalle particolari prerogative
riconosciute all'invalido al momento del collocamento obbligatorio, in
quanto risponde alla esigenza di mantenere il posto e di tutelare la
salute di questi, "una volta che sia stato assunto beneficiando della
disciplina della legge n. 482 del 1968".
Tale disciplina pare operare solo a favore di una particolare
categoria di soggetti (quelli avviati obbligatoriamente al lavoro); ma
tale conclusione urta contro l'art. 3 della Costituzione, in quanto ci
si trova di fronte ad una disparità di trattamento di situazioni
giuridiche identiche. Infatti sia nel caso dell'invalido assunto
obbligatoriamente, sia in quello del lavoratore che per sopravvenuta
menomazione non sia più idoneo a svolgere i suoi compiti, sarebbe
"rilevante il fatto oggettivo della sopravvenuta incapacità fisica di
svolgere le mansioni in atto", sicché la particolare tutela accordata
solo all'invalido assunto ex lege n. 482 del 1968 sarebbe
irrazionalmente limitativa.
La stessa esclusione, sempre secondo il giudice a quo, colfiderebbe
altresì con gli altri parametri di cui agli artt. 4, primo comma, 32,
primo comma, e 38, terzo comma, della Costituzione; di tale preteso
contrasto il pretore non fornisce però motivazione specifica.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per
il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto di
intervento si afferma che il problema della rilevanza dell'art. 20
della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sarebbe stato affrontato dal
giudice a quo e si sostiene che tale rilevanza non sussisterebbe, in
quanto, nella specie, è in contestazione un normale rapporto di lavoro
che non può essere ricondotto in alcun modo alla normativa speciale
prevista per gli invalidi che rientrano tra le categorie per cui è
prevista l'assunzione obbligatoria; ne discenderebbe che la
controversia non potrebbe essere risolta alla luce della ricordata
normativa.
Nel merito, si osserva che i benefici della disciplina che regola
il rapporto di lavoro instauratosi in seguito ad assunzione
obbligatoria sono riconosciuti non a tutti gli invalidi, ma ai
"minorati che, oltre ad altri requisiti, siano in possesso di un titolo
che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, ha ritenuto di
individuare nella causale determinante l'invalidità". In tali casi,
l'assunzione obbligatoria è prevista nei confronti di datori di
lavoro, pubblici o privati, singolarmente individuati in base a criteri
e con l'adozione di formalità previste per legge.
È ben diverso il caso che il giudice a quo contrappone a quello
testé descritto, in quanto manca sia l'accertamento preventivo
dell'invalidità, sia l'individuazione del datore di lavoro soggetto
all'obbligo dell'assunzione. Se è possibile procedere all'accertamento
dell'invalidità nel corso del rapporto di lavoro, certo non è
possibile ipotizzare l'individuazione a poste - riori del datore di
lavoro obbligato all'assunzione; ben potrebbe darsi il caso che ci si
trovi di fronte ad un soggetto non obbligato a tale incombente ex lege
n. 482 del 1968, o che abbia già alle sue dipendenze la quota di
invalidi imposta dalla legge. In ogni caso, non sarebbe possibile
stabilire ex post se sia obbligato o meno ad assumere quel determinato
invalido, non essendo stata a suo tempo seguita la speciale procedura
di assunzione.
Nel ribadire che le due situazioni poste a confronto dal pretore
sono diverse e che perciò la proposta questione di costituzionalità
è infondata, si sottolinea che anche per i soggetti che si trovano
nella situazione oggetto del giudizio a quo è prevista qualche forma
di tutela, ravvisabile nelle disposizioni
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per
il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto di
intervento si afferma che il problema della rilevanza dell'art. 20
della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sarebbe stato affrontato dal
giudice a quo e si sostiene che tale rilevanza non sussisterebbe, in
quanto, nella specie, è in contestazione un normale rapporto di lavoro
che non può essere ricondotto in alcun modo alla normativa speciale
prevista per gli invalidi che rientrano tra le categorie per cui è
prevista l'assunzione obbligatoria; ne discenderebbe che la
controversia non potrebbe essere risolta alla luce della ricordata
normativa.
Nel merito, si osserva che i benefici della disciplina che regola
il rapporto di lavoro instauratosi in seguito ad assunzione
obbligatoria sono riconosciuti non a tutti gli invalidi, ma ai
"minorati che, oltre ad altri requisiti, siano in possesso di un titolo
che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, ha ritenuto di
individuare nella causale determinante l'invalidità". In tali casi,
l'assunzione obbligatoria è prevista nei confronti di datori di
lavoro, pubblici o privati, singolarmente individuati in base a criteri
e con l'adozione di formalità previste per legge.
È ben diverso il caso che il giudice a quo contrappone a quello
testé descritto, in quanto manca sia l'accertamento preventivo
dell'invalidità, sia l'individuazione del datore di lavoro soggetto
all'obbligo dell'assunzione. Se è possibile procedere all'accertamento
dell'invalidità nel corso del rapporto di lavoro, certo non è
possibile ipotizzare l'individuazione a posteriori del datore di lavoro
obbligato all'assunzione; ben potrebbe darsi il caso che ci si trovi di
fronte ad un soggetto non obbligato a tale incombente ex lege n. 482
del 1968, o che abbia già alle sue dipendenze la quota di invalidi
imposta dalla legge. In ogni caso, non sarebbe possibile stabilire ex
post se sia obbligato o meno ad assumere quel determinato invalido, non
essendo stata a suo tempo seguita la speciale procedura di assunzione.
Nel ribadire che le due situazioni poste a confronto dal pretore
sono diverse e che perciò la proposta questione di costituzionalità
è infondata, si sottolinea che anche per i soggetti che si trovano
nella situazione oggetto del giudizio a qua è prevista qualche forma
di tutela, ravvisabile nelle disposizioni dell'art. 5 dello statuto dei
lavoratori (legge n. 300 del 1970), che demanda il provvedimento di
licenziamento ad organi pubblici specializzati e, in definitiva, al
controllo del giudice. Considerato in diritto :
1. - L'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private) stabilisce che i mutilati e
invalidi considerati nella legge stessa "possono essere licenziati
quando, a giudizio del Collegio medico di cui all'art. 20, sia
accertata" la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di
invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità
dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti". L'art.
20 della stessa legge dà facoltà all'invalido o al datore di lavoro
di "chiedere che sia accertato che la natura e il grado
dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o
all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli
impianti", con la conseguente esclusione del licenziamento.
L'accertamento delle dette condizioni è demandato ad un collegio
medico secondo le ulteriori disposizioni del citato art. 20.
Giudicando sull'istanza di un dipendente assunto in via ordinaria,
volta ad ottenere una declaratoria giudiziale di inefficacia e nullità
del licenziamento - intimatogli ai sensi dell'art. 1 e seguenti della
legge 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali - per
giusta causa consistente nella "perdita pressoché totale della
capacità lavorativa del ricorrente, derivata da sopravvenuto
aggravamento di una miopia congenita, di natura tale da poter
determinare pregiudizio all'incolumità" del dipendente, dei compagni
di lavoro e degli impianti, il giudice a qua sospetta di illegittimità
costituzionale (per violazione degli artt. 3, 4, 32 e 38 della
Costituzione) il citato art. 20 della legge n. 482 del 1968, nella
parte in cui non prevede che anche il lavoratore assunto in via
ordinaria e successivamente divenuto incapace di svolgere le sue
mansioni, possa avvalersi della procedura prevista nell'art. 20
medesimo al fine di accertare l'inesistenza del pregiudizio alla salute
e all'incolumità del dipendente e dei suoi compagni di lavoro ed alla
sicurezza degli impianti e, quindi - deve intendersi - l'inesistenza
della giusta causa di licenziamento.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, dubita della rilevanza della questione in
quanto riferita all'art. 20 della legge n. 482 del 1968 anziché -
trattandosi di un normale rapporto di lavoro estraneo alla normativa
speciale sulle assunzioni obbligatorie - alla normativa sui
licenziamenti individuali contenuta nella legge n. 604 del 1966. La
Corte ritiene che l'eccezione può essere superata in quanto il giudice
a quo denuncia un limite, a suo avviso ingiustificato, dell'art. 20
della legge n. 482 del 1968 che in ipotesi potrebbe essere eliminato
estendendo la procedura ivi prevista a tutti i casi di licenziamento
per invalidità sopravvenuta, anche se con discutibile scelta della
sedes materiae.
3. - Ma la questione non è fondata.
Non lo è in relazione all'art. 3 perché, come giustamente osserva
l'Avvocatura, ben diversa è la posizione dei lavoratori assunti in via
ordinaria (il cui rapporto di lavoro è protetto dalla legge sui
licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo) da quella dei
lavoratori già minorati nella loro capacità lavorativa, assunti in
virtù della legge n. 482 del 1968, sulle assunzioni obbligatorie.
In primo luogo, costoro possono aspirare all'assunzione non in
ragione della sola minorazione, ma in quanto questa derivi da cause
espressamente indicate nell'art. 1 della legge (e anzi all'assunzione
obbligatoria le categorie descritte nell'art. 8 della legge n. 482 del
1968 hanno diritto indipendentemente da invalidità o minorazioni
proprie).
In secondo luogo, la legge (art. 11) delimita la percentuale,
rispetto al numero totale dei dipendenti, riservata alle assunzioni
obbligatorie alle quali sono tenute le aziende private e gli enti
pubblici. Nessuno dei datori di lavoro è obbligato ad assumere
lavoratori minorati in numero superiore alla detta percentuale.
Pretendere, come fa il giudice a quo, che il lavoratore assunto in
via ordinaria, fruisca, se diventa inabile, dello stesso trattamento
privilegiato disposto dalla legge n. 482 del 1968, significa non
soltanto allargare il beneficio che il legislatore accorda agli
appartenenti a determinate categorie, ma anche imporre al datore di
lavoro di avvalersi di dipendenti dalla ridotta capacità lavorativa
che egli non era tenuto ad assumere e il cui mantenimento nel rapporto
di lavoro o, superando la percentuale stabilita dalla legge,
aggraverebbe l'obbligazione che la stessa legge pone a suo carico,
oppure, coprendo posti riservati alla categoria ammessa a fruire
dell'assunzione obbligatoria, escluderebbe dal beneficio altrettanti
aventi diritto ad esso.
4. - Queste considerazioni, che valgono ad escludere la
legittimità del richiamo al principio di eguaglianza, conducono pure a
negare la pretesa violazione del diritto al lavoro che il giudice a
quo, del resto, denuncia senza alcuna motivazione. La protezione del
posto di lavoro da ingiustificati licenziamenti è in ogni caso
assicurata dalle disposizioni della legge n. 604 del 1966, la quale
stabilisce che "il licenziamento del prestatore di lavoro non può
avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice
civile o per giustificato motivo"(confr. in tal senso sent. n.
90/1984).
E quanto agli artt. 32 e 38, terzo comma, della Costituzione, pure
indicati dal giudice a quo come altri parametri della questione
sollevata, non soltanto la denunzia non è motivata nell'ordinanza, ma
è difficile immaginare come tanto il diritto degli invalidi e minorati
all'educazione ed all'avviamento professionale, quanto il diritto alla
tutela della salute possano intendersi coinvolti nella questione
proposta, una volta che nella specie non trattavasi di avviamento
professionale e che la protezione della salute non imponeva, ma semmai
sconsigliava, che si mantenesse al lavoro un dipendente in ipotesi
esposto a pregiudizio alla sua incolumità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata dal pretore
di Bologna in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 38 della Costituzione
con l'ordinanza di cui in epigrafe (n. 1 del reg. ord. 1977).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte