Sentenza n. 133/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5,
della legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12,
in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei
canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla
legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50, e ulteriori modificazioni),
promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1997 dal pretore di
Rimini, nel procedimento civile vertente tra Luigia Makuc e il comune
di Rimini, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Rimini, nel procedimento di opposizione avverso
il provvedimento del sindaco di detta città, che aveva dichiarato
decaduto dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica il beneficiario della medesima, in quanto non lo avrebbe
abitato stabilmente, con ordinanza del 28 gennaio 1997, solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5, della
legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di
assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli
alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla legge regionale 2
dicembre 1988, n. 50, e ulteriori modificazioni), nella parte in cui
stabilisce che "contro il provvedimento del sindaco si applica la
procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30
dicembre 1972, n. 1035" in riferimento agli artt. 108 e 117 della
Costituzione.
2. - Nel giudizio pretorile, la parte ricorrente,
pregiudizialmente, ha sostenuto la giurisdizione del giudice adito,
sul rilievo che il provvedimento impugnato inciderebbe su un proprio
diritto soggettivo.
Il comune di Rimini, in persona del sindaco pro-tempore ha, invece,
eccepito il difetto di giurisdizione, deducendo che, a seguito della
dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 23 della legge della
regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (sentenza n. 727 del
1988), mancherebbe la norma attributiva della potestas judicandi al
pretore. In contrario, a suo avviso, neppure potrebbe essere invocato
l'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035
dato che la disposizione disciplina una fattispecie diversa da quella
oggetto del giudizio ed è inapplicabile per analogia, in quanto ha
natura di norma eccezionale.
3. - Il pretore di Rimini, nell'ordinanza di rimessione, premette
che proprio la norma denunziata radica la sua giurisdizione sulla
controversia ed esplicita le argomentazioni che inducono a ritenerne
l'applicabilità, nonostante la legge regionale che la reca sia stata
emanata successivamente al deposito del ricorso, e quindi fanno
ritenere rilevante la questione di legittimità costituzionale.
In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente
osserva che l'art. 11, tredicesimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1035 del 1972, stabilisce che l'opposizione
avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio
di edilizia residenziale pubblica adottato dal presidente
dell'Istituto autonomo case popolari deve essere proposta innanzi al
pretore del circondario in cui è ubicato l'immobile.
La norma regionale impugnata, stabilendo analogo principio per i
provvedimenti di decadenza adottati dal sindaco, violerebbe gli artt.
108 e 117 della Costituzione, dato che la regione non ha potestà
legislativa nella materia della giurisdizione, che è
inderogabilmente riservata al legislatore statale. Inoltre, a suo
avviso, la violazione di entrambi i parametri costituzionali neppure
è esclusa dalla circostanza che la disposizione censurata stabilisce
la giurisdizione del pretore attraverso il richiamo della norma
statale.
4. - Le parti del processo principale non si sono costituite; la
regione Emilia-Romagna non ha spiegato intervento. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata
dall'ordinanza in epigrafe investe l'art. 22, comma 5, della legge
della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13, nella parte in cui
prevede che contro il provvedimento del sindaco che dispone la
decadenza dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica "si applica
la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R.
30 dicembre 1972, n. 1035", che, a sua volta, stabilisce che il
suddetto provvedimento è impugnabile innanzi "al pretore del luogo
nel cui mandamento" è situato l'alloggio.
Secondo il giudice a quo la norma regionale impugnata - che
peraltro riproduce l'art. 23 della legge della regione Emilia-Romagna
14 marzo 1984, n. 12, già dichiarato, con sentenza n. 727 del 1988,
costituzionalmente illegittimo - richiamando il dettato della
disposizione statale, intende "legiferare in materia di tutela
giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi", violando così
gli artt. 108 e 117 della Costituzione, in quanto non rientrerebbe
nelle competenze regionali la disciplina della materia
giurisdizionale, riservata alla legge dello Stato.
2. - La questione è fondata.
Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte,
concernente proprio disposizioni molto spesso identiche a quella in
esame, il legislatore regionale non può emanare norme che prevedano
rimedi giurisdizionali, ovvero dispongano in ordine a poteri o
facoltà dell'autorità giudiziaria, in quanto l'art. 108 della
Costituzione riserva la materia della giurisdizione e quella
processuale alla competenza del legislatore statale (tra le più
recenti, le sentenze nn. 390 del 1996, 76 e 459 del 1995, 303 e 457
del 1994, 210 del 1993). La violazione di tale parametro, d'altra
parte, non può neppure essere esclusa, secondo quanto affermato da
questa Corte in fattispecie identica a quella ora in esame, "sulla
base del rilievo che la norma regionale impugnata si è limitata a
fare rinvio alla normativa statale contenuta nell'art. 11, comma 13,
del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, perché le regioni in nessun
caso possono emanare leggi in materie soggette a riserva di legge
statale, comportando ciò un'indebita novazione della fonte con la
forza e le conseguenze che ne derivano" (sentenza n. 457 del 1994,
nonché sentenze nn. 210 del 1993, 203 e 615 del 1987).
Nel quadro di tali principi, pertanto, la norma censurata viola
l'art. 108 della Costituzione, disciplinando una materia, che è al
di fuori delle competenze regionali fissate dall'art. 117 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5,
della legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12,
in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei
canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla
legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e ulteriori modificazioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte