Sentenza n. 132/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1979 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 novembre 1974 dal pretore di Francavilla
Fontana nel procedimento penale a carico di Franco Angelo iscritta al
n. 208 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975;
2) ordinanza emessa l'11 ottobre 1977 dal tribunale di Paola nel
procedimento civile vertente tra Zambataro Angelo e la S.p.A. F.A.T.A.
ed altro, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978.
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. F.A.T.A., nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Emilio Pasanisi per la Soc. F.A.T.A. e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il 28 dicembre 1971 sulla provinciale Francavilla
Fontana-Carosino avveniva un incidente stradale tra un trattore
cingolato, condotto da Franco Angelo (di proprietà di Ribezzo Antonio,
assicurato con la S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra gli
agricoltori) e un'auto guidata da Gioffreda Concetta, con a bordo
Egisti Cosimo e Chirico Rosa. Nell'incidente gli occupanti dell'auto
riportavano lesioni di varia entità, ed il pretore di Francavilla
elevava imputazione di lesioni colpose a carico di Franco Angelo.
All'udienza del 22 ottobre 1974 la società di assicurazione
F.A.T.A., citata come responsabile civile dalla Gioffreda, chiedeva di
essere estromessa dal processo deducendo che il danneggiato per
sinistro causato dalla circolazione di una macchina agricola non ha
azione diretta contro l'assicuratore, giacché le macchine agricole
sono escluse dall'obbligo di assicurazione, giusta il disposto degli
artt. 5 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n.990. Nella citata udienza
il pretore, ritenuta fondata l'eccezione, con ordinanza pronunciata in
dibattimento escludeva dalla causa la società F.A.T.A.
Con ordinanza emessa nella successiva udienza del 9 novembre 1974,
il pretore accoglieva l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 5
della legge n. 990 del 1969, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma
secondo, della Costituzione, formulata dal difensore della parte
civile, osservando che l'esonero dall'obbligo di assicurazione
stabilito dalla norma per le macchine agricole - che pur circolano
sulle pubbliche strade come gli altri veicoli per i quali l'obbligo
assicurativo sussiste - non si giustifica in alcun modo e dà luogo ad
una disparità di trattamento, in violazione del principio di
eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
L'ordinanza, dopo le comunicazioni e notificazioni di rito, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9
luglio 1975.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, con atto depositato in cancelleria il 25 luglio
1975.
Tra le parti private si è costituita la società assicuratrice
F.A.T.A., in persona del suo direttore generale ing. Giovanni Bruno,
rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Pasanisi, con deposito di
deduzioni in data 28 aprile 1975.
Nell'atto di intervento l'Avvocatura ha concluso per l'infondatezza
della proposta questione, rilevando che la limitazione dell'area di
obbligatorietà dell'assicurazione, con la prevista esclusione
dall'obbligo sia dei ciclomotori non muniti di targa, sia delle
macchine agricole, è apprezzamento di politica legislativa. Non
sussiste, quindi, la denunciata violazione dell'art. 3 della
Costituzione, avendo la Corte più volte avuto occasione di precisare
che il principio di uguaglianza garantisce parità di trattamento solo
a parità di situazione, e che spetta al legislatore esprimere il
giudizio sulla parità o meno della situazione, nel rispetto dei limiti
della ragionevolezza e degli altri principi fissati dalla Costituzione.
Nelle proprie deduzioni costitutive la difesa della società
assicuratrice ha formulato anzitutto eccezione di irrilevanza della
proposta questione, osservando che la stessa veniva sollevata all'unico
fine di derivarne la ammissibilità della citazione, quale responsabile
civile, della stessa società F.A.T.A., che, invece, era stata già
definitivamente estromessa dal processo.
Passando al merito, la difesa ha affermato la infondatezza delle
censure d'incostituzionalità.
Il legislatore ha concesso l'azione diretta nell'ambito della
obbligatorietà dell'assicurazione; non v'è identità di situazione
tra chi, agendo nei limiti dell'assicurazione obbligatoria, esercita un
diritto che rientra tra esigenze sociali riconosciute meritevoli di
speciale difesa e chi, agendo al di fuori dell'assicurazione
obbligatoria, esercita un'azione cui il legislatore non ha riconosciuto
la stessa rilevanza sociale. Né mancano ragionevoli motivi per
trattare diversamente, ai fini dell'obbligo di assicurazione, la
circolazione su strada dei veicoli in genere e la circolazione su
strada delle macchine agricole, essendo evidentemente diverso il
rischio nei due casi, sia per la lentezza, sia per la occasionalità
della circolazione del mezzo agricolo sulle pubbliche strade.
2. - Il 30 ottobre 1975, in località Belvedere, il trattore
agricolo condotto dal proprietario De Luca Guido, assicurato con la
S.p.a. F.A.T.A., investiva un automezzo in posteggio, di proprietà di
Zambataro Angelo, provocandogli danni.
Per ottenere il risarcimento lo Zambataro citava in giudizio
dinanzi al tribunale di Paola, sia il De Luca, sia la società
F.A.T.A., quale assicuratrice del mezzo agricolo. Quest'ultima,
costituitasi in giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione
passiva, osservando che, non essendo obbligatoria l'assicurazione delle
macchine agricole, non poteva trovare applicazione, nel caso di specie,
l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che riconosce l'azione
diretta del danneggiato nei con fronti dell'assicuratore solo nel caso
in cui il sinistro sia causato da veicolo per il quale sussiste
l'obbligo di assicurazione.
Rimessa la causa al collegio, il tribunale, con ordinanza 11
ottobre 1977, sollevava d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art.5 della legge n. 990 del 1969, nella parte in
cui esclude le macchine agricole dall'obbligo dell'assicurazione, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Secondo il tribunale il criterio fondamentale dell'obbligo
normativo appare quello nascente dalla potenzialità all'altrui
danneggiamento del veicolo circolante in aree pubbliche: comprensibile,
anche se opinabile, sarebbe, quindi, l'esonero della assicurazione per
i ciclomotori, data la loro leggerezza, minima potenza e ridotta
velocità, ma non l'esonero per le macchine agricole le quali, per la
loro potenza, mole, peso, difficoltà di manovra e di controllo,
intrinseca capacità di velocità, sono mezzi potenzialmente di
maggiore pericolo, tant'è che il legislatore ha assimilato la loro
guida, nella disciplina e nelle sanzioni, a quella degli autoveicoli
più pericolosi (artt. 75, 86 e 103 Cod. strada). Né rilievo alcuno
può avere la destinazione d'uso delle macchine agricole, potendo essa
incidere solo quantitativamente sul numero dei sinistri, e non anche
sull'essenza del rischio.
Aggiunge il tribunale che la questione proposta ha importanza anche
sotto i profili che al danneggiato da circolazione di macchina agricola
è preclusa sia la possibilità di esperire azione diretta contro
l'assicuratore del veicolo danneggiante, ove questo sia coperto da
spontanea assicurazione, sia la possibilità di ricavare una utilità,
in caso di danni alla persona, dall'istituzione del fondo di garanzia
per le vittime della strada, di cui all'art. 19 della legge n. 990 del
1969. E ciò in palese sperequazione rispetto al danneggiato da altri
veicoli a motore.
L'ordinanza, dopo le comunicazioni e notificazioni di rito, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del
31 maggio 1978.
Anche nel giudizio relativo a questa ordinanza è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato in
cancelleria il 15 giugno 1978, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato conclude per la infondatezza della proposta questione, sulla base
degli stessi argomenti svolti nell'atto di intervento relativo
all'analoga questione sollevata con l'ordinanza del pretore di
Francavilla Fontana.
Tra le parti private si è costituita la S.p.a. F.A.T.A., in
persona dello stesso direttore generale, assistita dal medesimo
difensore, il quale, nelle deduzioni depositate l'8 aprile 1978, in
aggiunta agli argomenti illustrati nell'altro giudizio, ed a proposito
della destinazione d'uso delle macchine agricole, su cui si è
soffermato il tribunale, ha osservato che il legislatore ha voluto
imporre l'obbligo di assicurazione nel settore in cui maggiore è
l'allarme sociale per la frequenza dei sinistri e, quindi, del rischio,
e che i mezzi agricoli sono stati esclusi dall'obbligo appunto perché
non presentano un grado di pericolosità tale da destare preoccupazione
sul piano sociale.
3. - All'udienza del 27 giugno 1979, preliminarmente la Corte,
sentito l'avv. Pasanisi nell'interesse della S.p.a. F.A.T.A., con
separata ordinanza dichiarava l'inammissibilità della relativa
costituzione nel giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di
Francavilla Fontana.
Dopo di che, lo stesso avv. Pasanisi, per la S.p.a. F.A.T.A.,
limitatamente al giudizio promosso con l'ordinanza del tribunale di
Paola, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, per entrambi i giudizi,
svolgevano le rispettive difese. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano questione di legittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui
esclude le macchine agricole dall'obbligo dell'assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore.
2. - I giudizi, avendo ad oggetto identica questione, vengono
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - La questione non è fondata.
Si afferma, nell'ordinanza emessa dal pretore di Francavilla
Fontana, che la denunciata norma violerebbe il principio di eguaglianza
per ingiustificata disparità di trattamento, non vedendosi motivo
perché l'assicurazione, obbligatoria per tutti i veicoli che circolano
su pubbliche strade, non lo debba essere anche per le macchine agricole
che pure circolano sulle stesse. Ed una evidente disparità di
trattamento di situazioni sostanzialmente identiche prospetta, del
pari, l'ordinanza del tribunale di Paola, ritenendo priva di
giustificato e razionale motivo la esclusione delle macchine agricole
dall'obbligo di assicurazione. Invero, secondo il giudice a quo, se
l'obbligo assicurativo discende dalla "potenzialità al danneggiamento"
insita nei veicoli a motore circolanti su aree pubbliche, le macchine
agricole, per la loro potenza, mole, peso, difficoltà di manovra e di
controllo, intrinseca capacità di velocità, si appalesano, allorché
circolino su pubbliche vie, tra i veicoli di potenziale maggior
pericolo.
Ritiene la Corte che le cennate considerazioni non valgano a
suffragare l'asserita lesione del principio di eguaglianza. Dai lavori
parlamentari relativiialla legge n. 990 del 1969 chiaramente emerge
che la esclusione delle macchine agricole dall'obbligo assicurativo non
fu immotivata, ma fu, al contrario, oggetto di attenta valutazione,
venendone in quella sede discussi i pro ed i contro. Già nella
relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, si afferma
che le macchine agricole (intendendosi per tali quelle descritte
nell'art. 29 del t.u. delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) vanno escluse dall'obbligo
assicurativo in quanto "per l'uso cui sono destinate e per la loro
natura, non presentano un grado di pericolosità tale da destare
preoccupazione sul piano sociale". Ben vero che nel parere sullo stesso
disegno di legge espresso dalla X Commissione (Trasporti) della Camera
dei deputati si richiede che l'assicurazione obbligatoria venga estesa
alle macchine agricole; e che nella discussione in sede legislativa in
seno alla XI Commissione (Industria e commercio) della stessa Camera
viene presentato un emendamento soppressivo dell'articolo che sancisce
la esclusione dall'obbligo. Ma da parte del relatore, pur ammettendosi
che non sussistono difficoltà di principio ad accettare la richiesta
estensione, si fa presente che la scarsa circolazione delle macchine
agricole su strade di uso pubblico, la loro modesta velocità, le
difficoltà in cui versa l'economia agricola, giustificano la loro
esclusione dalla obbligatorietà della assicurazione; ed il
rappresentante del Governo invita la Commissione a soprassedere,
osservando che l'assicurazione obbligatoria potrebbe rallentare lo
sviluppo in corso della meccanizzazione agricola, e che in prosieguo di
tempo il problema potrà essere nuovamente affrontato, allorché in
tutto il territorio nazionale sarà stato raggiunto un soddisfacente
livello di tale meccanizzazione. Dopo di che, in sede di votazione,
l'emendamento soppressivo viene respinto.
All'altro ramo del Parlamento, discutendosi in sede redigente nella
IX Commissione (Industria, commercio interno ed estero, turismo) il
disegno approvato dalla Camera, vengono egualmente presentati ed
illustrati emendamenti soppressivi della norma che esclude dall'obbligo
le macchine agricole, sostenendosi che queste rappresentano un rischio
serio per la circolazione stradale, essendo in grado di determinare
sinistri notevoli. Il relatore auspica che da parte del Governo si
presenti una proposta di legge che, con norme adeguate al particolare
settore, imponga l'assicurazione obbligatoria anche per le macchine
agricole; ed il rappresentante del Governo prende atto "della volontà
largamente espressa da questa Commissione affinché anche le macchine
agricole vengano assoggettate all'assicurazione obbligatoria",
annunziando che si darà carico della successiva presentazione di
apposito disegno di legge al riguardo. A seguito di siffatte
assicurazioni vengono ritirati i presentati emendamenti, e la
Commissione, nel votare il disegno di legge che mantiene la norma
eccettuativa, esprime alla unanimità un ordine del giorno che impegna
il Governo, fra l'altro, a "condurre studi ed accertamenti che
consentano di pervenire alla estensione dell'assicurazione obbligatoria
alle macchine agricole". Impegno che viene poi ribadito al momento
della definitiva approvazione da parte dell'assemblea.
4. - Il diffuso richiamo ai lavori parlamentari comprova dunque che
alla esclusione delle macchine agricole dall'obbligo assicurativo si
pervenne non arbitrariamente né apoditticamente, ma sulla base delle
ricordate valutazioni di una pluralità di profili che concorrevano a
configurare la loro diversa, peculiare posizione rispetto agli altri
veicoli, assoggettati invece all'obbligo. Valutazioni che, non
apparendo alla Corte palesemente irrazionali, precludono l'indagine sul
loro merito, rientrando certamente nella sfera della responsabile
discrezionalità del legislatore.
Né può ritenersi in contrasto con siffatte valutazioni il
proponimento dallo stesso legislatore espresso, contemporaneamente
all'approvazione della denunciata norma eccettuativa, di pervenire in
prosieguo di tempo, sulla base di studi ed accertamenti ai quali
impegnavasi il Governo, alla estensione con apposita legge
dell'assicurazione obbligatoria alle macchine agricole: dovendosi in
ciò ravvisare una conferma di quel criterio di gradualità nella
introduzione del nuovo regime di assicurazione, cui hanno già fatto
riferimento le sentenze di questa Corte n. 55 del 1975 e n. 264 del
1976 a proposito dell'originaria esclusione dei terzi trasportati
dall'obbligo di assicurazione, ad essi successivamente esteso con d.l.
23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39.
Non sussiste dunque, alla stregua delle considerazioni che
precedono, quella identità di situazioni diversamente disciplinate,
nella quale si concreterebbe, secondo i giudici a quibus, la denunciata
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
5. - Del pari non sussiste l'asserito contrasto del menzionato art.
5 della legge n. 990 del 1969 con l'art. 24 della Costituzione. Ben
vero che l'azione diretta contro l'assicuratore, concessa al
danneggiato dall'art. 18 di detta legge nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria, non può dallo stesso essere esercitata contro
l'eventuale assicuratore di macchina agricola, esclusa per effetto
della denunciata norma da siffatto obbligo. Ma in ciò la Corte non
ravvisa una limitazione del diritto di difesa, che in tal caso si
estrinseca nell'ambito della comune normativa dettata per il
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo e per
l'assicurazione della responsabilità civile, segnatamente potendosi
avvalere del disposto dell'art. 2767 c.c. Mentre l'azione diretta
contro l'assicuratore costituisce un ulteriore presidio processuale
introdotto a tutela di quelle particolari esigenze socialmente
rilevanti, al cui soddisfacimento è preordinata appunto
l'assicurazione obbligatoria, secondo quanto già sottolineato da
questa Corte nella sentenza n. 24 del 1975. Esigenze che il
legislatore non ha ritenuto sussistere, almeno finora, in ordine ai
danni prodotti dalla circolazione su pubbliche strade delle macchine
agricole.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle ordinanze del pretore di
Francavilla Fontana del 9 novembre 1974 e del tribunale di Paola
dell'11 ottobre 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte