Sentenza n. 130/2000
Altra decisione · depositata il 10/05/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3,
della legge della Regione Siciliana, approvata il 24 dicembre 1998,
recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali
AZASI, EMS, ESPI", promosso con ricorso del Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana, notificato il 2 gennaio 1999, depositato in
Cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi
1999;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (r. ric.
n. 1 del 1999), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
ha sollevato in via principale questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 7
della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il
24 dicembre 1998 (Soppressione e liquidazione degli enti economici
regionali AZASI, EMS, ESPI), per violazione degli artt. 3, 38 e 97
della Costituzione.
La normativa impugnata, si osserva nel ricorso, persegue la
finalità di eliminare il contenzioso pendente innanzi all'autorità
giudiziaria instaurato nei confronti di ex dipendenti EMS per il
recupero di somme indebitamente erogate, relative alla indennità una
tantum di cui al comma 1 dello stesso art. 7, percepita da detti ex
dipendenti, che, in epoca successiva al percepimento, avevano
richiesto ed ottenuto dall'I.N.P.S. un trattamento pensionistico di
anzianità o di vecchiaia. In particolare, il comma 2 dell'art. 7
prevede, in contrasto con le decisioni al riguardo emesse dal giudice
del lavoro, la cumulabilità della citata indennità una tantum con
il successivo trattamento previdenziale di anzianità o di vecchiaia,
mentre il comma 3 dispone che la previsione contenuta nell'art. 9,
primo comma, della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46 - che
disciplina i criteri di applicazione delle opzioni per il diritto ad
usufruire della indennità - deve intendersi nel senso che si
prescinde dalla posizione contributiva dell'interessato ai fini del
raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, fermi
restando i requisiti dei 60 anni di età e del limite dei dieci anni
previsto dalla stessa legge.
Rileva il ricorrente che è principio generale dell'ordinamento
che misure assistenziali disposte in favore dei lavoratori, quale
incentivo all'anticipato abbandono dell'attività lavorativa per
agevolare processi di riconversione industriale, cessino al momento
del conseguimento del diritto alla pensione, mentre l'avere previsto,
a distanza di anni, la cumulabilità dell'indennità con il
successivo trattamento previdenziale, in presenza di un uniforme
orientamento giurisprudenziale in senso contrario, assumerebbe, da
una parte, il carattere di un'elargizione non giustificata, che
snatura le finalità dell'istituto stesso, dall'altro, di sanatoria
non sorretta da alcun interesse pubblico preminente. Sanatoria che,
peraltro, non troverebbe fondamento nella finalità di agevolare la
liquidazione degli enti economici, in quanto dalla definizione,
finora positiva per l'amministrazione, dei giudizi in corso potrebbe
derivare un cospicuo vantaggio economico.
2. - Con memoria depositata nell'imminenza della udienza,
l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente
della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge
20 gennaio 1999, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 4 del 23 gennaio 1999) omettendo la previsione
di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 impugnati, con conseguente
cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3
dell'art. 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
il 24 dicembre 1998 (Soppressione e liquidazione degli enti economici
regionali AZASI, EMS, ESPI).
La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di
promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione
Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge
regionale 20 gennaio 1999, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 4 del 23 gennaio 1999).
L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al
testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente
la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia,
privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v.,
da ultimo, sentenza n. 6 del 2000).
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del
contendere del presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte