Sentenza n. 133/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1976 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 833/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1973 dal pretore
di Bologna nel procedimento civile vertente tra Marilungo Mariano e
Camperi Zanotti Virginia ed altri, iscritta al n. 19 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 69 del 13 marzo 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Manano Marilungo
nei confronti di Virginia Camperi Zanotti e Paola Giuliani Zanotti, per
ottenere la restituzione di una cauzione infruttifera a garanzia di un
rapporto di locazione stipulato il 2 novembre 1968, il pretore di
Bologna, con ordinanza del 26 settembre 1973, partendo dalla premessa
che in base all'art. 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833, il
deposito cauzionale sarebbe obbligatorio (come del resto già sarebbe
precedentemente stato in base a un uso normativo), sollevava questione
di legittimità costituzionale della disposizione predetta, in
riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Secondo il pretore infatti la cauzione obbligatoria non avrebbe
alcuna giustificazione sul piano giuridico e morale, essendo già il
locatore garantito dal privilegio sui mobili del conduttore. Essa
inoltre violerebbe a favore del soggetto economicamente più forte il
principio della par condicio contrahentium.
2. - L'ordinanza è stata regolamente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto dinanzi alla Corte
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Secondo l'Avvocatura, la
questione è assolutamente irrilevante, trattandosi non di decidere
sull'obbligatorietà o meno di un versamento, ma sulla restituzione di
una cauzione volontariamente versata, precedentemente all'emanazione
della legge impugnata (1968).
Nel merito la questione sarebbe manifestamente infondata in quanto
la norma non si propone di imporre l'obbligo della cauzione ma
stabilisce, a favore del conduttore, il limite del deposito. Considerato in diritto :
1. - Nel corso di un giudizio promosso dal locatore di un
appartamento nei confronti delle locatrici per ottenere la restituzione
dell'integrale ammontare della cauzione infruttifera dallo stesso
versata a garanzia del rapporto di locazione e rimborsata solo in parte
per avere le convenute imputato la parte residua alle spese per lavori
di ripristino, il giudice a quo ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833, richiamato nell'art.
56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre
1970, n. 1034. Interpretando la norma impugnata nel senso che essa
disporrebbe l'obbligatorietà inderogabile del deposito cauzionale in
tutti i rapporti di locazione, il medesimo giudice rileva che la
postulazione di una cauzione obbligatoria per il conduttore violerebbe
il principio di uguaglianza gratificando con una prestazione che, egli
afferma "non ha giustificazione alcuna sul piano giuridico e morale" il
locatore già garantito dal privilegio sui mobili del conduttore,
nonché violerebbe il principio del dovere di solidarietà politica,
economica e sociale e quello della parità di condizioni personali e
sociali.
2. - L'ordinanza di rinvio non motiva in alcun modo la rilevanza
della questione di legittimità costituzionale sul giudizio di merito
in corso. Ed invero, secondo quanto sostiene l'Avvocatura dello Stato,
avendo questo come oggetto la restituzione di una somma versata a
titolo di cauzione, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità
della norma denunziata, non influirebbe sulla causa di merito in quanto
la domanda dell'attore si basa sulla circostanza di fatto che la
cauzione fu versata. Ciò tanto più in quanto la cauzione risulta
corrisposta nel 1968 anteriormente all'entrata in vigore della norma
denunziata.
3. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Infatti l'eventuale dichiarazione di illegittimità di un obbligo non
significherebbe rendere illegittimo un comportamento conforme a tale
obbligo, ma semplicemente renderlo facoltativo, e pertanto la domanda
di restituzione sarebbe in ogni caso fondata sull'avvenuta scadenza del
contratto e quindi sulla cessata funzione della garanzia,
indipendentemente dalla applicabilità alla specie e dalla
illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 26 novembre 1969,
n. 833.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 26 novembre 1969,
n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte