Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847

(Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la

procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300),

e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),

promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1996 dal pretore di

Brescia sul ricorso proposto dalla FIOM-CGIL nei confronti della Ghio

S.p.a., iscritta al n. 1208 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie

speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione della FIOM-CGIL nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avv. Sergio Vacirca per la FIOM-CGIL e l'Avvocato dello

Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento per la repressione di

condotta antisindacale promosso dalla FIOM-CGIL di Brescia nei

confronti della Soc. Ghio S.p.a., il pretore di Brescia, con

ordinanza del 21 giugno 1996 (r.o. n. 1208 del 1996), ha sollevato

questione di legittimità:

a) dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n.

300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,

della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla legge 8

novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto

1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20

maggio 1970, n. 300), per contrasto con gli artt. 25, secondo comma,

3 e 24, primo comma, della Costituzione;

b) dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale), limitatamente alla parte in cui prevede che "il

giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla

risoluzione della questione di legittimità costituzionale", per

contrasto con gli artt. 134, 101, 104, primo comma, e 111 della

Costituzione;

c) dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "nelle parti

che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di

legittimità costituzionale", per contrasto con l'art. 137, primo

comma, della Costituzione;

che, quanto alla questione relativa all'art. 28, secondo comma,

della legge n. 300 del 1970, il rimettente assume che l'espressa

negazione della revocabilità - in sede di giudizio opposizione e

sino alla sentenza che definisce tale ultimo giudizio -

dell'efficacia esecutiva del decreto pretorile, emesso ai sensi del

predetto art. 28, consentirebbe ad una norma penale, quale quella

prevista dal quarto comma del medesimo art. 28, di esplicare effetti

di carattere "ultrattivo", anche laddove soggetta a giudizio di

legittimità, "con conseguente sua incertezza", così da comportare

la violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

che, inoltre, la norma impugnata violerebbe l'art. 3 della

Costituzione, per l'"irrazionale ed irragionevole" mancata previsione

di un automatico effetto sospensivo dell'efficacia del decreto dalla

data dell'opposizione sino all'accertamento definitivo con sentenza

passata in giudicato sulla sussistenza del comportamento

antisindacale e, dunque, in ordine alla legittimità del precetto

penale di cui al citato quarto comma dell'art. 28, da intendersi

quale "norma penale in bianco";

che, sempre ad avviso del giudice a quo, la disposizione

denunciata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 24, primo comma,

della Costituzione, per l'effetto dissuassivo che la "minaccia di

sanzione penale a carico del datore di lavoro", in presenza del

divieto di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, esplica

in ordine all'esercizio del diritto a proporre opposizione, essendo

quest'ultimo giudizio soggetto a tempi "immensamente più lunghi

rispetto a quelli, se non istantanei, quanto meno rapidissimi" del

procedimento ex art. 28, con concreto rischio per il datore di

lavoro ottemperante al decreto pretorile di non poter attingere a

nessun reale vantaggio dal giudizio di opposizione;

che, per quanto concerne la questione avente per oggetto l'art.

23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, il vulnus portato

all'art. 134 della Costituzione ed all'art. 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 si sostanzierebbe, ad avviso del

giudice a quo, nell'aver previsto, per la proposizione delle

questioni di costituzionalità, la necessità che il giudizio non

possa essere definito indipendentemente dalla loro risoluzione, sì

da rendere "in tal modo irrilevanti e, perciò, inammissibili tutte

le altre questioni di legittimità costituzionale l'oggetto delle

quali sia solo concorrente nella decisione della causa";

che, inoltre, sarebbero violati gli artt. 101, 104, primo comma,

e 111 della Costituzione, per la "riduzione e compressione

dell'autonomia ed indipendenza del giudice" che la disposizione

censurata viene a determinare, nell'impedire al medesimo "di valutare

tutte le possibili soluzioni giuridiche per la decisione dei

processi", sottraendo, così, alla motivazione delle sentenze

"ragioni ulteriori di potenziale accoglimento o rigetto della

domanda", con grave danno per l'amministrazione della giustizia;

che, infine, il predetto art. 23, "nelle parti che stabiliscono

condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità

costituzionale", sarebbe in contrasto con l'art. 137, primo comma,

della Costituzione, perché, limitando l'accesso al giudizio di

costituzionalità, tramite "confini" non istituiti dal "sistema

costituzionale", comporta una "palese violazione della riserva di

legge costituzionale", prevista dal predetto art. 137;

che, nel giudizio, si è costituita la FIOM-CGIL di Brescia,

concludendo per una declaratoria di infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 e

di inammissibilità per difetto di rilevanza o, comunque, di

infondatezza di quella relativa all'art. 28, secondo comma, della

legge n. 300 del 1970;

che ha, altresì, spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per

sentir, del pari, dichiarare manifestamente infondata la questione

relativa all'art. 23 della legge n. 87 del 1953 e inammissibile o,

comunque, manifestamente infondata, quella sollevata in relazione

all'art. 28, secondo comma, della legge n. 300 del 1970.

Considerato che risulta logicamente pregiudiziale la delibazione

delle questioni sollevate in relazione all'art. 23 della legge 11

marzo 1953, n. 87, atteso che con le medesime si intende, in

definitiva, censurare il sistema stesso che presiede alla corretta

proposizione di ogni questione di costituzionalità in via

incidentale;

che, in proposito, questa Corte ha già affermato (v., in

particolare, sentenza n. 88 del 1986) che la legge n. 87 del 1953

costituisce integrazione e svolgimento delle leggi costituzionali 9

febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale

e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale) e 11

marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la

Corte costituzionale) e che, in particolare, il censurato art. 23

viene ad uniformarsi all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del

1948, secondo cui la questione di legittimità costituzionale può

essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso

di un giudizio", da ciò desumendo l'evidente esclusione della

facoltà di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso (v.,

in particolare, ordinanze nn. 225 del 1982 e 130 del 1971, entrambe

dichiarative della manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23 in esame);

che, pertanto, non emergendo, dall'ordinanza del pretore di

Brescia, ragioni ed argomenti conferenti o, comunque, validi per

discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte, in ordine

al coerente rapporto sistematico che intercorre tra Carta

costituzionale, leggi costituzionali e legge ordinaria (v. sentenza

n. 111 del 1963), le questioni sollevate dal rimettente sull'art. 23

della legge n. 87 del 1953 vanno dichiarate manifestamente infondate;

che, per quanto attiene all'art. 28, secondo comma, della legge

n. 300 del 1970, è sufficiente evidenziare che le censure del

rimettente potrebbero assumere concreto rilievo, nel giudizio

principale, unicamente in presenza di decisione favorevole per il

sindacato ricorrente e, dunque, di emissione del decreto cui accede

ex lege la provvisoria ed immediata esecutività, provvedimento che,

come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, non è stato

ancora adottato dal giudice a quo non essendo, peraltro, nelle sue

intenzioni "rendere noto il proprio convincimento, né anticipare la

decisione";

che, al tempo stesso, nell'ipotesi di una pronuncia favorevole al

sindacato ricorrente, la delibazione sugli aspetti attinenti alla

esecutorietà provvisoria del decreto non potrebbe che appartenere al

giudice eventualmente investito della opposizione sul provvedimento

medesimo;

che, pertanto, non è dato ravvisare il requisito della rilevanza

in una questione di costituzionalità che si appalesa prematura, dal

momento che ha ad oggetto una disposizione che concerne una ipotetica

fase processuale ulteriore (ex plurimis v. sentenza n. 336 del 1995

ed ordinanza n. 394 del 1987), venendo così a riguardare una futura

eventualità (ex plurimis, v. ordinanze n. 337 del 1994 e n. 318 del

1991, nonché sentenza n. 155 del 1994);

che, quindi, la questione stessa va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento

della Corte costituzionale), sollevata, in riferimento agli artt.

134, 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione, dal pretore di

Brescia con

l'ordinanza in epigrafe indicata;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del predetto art. 23 della legge 11 marzo

1953, n. 87, sollevata, in riferimento all'art. 137, primo comma,

della Costituzione, dal medesimo pretore di Brescia con l'ordinanza

in epigrafe indicata;

c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge

20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità

dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale

nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla

legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11

agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della

legge 20 maggio 1970, n. 300), sollevata, in riferimento agli artt.

25, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dal

predetto pretore con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte