Sentenza n. 133/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 48legge 1154/1939
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48, secondo
comma, della legge 13 luglio 1939, n. 1154, promosso con ordinanza
emessa l'8 novembre 1962 dalla Corte suprema di cassazione - Sezioni
unite civili - nel procedimento civile vertente tra Marzotto Gaetano ed
i Ministeri della marina mercantile e della difesa-marina, iscritta al
n. 207 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17 del 19 gennaio 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gaetano Marzotto e
dei Ministeri della marina mercantile e della difesa-marina;
udita nell'udienza pubblica del 12 giugno 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Aldo Dedin, per il Marzotto, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Francesco Agrò, per i predetti Ministeri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel 1941 veniva disposta, per impiego temporaneo, la requisizione
del panfilo "Cyprus", di proprietà di Gaetano Marzotto.
Successivamente la nave era iscritta nel naviglio ausiliario dello
Stato. In sede di liquidazione della indennità di requisizione, il
Marzotto impugnava la determinazione dell'indennizzo con ricorso
diretto al Ministro competente, il quale, in parziale accoglimento del
ricorso, fissava una nuova indennità.
Contro tale provvedimento, qualificato giurisdizionale e
inappellabile dal secondo comma dell'art. 48 della legge 13 luglio
1939, n. 1154, il Marzotto proponeva ricorso per cassazione,
richiamandosi all'art. 111 della Costituzione.
La Corte di cassazione a Sezioni unite rimetteva gli atti alla
Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità
costituzionale della citata norma in riferimento agli artt. 24, 108, e
111 della Costituzione.
L'ordinanza, iscritta al n. 207 del Registro ordinanze 1962, è
stata notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri
il 19 dicembre 1962, comunicata ai Presidenti delle due Camere in data
21 dello stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 19 gennaio 1963, n. 17.
L'ordinanza osserva che, data l'esplicita e tassativa
qualificazione impressa dalla legge alla suddetta decisione
ministeriale, non sembra potersi dubitare che il Ministro, benché
organo della pubblica Amministrazione, sia stato investito, nella
soggetta materia, di un vero e proprio potere giurisdizionale e che sia
stata quindi creata una giurisdizione speciale.
Senonché, ove si ritenga che l'avverbio "inappellabilmente"sia
stato usato in senso generico, per sottolineare che la pronunzia del
Ministro non è soggetta ad alcuna impugnazione, la norma si rivela
anzitutto in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, il quale, nel
secondo comma, stabilisce che i provvedimenti decisori degli organi
giurisdizionali, sia ordinari che speciali, sono in ogni caso
impugnabili mediante ricorso in cassazione per violazione di legge. E
questa incompatibilità, anche ammesso che valga ad integrare l'ipotesi
dell'abrogazione tacita, dà pur sempre luogo ad una questione di
legittimità costituzionale, la quale è rilevante ai fini
dell'ammissibilità o meno del ricorso.
Di qui l'opportunità che la questione venga rimessa alla decisione
della Corte costituzionale, la quale decisione investe anche un'altra
questione, di più vasta portata, quella della costituzionalità o meno
dell'istituto del Ministro- giudice: si tratta, invero, di stabilire se
il potere di decisione, qualificato dall'art. 48 della legge del 1939
"giurisdizionale", risponda ai requisiti che caratterizzano l'essenza
delle giurisdizioni e se realizza le garanzie fondamentali cui la
funzione giurisdizionale deve rispondere.
Nella specie, non sembra che l'istituto corrisponda ai criteri
fissati dalla Costituzione.
Non risponde al requisito della indipendenza e della imparzialità
del giudice, voluto dall'art. 108 della Costituzione, sia per le
giurisdizioni ordinarie che per quelle speciali, anche in aderenza
all'antico e radicale principio nemo iudex in causa propria ed in
conformità al principio che il giudice sia posto super partes. Tali
esigenze non sembrano rispettate nel caso in esame, nel quale il
Ministro è chiamato a decidere su controversie relative alla
legittimità di provvedimenti emessi dalla stessa Amministrazione alla
quale egli presiede, e che, per giunta, è direttamente interessata
alla soluzione della controversia. Di qui il dubbio che il Ministro,
sebbene sia, per la sua elevata posizione di capo dell'Amministrazione,
investito del potere-dovere di assicurare sul piano amministrativo la
legalità e la imparzialità degli organi dipendenti, possa
considerarsi super partes.
In secondo luogo, né l'art. 48 della legge del 1939, né altre
disposizioni disciplinano le modalità di esercizio del potere
giurisdizionale attribuito al Ministro, né offrono alcuna garanzia per
quanto concerne il principio del contraddittorio e la inviolabilità
del diritto di difesa, il che significa che, in pratica, al ricorrente
non è garantita, de jure, la possibilità di avere conoscenza delle
controdeduzioni formulate dall'Amministrazione controinteressata, dei
risultati dell'istruzione espletata, del parere obbligatorio del
Consiglio superiore della marina mercantile, e che quindi egli non è
in grado di far valere tempestivamente ed utilmente la propria difesa.
E ciò sembra in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, che pone come garanzia. essenziale della giurisdizione,
il principio della inviolabilità del diritto di difesa e quello del
contraddittorio, che del primo costituisce un corollario
imprescindibile.
A tali rilievi la suprema Corte aggiunge la considerazione che la
norma in questione, nel dare il crisma della giurisdizionalità alla
funzione del Ministro nella soggetta materia, lungi dal trovare
riscontro nella essenza reale della funzione ad esso demandata,
costituisce, insieme alla disposizione relativa alla "inappellabilità"
delle sue decisioni, un espediente per estendere i poteri
dell'esecutivo o limitare la tutela dei diritti soggettivi del singolo,
sì da, derogare ai postulati dello Stato di diritto ribaditi nella
vigente Costituzione italiana. Il che sarebbe in contrasto - magari
sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo - con il principio
della indefettibilità della tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, affermato nel primo comma dell'art. 24 della
Costituzione.
Nel presente giudizio non è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Si sono costituiti, invece, in quanto parti in causa, il Ministero
della marina mercantile e quello della difesa- marina, rappresentati
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso rimettendosi
alla giustizia della Corte costituzionale.
La parte privata, costituitasi nel giudizio davanti alla Corte,
nelle deduzioni originarie e nella successiva memoria fa proprie le
considerazioni svolte dall'ordinanza di rinvio, osservando che anche la
Corte costituzionale ha ribadito l'esigenza che il giudice, sia esso
ordinario o speciale, abbia quella posizione super partes, che è
attributo connaturale all'esercizio della funzione giurisdizionale e
che si concreta appunto nel requisito della indipendenza richiesto
dall'art. 108 della Costituzione.
Che nella specie la posizione del Ministro assuma la tipica
funzione del Ministro-giudice non può dubitarsi, in quanto è lo
stesso art. 48 della legge del 1939 ad attribuirgli tale qualifica
quando afferma che egli "decide in via giurisdizionale". La natura
giurisdizionale della decisione amministrativa si evince, nel caso in
esame, anche dal coordinamento delle disposizioni contenute nei vari
commi dello stesso art. 48. Infatti, mentre nel primo comma del citato
articolo sono previste le controversie relative ad interessi legittimi
e sono deferite ai normali organi della giurisdizione amministrativa,
nel secondo e nel terzo comma sono contemplate le controversie relative
a diritti soggettivi e sono attribuite alla competenza dell'autorità
giudiziaria di Roma, con eccezione delle questioni riguardanti la
fissazione della indennità di requisizione, che invece sono decise dal
Ministro in via giurisdizionale.
Del resto la decisione del Ministro nella materia in esame ha tutti
i caratteri propri della giurisdizione, in quanto essa deve essere
ispirata esclusivamente alla stretta applicazione della legge e senza
esercizio di alcun potere discrezionale, essendo stabiliti dalla legge
stessa i criteri per la determinazione dell'indennità.
Ma la natura giurisdizionale della decisione ministeriale di cui si
tratta, così com'è congegnata dalla legge del 1939, comporta la
violazione della Costituzione, e precisamente:
1) dell'art. 24, in quanto, decidendo il Ministro
"inappellabilmente", ciò costituisce una limitazione del diritto di
azione giudiziaria e di difesa sancito appunto nell'art. 24 della
Costituzione;
2) dell'art. 108, in quanto il Ministro, capo dell'Amministrazione
interessata alla controversia, non ha quei caratteri di indipendenza
che esige, in chi giudica, la posizione di super partes;
3) dell'art. 111, in quanto, essendo le decisioni del Ministro
inappellabili, ossia non soggette a gravame, verrebbero sottratte al
sindacato della Corte di cassazione, che invece l'art. 111 della
Costituzione ha voluto espressamente assicurare. Considerato in diritto :
È fuori dubbio che il legislatore abbia voluto, con la norma
contenuta nel secondo comma dell'art. 48 della legge 13 luglio 1939, n.
1154, attribuire carattere giurisdizionale alla decisione del Ministro
per le comunicazioni (oggi per la marina mercantile) sui ricorsi contro
i provvedimenti che determinano le indennità di requisizione delle
navi.
Quel carattere risulta, senza possibilità di equivoco, dalla legge
non soltanto per la espressa qualificazione che la legge attribuisce
alla decisione del Ministro, ma anche per la disciplina dettata dalla
stessa legge nel sistema della tutela dei diritti e degli interessi in
materia di requisizione del naviglio mercantile.
La decisione del Ministro definisce una controversia:
"controversie" è il titolo dell'art. 48 e del Capo VII, nel quale la
disposizione è compresa. La decisione è qualificata giurisdizionale
ed è dichiarata inappellabile. Questi due termini, anche nel periodo
in cui la legge fu emanata (1939), avevano un significato univoco,
conforme a quello attuale; con essi si volle certamente stabilire che
il Ministro fungesse da giudice e che la sua decisione fosse sottratta
a qualsiasi revisione da parte di altro giudice. L'inappellabilità,
infatti, si riferisce ai provvedimenti giurisdizionali, come la
definitività ai provvedimenti amministrativi. Se il legislatore
avesse voluto disporre la non impugnabilità della decisione del
Ministro come atto amministrativo, avrebbe certamente usato la formula,
allora piuttosto frequente, della non ammissibilità del ricorso in
sede giudiziaria ed in sede amministrativa.
L'art. 48 distingue nettamente i provvedimenti amministrativi da
quelli giurisdizionali e fra i giurisdizionali ne assegna alcuni
(ordini di requisizione) alla competenza del giudice amministrativo di
legittimità ed altri alla competenza del giudice ordinario (quelli
relativi ai diritti soggettivi patrimoniali, ad eccezione delle
controversie sulle indennità, che sono attribuite alla decisione del
Ministro). Anche queste controversie si riferiscono a diritti
soggettivi perfetti, come risulta dagli artt. 30 e 47 della stessa
legge del 1939, i quali stabiliscono criteri precisi e inderogabili per
la determinazione delle indennità.
Posto che si tratta di norma che ha istituito una giurisdizione
speciale, occorre esaminare se tale norma sia in armonia con la
Costituzione.
L'ordinanza di rimessione denunzia un contrasto con gli articoli
24, 108 e 111 della Costituzione. E la denuncia è fondata.
Sussiste in primo luogo un contrasto con l'art. 108. Questa Corte
ha già messo in rilievo che il giudice, per sua essenziale
caratteristica, deve stare in una posizione di indipendenza rispetto
alle parti. Anche se non si può contestare che il Ministro nella sua
altissima situazione politica e amministrativa avrebbe, come persona,
piena libertà di decidere secondo scienza e coscienza, è altrettanto
vero che egli è al vertice di un dicastero i cui uffici hanno
provveduto alla determinazione delle indennità anche per le
requisizioni ordinate dall'Amministrazione militare (art. 4 della legge
del 1939). Ora, anche se il Ministro, come giudice, riuscisse a tenere
il più grande distacco psicologico nei riguardi del suo dicastero,
egli non potrebbe sottrarsi alle risultanze degli atti che provengono
da quegli stessi uffici che avevano predisposto il provvedimento
impugnato.
Mentre l'Amministrazione può, tutelata dal segreto di ufficio,
compiere tutte le indagini che ritiene di suo interesse e prospettare,
senza contraddittorio, le proprie deduzioni al Consiglio superiore
della marina mercantile, del quale dovrà far parte un rappresentante
della Ragioneria generale dello Stato con il compito evidente di
tutelare gli interessi finanziari dell'Amministrazione, il ricorrente
non ha il diritto di seguire l'istruttoria, di conoscerne i risultati,
di illustrare le proprie ragioni e di controbattere quelle
dell'Amministrazione.
Questa palese negazione del diritto di difesa, mentre determina un
contrasto con l'art. 24 della Costituzione, si riverbera sulla stessa
attività del Ministro-giudice, menomandone la capacità a decidere con
spirito di indipendenza.
Non occorrono parole per dimostrare il palese contrasto con l'art.
111 della Costituzione della norma contenuta nello stesso secondo comma
dell'art. 48, ai sensi del quale il Ministro decide
"inappellabilmente". Si è già accennato che la parola indica non
l'esclusione di ulteriori rimedi amministrativi, ma quella di qualsiasi
gravame giurisdizionale, non escluso il ricorso per cassazione.
Si deve, pertanto, dichiarare l'illegittimità costituzionale della
norma contenuta nell'art. 48, secondo comma, nella parte in cui è
attribuito al Ministro il potere di emettere inappellabilmente una
decisione di carattere giurisdizionale. Non occorre eliminare l'intero
comma, non apparendo contrario alla Costituzione che il Ministro
pronunci, anche in ordine a diritti soggettivi, una decisione
amministrativa contro la quale è aperto l'adito alla sede
giurisdizionale competente in base ai principi generali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 48, secondo comma, della legge 13 luglio 1939, n. 1154,
contenente norme sulla requisizione del naviglio mercantile, nella
parte in cui la decisione del Ministro è qualificata giurisdizionale
ed inappellabile, in riferimento agli artt. 24, 108 e 111 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte