Corte costituzionale

Ordinanza n. 133/1983

Altra decisione · depositata il 05/05/1983 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 2legge 22/1983
  • art. 5legge 22/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 15

della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno

perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di

indennità particolari) e dell'art. 2675 cod. civ. (Responsabilità

del conservatore) promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1979 dal

tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da

Oliva Vincenzo ed altri contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed

altri, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 9 aprile 1980.

Visti l'atto di costituzione di Oliva Vincenzo ed altri e di

Minafra Vincenzo e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, coll'ordinanza e nel giudizio di cui all'epigrafe, il

TAR del Lazio sollevava questione di legittimità costituzionale degli

artt. 2,3 e 15 l. 15 novembre 1973 n. 734, nonché dell'art. 2675 cod.

civ. per contrasto con gli artt. 3, 28, 36 e 97 Cost. in quanto,

stabilendo la corresponsione di un assegno perequativo agli impiegati

civili dello Stato, disponevano fra l'altro che gli emolumenti riscossi

dai conservatori dei registri immobiliari, per attività espletate a

richiesta e nell'esclusivo interesse dei privati, fossero integralmente

versati al bilancio dello Stato, in conto entrate eventuali del Tesoro,

che, però, detta legge, mentre privava i predetti funzionari dei

cennati emolumenti, lasciava tuttavia sussistere la diretta

responsabilità dei conservatori nei confronti dei privati utenti dei

servizi di conservatoria (art. 2675 cod. civ.); responsabilità

addirittura più grave di quella prevista per ogni altro impiegato

dello Stato (artt. 22 e 23 d.P.R. 3/1957) in quanto estesa alla colpa

lieve, e per di più escludente quella solidale dello Stato.

Che, per tutto ciò, i citati articoli della legge impugnata

venivano a risultare incompatibili con i principi di uguaglianza, di

responsabilità civile e amministrativa, di imparzialità della

pubblica amministrazione e di proporzionalità retributiva,

che svolgeva intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo, tramite l'Avvocatura dello Stato, che le questioni fossero

dichiarate infondate per vari motivi.

Considerato, però, che frattanto è sopravvenuta la l. 21 gennaio

1983 n. 22 che coll'art. 2 ha abrogato l'art. 2675 cod. civ.,

coll'art. 5 ha equiparato la responsabilità dei conservatori a quella

degli altri impiegati civili dello Stato, e coll'art. 6 ha esteso al

Ministero delle Finanze la responsabilità per i danni cagionati dai

conservatori dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973, anche

nelle ipotesi di assenza di dolo o colpa grave,

che conseguentemente il giudice a quo dovrà valutare l'incidenza

delle nuove citate disposizioni sulle questioni sollevate, per cui è

necessario restituirgli gli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al TAR del Lazio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VlRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte