Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1984 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 20legge 482/1968

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della

legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)

promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1976 dal pretore di Bologna

nel procedimento civile vertente tra Masieri Luciano e Caren S.p.a.

iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giu- dice

relatore Oronzo Reale;

udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di una vertenza di lavoro, avente ad oggetto la

richiesta di Luciano Masieri, dipendente della "Caren - Cartografica

del Reno S.p.a.", di ottenere la declaratoria giudiziale di inefficacia

e nullità del licenziamento intimatogli ai sensi degli artt. 1 e ss.

della legge n. 604 del 1966, giustificato dall'asserita perdita,

pressoché totale, della capacità lavorativa dello stesso Masieri,

conseguente a sopravvenuto aggravamento di una miopia congenita, e tale

da poter determinare pregiudizio alla incolumità del dipendente

stesso, dei compagni di lavoro, oltreché degli impianti, il pretore di

Bologna con ordinanza 7 ottobre 1976 (n. 1 del reg. ord. 1977)

sollevava, su istanza del ricorrente, questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n.

482, nella parte in cui tale norma non prevede che anche il lavoratore

divenuto incapace di svolgere le sue mansioni per invalidità

sopravvenuta nel corso del rapporto di lavoro, o quello già invalido,

ma assunto in via ordinaria, abbiano diritto alle garanzie

procedimentali e sostanziali previste dalla citata norma. Ciò sarebbe

in contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 38, terzo comma, della

Costituzione.

Il giudice a quo osserva che sarebbe "conforme allo spirito della

Costituzione" ed in particolare ai parametri sopraindicati una

normativa che fornisse le stesse forme di tutela anche al lavoratore,

non assunto obbligatoriamente in ragione della disciplina sul

collocamento obbligatorio, che sia colpito da menomazione invalidante

sopravvenuta in costanza di rapporto di lavoro, peraltro instauratosi

nelle forme normali.

Ora, il citato art. 20 della legge n. 482 del 1968, prevede che

l'invalido, collocato obbligatoriamente e che non sia in grado di

svolgere le mansioni in atto commessegli, possa chiedere alla

Commissione Medica Provinciale che sia emesso un giudizio sulla sua

residua capacità lavorativa e che, ove questo sia positivo, venga

emanato un provvedimento che impone al datore di lavoro di adibirlo a

mansioni professionalmente equivalenti e meno pesanti di quelle prima

espletate.

Secondo il giudice a quo una normativa quale quella testé

descritta prescinderebbe del tutto dalle particolari prerogative

riconosciute all'invalido al momento del collocamento obbligatorio, in

quanto risponde alla esigenza di mantenere il posto e di tutelare la

salute di questi, "una volta che sia stato assunto beneficiando della

disciplina della legge n. 482 del 1968".

Tale disciplina pare operare solo a favore di una particolare

categoria di soggetti (quelli avviati obbligatoriamente al lavoro); ma

tale conclusione urta contro l'art. 3 della Costituzione, in quanto ci

si trova di fronte ad una disparità di trattamento di situazioni

giuridiche identiche. Infatti sia nel caso dell'invalido assunto

obbligatoriamente, sia in quello del lavoratore che per sopravvenuta

menomazione non sia più idoneo a svolgere i suoi compiti, sarebbe

"rilevante il fatto oggettivo della sopravvenuta incapacità fisica di

svolgere le mansioni in atto", sicché la particolare tutela accordata

solo all'invalido assunto ex lege n. 482 del 1968 sarebbe

irrazionalmente limitativa.

La stessa esclusione, sempre secondo il giudice a quo, colfiderebbe

altresì con gli altri parametri di cui agli artt. 4, primo comma, 32,

primo comma, e 38, terzo comma, della Costituzione; di tale preteso

contrasto il pretore non fornisce però motivazione specifica.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per

il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto di

intervento si afferma che il problema della rilevanza dell'art. 20

della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sarebbe stato affrontato dal

giudice a quo e si sostiene che tale rilevanza non sussisterebbe, in

quanto, nella specie, è in contestazione un normale rapporto di lavoro

che non può essere ricondotto in alcun modo alla normativa speciale

prevista per gli invalidi che rientrano tra le categorie per cui è

prevista l'assunzione obbligatoria; ne discenderebbe che la

controversia non potrebbe essere risolta alla luce della ricordata

normativa.

Nel merito, si osserva che i benefici della disciplina che regola

il rapporto di lavoro instauratosi in seguito ad assunzione

obbligatoria sono riconosciuti non a tutti gli invalidi, ma ai

"minorati che, oltre ad altri requisiti, siano in possesso di un titolo

che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, ha ritenuto di

individuare nella causale determinante l'invalidità". In tali casi,

l'assunzione obbligatoria è prevista nei confronti di datori di

lavoro, pubblici o privati, singolarmente individuati in base a criteri

e con l'adozione di formalità previste per legge.

È ben diverso il caso che il giudice a quo contrappone a quello

testé descritto, in quanto manca sia l'accertamento preventivo

dell'invalidità, sia l'individuazione del datore di lavoro soggetto

all'obbligo dell'assunzione. Se è possibile procedere all'accertamento

dell'invalidità nel corso del rapporto di lavoro, certo non è

possibile ipotizzare l'individuazione a poste - riori del datore di

lavoro obbligato all'assunzione; ben potrebbe darsi il caso che ci si

trovi di fronte ad un soggetto non obbligato a tale incombente ex lege

n. 482 del 1968, o che abbia già alle sue dipendenze la quota di

invalidi imposta dalla legge. In ogni caso, non sarebbe possibile

stabilire ex post se sia obbligato o meno ad assumere quel determinato

invalido, non essendo stata a suo tempo seguita la speciale procedura

di assunzione.

Nel ribadire che le due situazioni poste a confronto dal pretore

sono diverse e che perciò la proposta questione di costituzionalità

è infondata, si sottolinea che anche per i soggetti che si trovano

nella situazione oggetto del giudizio a quo è prevista qualche forma

di tutela, ravvisabile nelle disposizioni

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per

il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto di

intervento si afferma che il problema della rilevanza dell'art. 20

della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sarebbe stato affrontato dal

giudice a quo e si sostiene che tale rilevanza non sussisterebbe, in

quanto, nella specie, è in contestazione un normale rapporto di lavoro

che non può essere ricondotto in alcun modo alla normativa speciale

prevista per gli invalidi che rientrano tra le categorie per cui è

prevista l'assunzione obbligatoria; ne discenderebbe che la

controversia non potrebbe essere risolta alla luce della ricordata

normativa.

Nel merito, si osserva che i benefici della disciplina che regola

il rapporto di lavoro instauratosi in seguito ad assunzione

obbligatoria sono riconosciuti non a tutti gli invalidi, ma ai

"minorati che, oltre ad altri requisiti, siano in possesso di un titolo

che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, ha ritenuto di

individuare nella causale determinante l'invalidità". In tali casi,

l'assunzione obbligatoria è prevista nei confronti di datori di

lavoro, pubblici o privati, singolarmente individuati in base a criteri

e con l'adozione di formalità previste per legge.

È ben diverso il caso che il giudice a quo contrappone a quello

testé descritto, in quanto manca sia l'accertamento preventivo

dell'invalidità, sia l'individuazione del datore di lavoro soggetto

all'obbligo dell'assunzione. Se è possibile procedere all'accertamento

dell'invalidità nel corso del rapporto di lavoro, certo non è

possibile ipotizzare l'individuazione a posteriori del datore di lavoro

obbligato all'assunzione; ben potrebbe darsi il caso che ci si trovi di

fronte ad un soggetto non obbligato a tale incombente ex lege n. 482

del 1968, o che abbia già alle sue dipendenze la quota di invalidi

imposta dalla legge. In ogni caso, non sarebbe possibile stabilire ex

post se sia obbligato o meno ad assumere quel determinato invalido, non

essendo stata a suo tempo seguita la speciale procedura di assunzione.

Nel ribadire che le due situazioni poste a confronto dal pretore

sono diverse e che perciò la proposta questione di costituzionalità

è infondata, si sottolinea che anche per i soggetti che si trovano

nella situazione oggetto del giudizio a qua è prevista qualche forma

di tutela, ravvisabile nelle disposizioni dell'art. 5 dello statuto dei

lavoratori (legge n. 300 del 1970), che demanda il provvedimento di

licenziamento ad organi pubblici specializzati e, in definitiva, al

controllo del giudice. Considerato in diritto :

1. - L'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina

generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche

amministrazioni e le aziende private) stabilisce che i mutilati e

invalidi considerati nella legge stessa "possono essere licenziati

quando, a giudizio del Collegio medico di cui all'art. 20, sia

accertata" la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di

invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità

dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti". L'art.

20 della stessa legge dà facoltà all'invalido o al datore di lavoro

di "chiedere che sia accertato che la natura e il grado

dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o

all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli

impianti", con la conseguente esclusione del licenziamento.

L'accertamento delle dette condizioni è demandato ad un collegio

medico secondo le ulteriori disposizioni del citato art. 20.

Giudicando sull'istanza di un dipendente assunto in via ordinaria,

volta ad ottenere una declaratoria giudiziale di inefficacia e nullità

del licenziamento - intimatogli ai sensi dell'art. 1 e seguenti della

legge 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali - per

giusta causa consistente nella "perdita pressoché totale della

capacità lavorativa del ricorrente, derivata da sopravvenuto

aggravamento di una miopia congenita, di natura tale da poter

determinare pregiudizio all'incolumità" del dipendente, dei compagni

di lavoro e degli impianti, il giudice a qua sospetta di illegittimità

costituzionale (per violazione degli artt. 3, 4, 32 e 38 della

Costituzione) il citato art. 20 della legge n. 482 del 1968, nella

parte in cui non prevede che anche il lavoratore assunto in via

ordinaria e successivamente divenuto incapace di svolgere le sue

mansioni, possa avvalersi della procedura prevista nell'art. 20

medesimo al fine di accertare l'inesistenza del pregiudizio alla salute

e all'incolumità del dipendente e dei suoi compagni di lavoro ed alla

sicurezza degli impianti e, quindi - deve intendersi - l'inesistenza

della giusta causa di licenziamento.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, dubita della rilevanza della questione in

quanto riferita all'art. 20 della legge n. 482 del 1968 anziché -

trattandosi di un normale rapporto di lavoro estraneo alla normativa

speciale sulle assunzioni obbligatorie - alla normativa sui

licenziamenti individuali contenuta nella legge n. 604 del 1966. La

Corte ritiene che l'eccezione può essere superata in quanto il giudice

a quo denuncia un limite, a suo avviso ingiustificato, dell'art. 20

della legge n. 482 del 1968 che in ipotesi potrebbe essere eliminato

estendendo la procedura ivi prevista a tutti i casi di licenziamento

per invalidità sopravvenuta, anche se con discutibile scelta della

sedes materiae.

3. - Ma la questione non è fondata.

Non lo è in relazione all'art. 3 perché, come giustamente osserva

l'Avvocatura, ben diversa è la posizione dei lavoratori assunti in via

ordinaria (il cui rapporto di lavoro è protetto dalla legge sui

licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo) da quella dei

lavoratori già minorati nella loro capacità lavorativa, assunti in

virtù della legge n. 482 del 1968, sulle assunzioni obbligatorie.

In primo luogo, costoro possono aspirare all'assunzione non in

ragione della sola minorazione, ma in quanto questa derivi da cause

espressamente indicate nell'art. 1 della legge (e anzi all'assunzione

obbligatoria le categorie descritte nell'art. 8 della legge n. 482 del

1968 hanno diritto indipendentemente da invalidità o minorazioni

proprie).

In secondo luogo, la legge (art. 11) delimita la percentuale,

rispetto al numero totale dei dipendenti, riservata alle assunzioni

obbligatorie alle quali sono tenute le aziende private e gli enti

pubblici. Nessuno dei datori di lavoro è obbligato ad assumere

lavoratori minorati in numero superiore alla detta percentuale.

Pretendere, come fa il giudice a quo, che il lavoratore assunto in

via ordinaria, fruisca, se diventa inabile, dello stesso trattamento

privilegiato disposto dalla legge n. 482 del 1968, significa non

soltanto allargare il beneficio che il legislatore accorda agli

appartenenti a determinate categorie, ma anche imporre al datore di

lavoro di avvalersi di dipendenti dalla ridotta capacità lavorativa

che egli non era tenuto ad assumere e il cui mantenimento nel rapporto

di lavoro o, superando la percentuale stabilita dalla legge,

aggraverebbe l'obbligazione che la stessa legge pone a suo carico,

oppure, coprendo posti riservati alla categoria ammessa a fruire

dell'assunzione obbligatoria, escluderebbe dal beneficio altrettanti

aventi diritto ad esso.

4. - Queste considerazioni, che valgono ad escludere la

legittimità del richiamo al principio di eguaglianza, conducono pure a

negare la pretesa violazione del diritto al lavoro che il giudice a

quo, del resto, denuncia senza alcuna motivazione. La protezione del

posto di lavoro da ingiustificati licenziamenti è in ogni caso

assicurata dalle disposizioni della legge n. 604 del 1966, la quale

stabilisce che "il licenziamento del prestatore di lavoro non può

avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice

civile o per giustificato motivo"(confr. in tal senso sent. n.

90/1984).

E quanto agli artt. 32 e 38, terzo comma, della Costituzione, pure

indicati dal giudice a quo come altri parametri della questione

sollevata, non soltanto la denunzia non è motivata nell'ordinanza, ma

è difficile immaginare come tanto il diritto degli invalidi e minorati

all'educazione ed all'avviamento professionale, quanto il diritto alla

tutela della salute possano intendersi coinvolti nella questione

proposta, una volta che nella specie non trattavasi di avviamento

professionale e che la protezione della salute non imponeva, ma semmai

sconsigliava, che si mantenesse al lavoro un dipendente in ipotesi

esposto a pregiudizio alla sua incolumità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata dal pretore

di Bologna in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 38 della Costituzione

con l'ordinanza di cui in epigrafe (n. 1 del reg. ord. 1977).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte