Art. 23
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 23 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 23 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1939
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CACCIA - RESTRIZIONI E DIVIETI DI CACCIA DA PARTE DEL MINISTRO AGRICOLTURA E FORESTE - DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DECRETI LEGISLATIVI - ATTI AMMINISTRATIVI - RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI CACCIA. (COSTITUZIONE, ART. 76; R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016 T.U. SULLA CACCIA, ART. 23).
L'art. 23 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (legge sulla caccia) non contiene una delegazione legislativa, ma attribuisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste il potere di disporre restrizioni alla caccia per assicurare la protezione di selvaggina minacciata da particolari circostanze. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di atti soggetti al regime degli atti amministrativi quanto alla causa, alla forma, all'efficacia, al sindacato di legittimita', alla mancanza di una riserva di legge in materia di caccia, ed e' un potere limitato e sindacabile. Il giudice di legittimita' degli atti amministrativi ha la competenza di sindacare se il Ministro abbia usato rettamente il potere attribuitogli. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del T.U. sulla caccia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSE…
ECLI:IT:COST:1963:134 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art23 · fonte su Normattiva