Sentenza n. 131/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 597/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'IRPEF), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Biella nel ricorso proposto
da Salvini Giuseppe ed altra, iscritta al n. 729 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Biella, sul
ricorso proposto da Salvini Giuseppe e Scarpulla Caterina, avverso la
tassazione, ai fini dell'IRPEF, della plusvalenza derivante dalla
vendita, nel quinquennio dall'acquisto, di un appartamento,
qualificata dall'ufficio come operazione speculativa, con ordinanza
emessa il 5 giugno 1989, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo
comma, e 24, primo e secondo comma, dell'art. 76, terzo comma, n. 2,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'IRPEF), secondo il quale si considerano in ogni caso fatti con
fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, l'acquisto e
la vendita di beni immobili non destinati all'utilizzazione personale
da parte dell'acquirente e dei familiari, se il tempo intercorrente
tra l'acquisto e la vendita non è superiore a cinque anni.
Osserva il giudice a quo che i ricorrenti negano la sussistenza
dell'intento speculativo, in quanto avevano acquistato l'immobile per
abitazione propria, ma avevano dovuto rivenderlo, per effettuare
altro acquisto col medesimo scopo, non avendone potuto conseguire la
disponibilità a causa della resistenza opposta dal conduttore.
Il relativo accertamento - prosegue il giudice a quo - è peraltro
precluso dalla disposizione impugnata, che inibisce in modo assoluto
la possibilità di fornire la prova contraria al presunto intento
speculativo, vietandola quindi anche nel caso, prospettato nella specie, in cui l'utilizzazione personale dell'immobile sia stata
impedita da cause di forza maggiore o da eventi che risultino
oggettivamente non determinati o voluti dall'acquirente.
Sotto tale aspetto si evidenzia peraltro - ad avviso del giudice
remittente - contrasto con la legislazione volta ad incentivare ed
agevolare l'acquisto della prima casa (legge 22 aprile 1982, n. 168)
e con il dettato degli articoli della Costituzione sopra menzionati.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Deduce l'interveniente che l'ordinanza pone in dubbio non tanto la
legittimità della specifica norma in esame, quanto il generale
potere del legislatore di porre delle presunzioni assolute in materia
fiscale, sul quale, peraltro, la Corte costituzionale si è più
volte espressa in senso positivo. Considerato in diritto
1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 76, terzo comma, con particolare riguardo al n. 2, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) nella parte in cui
stabilisce che, in ordine alla tassazione delle plusvalenze
conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e
non rientranti fra i redditi d'impresa, si considerano fatti con fini
speculativi l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati
all'utilizzazione personale intervenuti nel quinquennio, senza
possibilità di provare l'assenza dei fini stessi, neppure in ipotesi
di mancata utilizzazione personale dovute a forza maggiore e comunque
a causa non imputabile all'agente.
Secondo il giudice a quo - davanti al quale si assumeva che
l'immobile oggetto delle indicate operazioni era stato acquistato ad
uso personale, ed era stato venduto, di fronte all'impossibilità di
destinarlo a tale uso per la resistenza opposta dal conduttore, al
fine di procurarsi altro immobile da destinare all'uso stesso,
fruendo dei benefici previsti dalla legislazione incentivatrice
dell'acquisto della prima casa nel frattempo intervenuta (legge 22
aprile 1982, n. 168) - la norma impugnata, ponendo una presunzione
assoluta di fine speculativo ed escludendo la prova contraria anche
in casi come quello dedotto, sarebbe in contrasto, oltre che con la
legislazione anzidetta, con gli artt. 3, primo comma, 42, secondo
comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Non è il caso di indugiare sulla inconsistenza della censura
riferita alla violazione di norme dirette ad agevolare l'acquisto
della "prima casa" e attraverso queste - tale sembra essere la
costruzione del giudice a quo - della garanzia costituzionale della
proprietà. A parte che il precetto costituzionale da invocare
sarebbe stato, semmai, l'art. 47, secondo comma, della Costituzione,
non vi è alcun rapporto diretto, sul piano normativo, fra l'area di
interessi cui si riferisce la norma impugnata e quella protetta dalla
garanzia costituzionale della proprietà o dalla promozione
costituzionale dell'accesso alla proprietà dell'abitazione
(l'impossibilità di provare l'assenza di intento speculativo ai fini
della tassazione delle plusvalenze non è necessariamente connessa
con l'impossibilità di perseguire il fine di accedere alla
proprietà o alla proprietà dell'abitazione).
Quanto alle altre due censure, quella riferita all'art. 3 della
Costituzione, deve ritenersi, come si può desumere anche dalla
mancanza di un tertium comparationis, prospettata sotto il profilo
della ragionevolezza della misura esclusiva della prova contraria:
con che, anche per quanto sarà detto appresso, essa appare correlata
con quella, centrale, riferita alla violazione, da parte della detta
misura, dell'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Passando, dunque, a esaminare congiuntamente le due censure, è da
precisare anzitutto che l'esclusione della prova di assenza di
intento speculativo nelle operazioni economiche (acquisto e vendita)
collegate sotto tale segno dalla norma impugnata non dà vita a una
presunzione juris et de jure, ma si sostanzia di una tipizzazione
legale di due comportamenti (le operazioni rispettivamente di
acquisto e di vendita del medesimo bene), che, in quanto si succedono
entro un dato lasso di tempo, sono considerati come un comportamento
complessivo unificato dall'intento speculativo, e in quanto tale
assunto, sempre secondo una valutazione legale, come causa
qualificante la produzione di una plusvalenza tassabile, non
ricorrendo l'ipotesi del reddito d'impresa, come reddito personale.
Ciò posto, non ha senso denunciare quale violazione del diritto
di difesa l'esclusione della prova diretta a dimostrare l'assenza,
nel caso concreto, dell'intento speculativo. Tipizzazioni,
qualificazioni, valutazioni legali come quelle suindicate possono
bensì essere censurate sotto il profilo della mancanza di
ragionevolezza, contestandosi che esse trovino rispondenza nella
situazione socio-economica in riferimento alla quale sono formulate
ai fini perseguiti dalla legge, o che esse, o le misure sulla base di
esse adottate, siano congrue rispetto a tali fini.
Sennonché nessun rilievo specifico sul punto (cioè in ordine
all'effettiva ricorrenza della situazione socio-economica di
riferimento o alla congruità delle tipizzazioni, qualificazioni,
valutazioni, o delle conseguenti misure nel senso dianzi indicato) ha
prospettato l'ordinanza di rimessione, malgrado il richiamo all'art.
3 della Costituzione, richiamo che rimane pertanto generico e
inidoneo a dar corpo a una censura apprezzabile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 42, secondo comma, 24, primo e secondo
comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 76, terzo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di Biella con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente e redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte