Sentenza n. 134/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del R. D.
5 giugno 1939, n. 1016 (T. U. delle norme per la protezione della
selvaggina e per l'esercizio della caccia), promosso con ordinanza
emessa il 10 aprile 1962 dal Consiglio di Stato in s. g. - Sezione VI -
su ricorso di Gentile Mauro ed altri contro il Ministero
dell'agricoltura e foreste, iscritta al n. 194 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del
15 dicembre 1962.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio dei Gentile e del
Ministero dell'agricoltura;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Massimo Bisogni, per i Gentile, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Elio Vitucci, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'agricoltura.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
I signori Mauro, Pio, Guido e Roberto Gentile, con ricorso 10
ottobre 1960 al Consiglio di Stato in s. g., impugnavano il decreto del
Ministro dell'agricoltura e foreste, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 6 settembre 1960, n. 3424, col quale, ai sensi
dell'art. 23 del T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e
per l'esercizio della caccia, si vietava la caccia nella zona della
Provincia di Arezzo denominata Pieve a Maiano fino al 30 giugno 1966.
I ricorrenti, col primo motivo, sollevavano questione di
legittimità costituzionale del detto art. 23 per contrasto con l'art.
76 della Costituzione e, col secondo, per contrasto con l'articolo 57
della Costituzione.
Il Consiglio di Stato, mentre disattendeva il secondo motivo, con
ordinanza 10 aprile 1962 sospendeva di giudicare sul primo motivo,
rimettendo gli atti a questa Corte.
Nell'ordinanza, ritenuta la rilevanza della questione, si osserva
che essa non appare manifestamente infondata, in quanto il citato art.
23 attribuisce al Ministro un potere che equivale, quanto ai suoi
effetti, al potere di rendere inoperanti norme legislative, dettate
dalla stessa legge sulla caccia a garanzia dei cittadini, ossia, in
sostanza, di derogare ad essi e quindi di esercitare una funzione
legislativa al di fuori della ipotesi prevista dall'art. 76 della
Costituzione.
L'ordinanza veniva notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1962, n. 320.
Si sono costituiti in giudizio i fratelli Gentile, rappresentati e
difesi dall'avv. Massimo Bisogni, nonché il Presidente del Consiglio
dei Ministri e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle loro deduzioni, depositate il 28 dicembre 1962, i fratelli
Gentile sostengono l'incostituzionalità dell'art. 23 del T.U. sulla
caccia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la
delega in esso contenuta è data al Ministro invece che al Governo;
faculta il Ministro a revocare o modificare le norme di legge e a
utilizzare la delega per casi singoli; non contiene la determinazione
dei principi e dei criteri direttivi; non è limitata nel tempo né
definita quanto all'oggetto.
L'Avvocatura generale dello Stato, nelle deduzioni per il Ministero
dell'agricoltura e nell'atto di intervento per il Presidente del
Consiglio, esclude che nell'art. 23 possa ravvisarsi una delegazione
legislativa, in quanto le norme che in base ad esso possono emanarsi
non hanno valore di legge. Esse sono una manifestazione del potere di
ordinanza e costituiscono una fonte primaria di secondo grado, prevista
da una legge ordinaria e non dalla Costituzione, la quale, però, non
ne esclude l'ammissibilità. Rientrando in quelle che un'autorevole
dottrina qualifica ordinanze "libere", l'atto col quale vengono emanate
ha natura meramente amministrativa, e non è assimilabile ad un
provvedimento legislativo.
La difesa del Ministero osserva inoltre che non è contemplata
dalla Costituzione una garanzia costituzionale del diritto di caccia;
che l'attività venatoria è positivamente disciplinata come interesse
legittimo; che la vigente disciplina legislativa di essa, mentre
prevede una stagione venatoria ordinaria, attribuisce
all'Amministrazione la possibilità di fronteggiare situazioni
particolari mediante l'esercizio del potere di ordinanza, che
istituzionalmente le appartiene.
In via gradata l'Avvocatura osserva che a non diverse conclusioni
si giungerebbe considerando l'atto del Ministro come un regolamento
delegato, in quanto si riconoscerebbe sempre ad esso la natura di atto
amministrativo.
L'Avvocatura conclude perché sia dichiarata infondata la sollevata
questione di legittimità costituzionale.
In una memoria depositata il 24 aprile 1963 la difesa dei fratelli
Gentile insiste sulla tesi che l'art. 23 del T.U. sulla caccia contiene
una delega legislativa, mancante però dei requisiti prescritti
dall'art. 76 della Costituzione. Si richiama, quindi, ad alcuni
principi dell'ordinamento giuridico, tratti dalla Costituzione, dai
Codici civile e penale e dalla stessa legge sulla caccia, sui quali si
baserebbe il diritto soggettivo di caccia, che trova nella legge una
diretta regolamentazione, la quale escluderebbe che l'art. 23 abbia
potuto attribuire alla pubblica Amministrazione un potere di ordinanza
libera; potere, peraltro, non previsto dalla Costituzione. Questa non
consente neanche - si afferma infine nella memoria, a proposito della
tesi subordinata dell'Avvocatura - l'esercizio della potestà
regolamentare in materia interamente disciplinata dalla legge, non
potendo il legislatore fare le norme e poi declassarle. Insiste quindi
nella richiesta dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 23 della
legge sulla caccia.
Nella discussione orale le difese della Presidenza del Consiglio e
dei fratelli Gentile hanno ribadito le loro tesi. Considerato in diritto :
L'art. 23 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, non contiene, a giudizio
di questa Corte, una delegazione legislativa.
Esso prevede l'emanazione, da parte del Ministro dell'agricoltura,
di un provvedimento che, in considerazione del verificarsi di
determinati interessi pubblici concreti, ponga temporaneamente
particolari restrizioni all'esercizio della caccia, disciplinato, in
linea generale, dalla legge stessa.
È noto che, nel nostro sistema legislativo, l'esercizio della
caccia è sottoposto ad autorizzazione amministrativa (licenza di
caccia) ed è limitato ad alcuni periodi dell'anno, stabiliti dalla
legge; la stessa legge però soggiunge, nell'articolo in discussione,
che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, "nell'interesse
della protezione di una o più specie di selvaggina, può restringere
il periodo di caccia o di uccellagione o vietare le medesime, sia in
modo generale e assoluto, sia per talune forme di caccia o specie di
selvaggina o per determinate località".
Con tale disposizione viene attribuita al Ministro per
l'agricoltura una competenza, la quale trova la sua ragione nella
necessità che, ove si verifichino particolari circostanze che pongano
in pericolo una o più specie di selvaggina, si possa tempestivamente
provvedere ad assicurare la protezione di esse, mediante quelle misure
limitatrici dell'esercizio della caccia che siano richieste dalle
predette circostanze, debitamente accertate e valutate dalla pubblica
Amministrazione.
Il potere in tal modo conferito al Ministro si manifesta in atti
soggetti al regime degli atti amministrativi quanto alla causa, alla
forma, all'efficacia, al sindacato di legittimità. Restando così
escluso che l'art. 23 contenga una delegazione a emanare atti "che
abbiano valore di legge ordinaria" (art. 77, primo comma, della
Costituzione), la disposizione in esso contenuta non cade sotto la
norma dell'art. 76 della Costituzione.
Né l'attribuzione della sopra indicata competenza alla pubblica
Amministrazione trova ostacolo nella riserva legislativa, giacché la
materia della caccia non forma oggetto, nel nostro ordinamento, di tale
riserva, ed il fatto che la legge ordinaria abbia regolato la materia
con maggiore o minore ampiezza non significa che abbia con ciò
costituito una riserva di legge.
Dalle esposte considerazioni tuttavia non deriva che dei poteri
conferitigli il Ministro possa fare un uso illimitato e insindacabile.
Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare come sia
ammissibile che la legge ordinaria attribuisca all'autorità
amministrativa l'emanazione di atti anche normativa, purché indichi i
criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il
potere viene attribuito (sentenza n. 26 del 1961 e, precedentemente,
sentenza n. 103 del 1957).
Nel caso presente, i limiti del potere attribuito al Ministro
risultano dal complesso della legge sulla caccia, la quale per ipotesi
e fini diversi da quelli considerati nell'art. 23 prevede altre forme
di pubblici interventi (come la costituzione di zone di ripopolamento),
e risultano dalla stessa formulazione del detto articolo. Infatti,
l'ampia enunciazione del possibile contenuto del provvedimento
ministeriale ("può restringere il periodo di caccia " o vietarla; "in
modo generale e assoluto", o "per talune forme di caccia, e specie di
selvaggina, o per determinate località"), più che indicare la
vastità del potere attribuito al Ministro, indica la necessità che il
provvedimento da adottare corrisponda alla precisa individuazione delle
esigenze da soddisfarete sia conforme a queste il contenuto e
l'estensione delle imposte limitazioni.
L'emanazione del provvedimento dovrà, pertanto, trovare il suo
fondamento nel fatto che si siano verificate delle circostanze, non
specificamente previste dal legislatore, le quali abbiano provocato
l'insorgere di un interesse a una particolare protezione di una
determinata specie, o di più determinate specie, di selvaggina, e, con
tale interesse, abbiano determinato la necessità di un sollecito e
adeguato intervento.
Palese sarebbe, invece, l'illegittimità dell'uso del potere
previsto dall'art. 23, se fosse diretto alla tutela di un interesse
diverso da quello innanzi indicato, come, ad es., l'interesse al
ripopolamento di una zona o l'interesse turistico di una località.
Inoltre, la discrezionalità degli apprezzamenti della pubblica
Amministrazione non è sottratta ai comuni mezzi di tutela
giurisdizionale contro gli atti amministrativi. Da ciò consegue che
dovrà risultare dal contesto del provvedimento ministeriale, perché
sia reso possibile l'esperimento di tali mezzi, lo specifico interesse
all'attuazione di particolari misure di protezione della selvaggina,
debitamente e concretamente valutato dall'Amministrazione.
Discende, infine, dal carattere della competenza attribuita al
Ministro e dalla funzione assegnata al suo intervento, la necessaria
temporaneità del provvedimento, la cui durata dovrà congruamente
corrispondere alle peculiarità delle condizioni che ne hanno provocato
l'emanazione.
È indagine riservata al giudice della legittimità degli atti
amministrativi stabilire se nei singoli casi il Ministro abbia fatto
retto uso del potere attribuitogli e si è mantenuto entro i limiti
sopra indicati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23 del T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e
per l'esercizio della caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n.
1016, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte