Corte costituzionale

Sentenza n. 131/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/05/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 1d.P.R. 237/1964

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma, lettera b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e

reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e

nell'Aeronautica), e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912,

n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), promosso con ordinanza emessa

il 7 aprile 2000 dalla Corte militare di appello nel procedimento

penale a carico di A.P., iscritta al n. 361 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto La Corte militare di appello solleva, con ordinanza del 7 aprile

2000, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo

comma, lettera b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e

reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e

nell'Aeronautica), e dell'art. 8, ultimo comma, della legge 13 giugno

1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), per violazione degli

artt. 3 e 10 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che

siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la

cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro

Stato a norma dell'art. 8, primo comma, numero 1), della medesima

legge n. 555 del 1912, indipendentemente dalla circostanza che in

tale Stato siano tenuti o meno alla prestazione del servizio

militare.

La questione è sollevata dal giudice militare nell'ambito di un

procedimento di revisione, ai sensi degli artt. 630 e 633 cod. proc.

pen., di due sentenze di condanna emesse dal tribunale militare di

Padova (rispettivamente, in data 31 maggio 1994 e 8 luglio 1998) nei

confronti di un ex cittadino italiano - che dal 13 ottobre 1988 aveva

acquistato la cittadinanza canadese, con perdita di quella italiana -

per il reato di mancanza alla chiamata conseguente all'assenza dal

servizio militare, relativamente ai periodi - rispettivamente - dal

22 gennaio 1985 al 31 maggio 1994, per la prima sentenza, e poi fino

all'8 luglio 1998, per la seconda.

La Corte rimettente rileva che l'art. 22 della legge 5 febbraio

1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), stabilisce, per coloro

che, alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 91,

abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8

della precedente legge n. 555 del 1912, che cessi ogni obbligo

militare; ma, osserva il giudice a quo, l'acquisto della cittadinanza

straniera e la perdita di quella italiana avrebbero efficacia ai fini

della loro incidenza sulle fattispecie penali di mancanza alla

chiamata, che presuppongono l'obbligo della prestazione militare in

conseguenza dello status di cittadino, solo a decorrere dal

15 ottobre [recte: agosto] 1992, data di entrata in vigore della

nuova legge: pertanto non potrebbe dirsi esaurita, nel caso di

specie, la rilevanza penale dell'assenza protratta dal momento

iniziale di essa (22 gennaio 1985) al 15 agosto 1992, con conseguente

inammissibilità della richiesta di revisione. Né, secondo il

rimettente, possono ritenersi risolutive le pronunce (sentenze n. 974

del 1988 e n. 278 del 1992) con le quali la Corte costituzionale ha

dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni censurate, nella

parte in cui non prevedono l'esenzione dal servizio militare per

coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito

dell'acquisto di quella di altro Stato "nel quale abbiano già

prestato servizio militare" (sentenza n. 974) o "nel quale siano

tenuti a prestare servizio militare" (sentenza n. 278), non emergendo

dagli atti né che l'imputato abbia prestato servizio militare in

Canada, né che sia tenuto a svolgerlo, non essendo previsto in

quello Stato il servizio militare obbligatorio.

La questione, secondo il rimettente, è pertanto rilevante, in

quanto la cessazione degli obblighi militari sin dal momento

dell'acquisto della cittadinanza straniera (e della perdita di quella

italiana) renderebbe applicabile nel caso concreto l'amnistia

concessa con il d.P.R. 12 ottobre 1990, n. 75, e l'istanza di

revisione, potendo condurre a una pronuncia di proscioglimento,

dovrebbe essere considerata ammissibile.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione

sollevata, questa emergerebbe chiaramente dalla motivazione della

sentenza n. 278 del 1992, secondo la quale la normativa censurata non

solo sarebbe anacronistica, ma si porrebbe in contrasto con la norma

generale di diritto internazionale che obbliga gli Stati a non

assoggettare a obblighi militari persone che siano oramai - cittadini

stranieri.

Inoltre, la prestazione del servizio militare nello Stato di

origine si porrebbe in contrasto con l'obbligo di fedeltà che ogni

cittadino ha nei confronti dello Stato di (attuale) appartenenza,

senza che sia possibile una differenziazione in base al fatto che

nello Stato del quale si acquista la cittadinanza sia previsto o meno

il servizio militare obbligatorio, giacché tale differenziazione

sarebbe ininfluente ai fini della possibile giustificazione della

disciplina censurata. Del resto, la recente sentenza n. 172 del 1999

(che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità

relativa alle norme che impongono anche agli apolidi, residenti in

Italia, l'obbligo di prestare il servizio militare), secondo il

rimettente, confermerebbe tali argomentazioni, in quanto incentrata

sul legame concreto e attuale dell'apolide con la comunità

nazionale: un legame che non sussiste invece per il soggetto che,

già cittadino italiano, abbia successivamente acquistato la

cittadinanza di altro Stato, e che deve pertanto essere considerato,

a tutti gli effetti, come cittadino straniero. Considerato in diritto

1. - La Corte militare di appello dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo comma, lettera b), del d.P.R.

14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio

nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), e dell'art. 8,

ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza

italiana). La prima delle disposizioni impugnate stabilisce che sono

soggetti alla leva coloro che, sebbene abbiano perduto la

cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare a

tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza; dalla seconda

delle disposizioni impugnate (ora abrogata) risulta[va] che il

cittadino italiano che spontaneamente acquistasse una cittadinanza

straniera e avesse stabilito o stabilisse all'estero la propria

residenza perdeva la cittadinanza italiana [art. 8, primo comma,

numero 1), della legge n. 555 del 1912] ma che (art. 8 medesimo,

ultimo comma) la perdita della cittadinanza in questo caso non

esimeva dagli obblighi del servizio militare.

L'avvenuta modificazione intervenuta nella normativa richiamata

richiede che sia precisata preliminarmente la portata della questione

di cui questa Corte si trova a essere investita. L'abrogazione della

legge sulla cittadinanza del 1912 disposta dall'art. 26, comma 1,

della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza),

e quindi anche l'abrogazione del citato art. 8, senza che la nuova

legge stabilisca a sua volta caso alcuno di obblighi militari

permanenti a carico di coloro che perdano la cittadinanza italiana,

comporta che il rinvio operato dall'art. 1, primo comma, lettera b),

del d.P.R. n. 237 del 1964 ai casi previsti dalle "leggi vigenti in

materia di cittadinanza" in cui la perdita della cittadinanza lasci

sussistere l'obbligo militare sia attualmente privo di oggetto: alla

stregua della legislazione vigente, perdita della cittadinanza

significa perciò eliminazione dell'obbligo militare. Quanto alle

situazioni determinatesi anteriormente, l'art. 22 della legge sulla

cittadinanza del 1992 - norma intertemporale dettata per accordare il

precedente regime al nuovo - ha previsto che, per coloro i quali,

alla data di entrata in vigore della legge stessa, avessero già

perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 della legge

sulla cittadinanza del 1912, cessi ogni obbligo militare. Data la sua

inequivoca formulazione, la disposizione citata vale esclusivamente

pro futuro, ma non elimina retroattivamente la soggezione all'obbligo

militare, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della nuova

legge (15 agosto 1992), di quanti avessero perduto la cittadinanza

anteriormente a quella data, sotto la vigenza delle disposizioni

relativamente alle quali è stata sollevata la presente questione di

costituzionalità. La vicenda che ha dato luogo al giudizio presso la

Corte militare d'appello (parzialmente) cade per l'appunto - secondo

quanto ricordato nella esposizione dei fatti - sotto la previsione

della perdurante esistenza dell'obbligo militare. La questione che

questa Corte si trova quindi a esaminare riguarda esclusivamente la

limitata ipotesi della persistenza degli obblighi militari nel

periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992,

obblighi gravanti su chi avesse perso la cittadinanza italiana;

mentre in tutti gli altri casi - i casi cioè della perdita della

cittadinanza italiana successivamente all'entrata in vigore di tale

legge, ovvero della perdita anteriore, con riguardo al periodo

successivo a tale data - il legislatore stesso ha già previsto il

venire meno dell'obbligo militare.

Data questa situazione normativa, il giudice rimettente ritiene

che la previsione dell'esistenza, per il periodo anteriore

all'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, degli obblighi di

leva a carico di coloro i quali abbiano perduto la cittadinanza

italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato nel quale

non siano tenuti a prestare il servizio militare, violi l'art. 3 e

l'art. 10, primo comma, della Costituzione: l'art. 3, in quanto essa

determinerebbe una disparità di trattamento tra coloro che hanno

perduto la cittadinanza italiana in favore di quella di uno Stato nel

quale sono tenuti a prestare il servizio militare - soggetti esentati

dal prestare il servizio militare in Italia (sentenza n. 278 del

1992) - e coloro i quali, come nel caso oggetto del giudizio della

Corte militare, hanno perduto la cittadinanza italiana per acquistare

quella di uno Stato nel quale non è previsto il servizio militare

obbligatorio - soggetti non esentati -; l'art. 10, primo comma, in

quanto la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con la norma

del diritto internazionale generalmente riconosciuta, richiamata

dalla disposizione costituzionale invocata, che vieta agli Stati di

assoggettare agli obblighi militari i cittadini di altri Stati.

2. - La questione è fondata in riferimento all'art. 10 della

Costituzione.

3. - Questa Corte, dopo aver riconosciuto (con la sentenza n. 974

del 1988) l'illegittimità costituzionale della sottoposizione agli

obblighi di leva di chi abbia perduto la cittadinanza italiana a

seguito dell'acquisto di quella di altro Stato nel quale abbia già

prestato il servizio militare, con la sentenza n. 278 del 1992 ha

esteso tale illegittimità al caso in cui il soggetto, che aveva

perduto la cittadinanza italiana, fosse divenuto cittadino di uno

Stato nel quale fosse tenuto a prestare il servizio militare. In tali

casi, si trattava di ipotesi, reali o potenziali, di doppia

imposizione dei doveri militari nei confronti di chi avesse perso la

cittadinanza italiana, avendone acquisita una di altro Stato. Nel

caso ora all'esame, invece, la questione sollevata riguarda l'ipotesi

di un'unica imposizione degli obblighi militari da parte

dell'ordinamento italiano, in quanto il soggetto già cittadino

italiano sia divenuto cittadino di uno Stato in cui non esiste il

servizio militare obbligatorio.

Nei precedenti ricordati, la decisione di incostituzionalità è

stata affermata in base al doppio argomento, variamente intrecciato,

dell'irragionevolezza della legge e dell'esistenza di norme di

diritto internazionale che, oltre a perseguire l'obbiettivo della

riduzione dei casi di doppia cittadinanza, escludono la doppia

imposizione dell'obbligo militare. Ma, nella sentenza n. 278 del 1992

citata, questa Corte ha riconosciuto l'esistenza di una norma del

diritto internazionale generalmente riconosciuta che,

indipendentemente dall'esistenza di una doppia imposizione, vincola

gli Stati a non assoggettare a obblighi militari i cittadini di altri

Stati (sul diverso caso degli apolidi, invece, v. la sentenza n. 172

del 1999) e ha concluso che, in conseguenza del principio di

conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del

diritto internazionale generalmente riconosciute, principio sancito

dall'art. 10, primo comma, della Costituzione, una normativa che

imponesse loro il servizio militare sarebbe incostituzionale.

Sebbene questa affermazione di principio abbia portata generale,

in quella circostanza la declaratoria d'incostituzionalità delle

disposizioni allora, come ora, sottoposte al controllo di

costituzionalità fu circoscritta al solo caso dell'imposizione

dell'obbligo militare a coloro che avessero perduto la cittadinanza

italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato nel quale

fossero tenuti a prestare il servizio militare. Ciò in ragione della

formulazione della questione alla stregua della rilevanza ch'essa

assumeva nel giudizio dal quale veniva proposta. Ma la medesima

affermazione di principio, della quale deve confermarsi la validità,

nella presente circostanza conduce all'accoglimento della questione

con riferimento a tutti i soggetti, già cittadini italiani, che

abbiano perduta l'originaria cittadinanza per averne acquisita una di

altro Stato a norma dell'art. 8, primo comma, numero 1), della legge

n. 555 del 1912, indipendentemente dal fatto che essi, secondo la

legislazione di quest'ultimo Stato, siano o non siano tenuti alla

prestazione del servizio militare.

4. - Nell'accoglimento della questione di costituzionalità sulla

base dell'evocato art. 10, primo comma, della Costituzione, si

intende assorbita la censura prospettata in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma, lettera b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e

reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e

nell'Aeronautica), e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912,

n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non

prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che

abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di

quella di altro Stato, a norma dell'art. 8, primo comma, numero 1),

della legge n. 555 del 1912.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte