Sentenza n. 131/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1970 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 116r.d. 1736/1933
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D.
21 dicembre 1933, n. 1736 (recante disposizioni sull'assegno bancario
e circolare), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1969 dal
pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Amadei Paolo,
iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1970 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Paolo Amadei,
imputato del delitto di cui all'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n.
1736, per avere emesso tre assegni a vuoto, il pretore di Bologna,
rilevato che nel decreto di citazione a giudizio, in conformità alla
giurisprudenza della Cassazione, i fatti incriminati erano stati
raffigurati come una "ipotesi grave", senz'altra specificazione, con
ordinanza del 22 gennaio 1969, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'inciso "e nei casi più gravi anche con la
reclusione sino a sei mesi", contenuto nel primo comma del citato art.
116, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma,
della Costituzione.
Il pretore osserva che l'accennato indirizzo giurisprudenziale,
rimasto immutato anche dopo il contrario avviso di alcuni giudici di
merito, non solo consentirebbe di contestare la detta aggravante con
la semplice ed equivoca ripetizione della formula legislativa,
ritenuta, di per sé, idonea a rappresentare, come causa di
aggravamento, le più varie situazioni (recidiva, cospicuo ammontare
dell'assegno, numero e frequenza delle infrazioni,. ecc.), ma avrebbe
anche considerato sufficiente una contestazione implicita
dell'aggravante stessa, la quale verrebbe ad essere concretamente
specificata e circostanziata solo dopo, cioè soltanto nella
motivazione della sentenza.
Da ciò deriverebbe, ad avviso del pretore, sia la violazione del
diritto di difesa, per quanto attiene al momento della preventiva
contestazione dei fatti che integrano la circostanza aggravante; sia
la violazione del principio della riserva assoluta di legge in materia
penale, in quanto la disposizione denunziata consente, caso per caso,
al potere discrezionale del giudice di inserire, ai fini della
sussistenza dell'aggravante, elementi non contestati e non validi per
tutti i casi.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 2 aprile 1969.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto
depositato il 10 aprile 1969, nel quale chiede che la questione sia
dichiarata infondata.
Deduce l'Avvocatura che anche l'aggravante prevista dalla norma
denunziata, secondo la giurisprudenza, deve essere contestata
all'imputato e che la così detta contestazione implicita delle
molteplici circostanze nelle quali siano ravvisabili le cause di
aggravamento, deve pur sempre consistere nell'indicazione degli
elementi di fatto che costituiscono l'aggravante stessa, ai fini di
consentire all'imputato la piena possibilità di difesa.
Nell'escludere la violazione dell'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, l'Avvocatura richiama, poi, la giurisprudenza di questa
Corte, secondo la quale, ai fini dell'osservanza del principio di
riserva della legge penale, è ritenuta sufficiente una descrizione
sommaria, anche con indicazioni meramente estensive ed esemplificative;
e fa presente, infine, che la locuzione "nei casi più gravi",
contenuta nella disposizione denunziata, come in altre leggi penali,
lungi dall'essere addebitabile ad un difetto di tecnicismo, risponde
all'esigenza di evidenziare le condotte tipiche fondamentali, e
troverebbe il suo riscontro nei criteri elencati nell'art. 133 del
codice penale. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del pretore di Bologna denuncia
l'incostituzionalità dell'inciso, contenuto nella prima parte del
primo comma dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 ("e nei
casi più gravi anche con la reclusione sino a sei mesi"),
prospettando la violazione del diritto di difesa (art. 24, secondo
comma, della Costituzione) e del principio della riserva assoluta di
legge in materia penale (art. 25, secondo comma).
I vari fatti illeciti descritti nei nn. 1, 2, 3 e 4 del citato
art. 116 sono puniti "con la multa da lire 50 a lire 5.000 (ora, da
lire 2.000 a lire 200.000, alla stregua dell'art. 1 della legge 12
luglio 1961, n. 603) e nei casi più gravi anche con la reclusione
sino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato punibile con
pena maggiore".
2. - La censura da esaminare per prima, in ordine logico, è
quella che attiene all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
È ben vero che questo precetto costituzionale, affermando che
nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso, non stabilisce soltanto la
irretroattività della norma penale, ma dà, altresì, fondamento
legale alla potestà punitiva del giudice; epperò è altrettanto vero
che il principio di legalità della pena non può prescindere dalla
individualizzazione di questa, ossia dal suo adeguamento alle singole
fattispecie. È, così, perfettamente conforme al disposto
costituzionale che la norma penale sia prefissata dalla legge in modo
da consentire che la sanzione corrisponda alla specifica violazione
concreta (sentenza n. 15 del 1962); e che la legge rimetta, con una
certa ampiezza, al giudice la valutazione di situazioni e circostanze,
lasciandogli un congruo ambito di discrezionalità per l'applicazione
della pena (sentenza n. 26 del 1966).
A tali criteri si ispira la norma denunziata che non solo fissa i
limiti minimi e massimi della sanzione, ma richiede che, per potersi
addivenire all 'applicazione del la pena detentiva in aggiunta alla
pena pecuniaria, ricorrano "i casi più gravi": il che implica un più
vincolato governo del potere discrezionale del giudice.
La formula "nei casi più gravi" è stata usata più volte in
leggi speciali (es.: art. 2, primo comma, del D.Lg.Lgt. 27 luglio 1944,
n. 159; art. 1 del D.Lg.Lgt. 10 maggio 1945, n. 234; art. 2 della
legge 23 febbraio 1950, n. 66; artt. 77, lett. a, 78, lett. a, e 79,
lett. a, del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164; artt. 53, lett. a, 54,
lett. a, 55, lett. a, 56, lett. a, e 57, lett. a, del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302; art. 12, secondo comma, della legge 23 dicembre 1956, n.
1526; adde, artt. 1 e 2 del D.L. 11 febbraio 1948, n. 50, che, per
altro, consentono al giudice di aggiungere la pena dell'ammenda a
quella dell'arresto, sia pure senza fare espressa menzione della
gravità del caso).
L'art. 116 sottintende che deve tenersi particolarmente conto,
nelle varie fattispecie ivi elencate, degli elementi - di importanza
causale o di valore sintomatico del reato - previsti in via generale
dall'art. 133, primo e secondo comma, cod. pen. ai fini della
eventuale applicazione della sanzione detentiva in aggiunta a quella
pecuniaria; che deve considerarsi, cioè, se le modalità del fatto,
la gravità del danno, i precedenti del reo, il suo comportamento
antecedente, contemporaneo o susseguente al reato, i motivi a
delinquere, ecc., consigliano di infliggere entrambe le pene.
La questione, dunque, non ha fondamento, sotto il profilo dell'art.
25, secondo comma, della Costituzione.
3. - Parimenti infondata è la censura sollevata in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché resta ben
ferma, in ogni caso, l'esigenza di una rituale contestazione esplicita
e dettagliata nei suoi aspetti tipicizzanti. Ché in questo senso è
da intendere la " enunciazione del fatto" di cui agli artt. 384, n. 2,
396, n. 2 (riguardante anche il procedimento dinanzi al pretore per i
reati di sua competenza: art. 389) e 477, secondo comma, del codice
di procedura penale.
Com'è noto, fatto contestato è il complesso degli elementi
portati a conoscenza dell'imputato, sì da porlo in grado di
difendersi su tutti e su ciascuno di essi, di guisa che nessun
elemento che compone l'accusa sfugga alla difesa.
Detta esigenza non sarebbe assolta da un generico richiamo alla
maggiore gravità, del tutto inadeguato rispetto all'effettiva
salvaguardia del diritto di difesa, cui è preordinato l'obbligo
giuridico-processuale della contestazione e quello della correlazione
dell'accusa contestata con la sentenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la
questione di legittimità costituzionale dell'inciso "e nei casi più
gravi con la reclusione sino a sei mesi", contenuto nell'art. 116 del
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 ("disposizioni sull'assegno bancario,
sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di
emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia"), sollevata con
ordinanza 22 gennaio 1969 del pretore di Bologna, in riferimento agli
artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte