Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1981 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 28 e

37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)

e dell'art. 60 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato

giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola

materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 maggio 1977 dal pretore di Bassano del

Grappa nel procedimento derivante da un esposto prodotto dai

rappresentanti sindacali CISL-scuola e CGIL e riguardante Montanari

Giuseppe, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977;

2) ordinanza emessa il 20 maggio 1977 dal pretore di Bassano del

Grappa nel procedimento derivante da un esposto prodotto dai

rappresentanti sindacali CISL-scuola e CGIL e riguardanti Sudiro don

Dino, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977;

3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal pretore di Vicenza nei

procedimenti civili riuniti vertente tra il Provveditorato agli Studi

di Vicenza e la CISAL, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1979

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'11

aprile 1979;

4) ordinanza emessa il 23 novembre 1978 dal pretore di Cosenza sul

ricorso proposto dal SI.NA.FI.-CISAL contro il Ministero delle Finanze

ed altro, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 13 giugno 1979.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe sollevano questioni di

costituzionalità degli artt. 28 e 37 della legge n. 300 del 20 maggio

1970, dell'art. 60 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, in relazione agli

artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dubitando sia

in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di azione

e difesa la mancata estensione, nei confronti ed a carico dello Stato,

del diritto di ricorrere innanzi al Pretore conferito ai sindacati dal

l'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la repressione della

condotta antisindacale.

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, ponendo questioni

strettamente analoghe;

che questioni analoghe sono state già dichiarate non fondate dalla

sentenza n. 118 del 7 maggio 1976 (che giudicò sull'art. 37 della

legge 20 maggio 1970, n. 300) e dalla sentenza n. 68 del 29 aprile 1980

(che giudicò sull'art. 28 della medesima legge; sull'art. 146 del

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; sugli artt. 7 e 20 della legge 28 ottobre

1970, n. 775; sugli art. 44 bis, e da 45 a 50 della legge 18 marzo

1968, n. 249) di questa Corte;

che le ordinanze introduttive dei presenti giudizi riuniti non

evidenziano argomenti nuovi tali da indurre questa Corte a modificare

le sue precedenti pronunzie e che non comporta problemi nuovi

l'impugnazione di una diversa disposizione (art. 60 del d.P.R. 31

maggio 1974, n. 417) in questa sede proposta, stante la stretta

analogia con quelle discusse nella precedente sentenza di rigetto (n.

68 del 1980) e l'identità delle censure evidenziate.

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate:

- la questione di costituzionalità dell'art. 37 della legge 20

maggio 1970, n. 300, proposta, per contrasto con gli articoli 3 e 24,

primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Cosenza con

l'ordinanza in epigrafe;

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della

stessa legge proposta, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe;

- le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 60 del

d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sollevate, per contrasto con gli artt. 3

e 24 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte