Sentenza n. 134/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1970 dal
pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Spalluto Ubaldo,
iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per l'INAM.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito dell'investimento automobilistico del minore Pasquale
Cedia, figlio di un operaio assicurato presso l'INAM, Ubaldo Spalluto
veniva condannato in appello, per lesioni colpose, dal tribunale di
Bari, che, per altro, riconosceva il concorso di colpa della vittima in
ragione di due terzi.
In pendenza del ricorso per Cassazione - la quale annullava la
sentenza senza rinvio per amnistia - le parti addivenivano ad una
transazione, sulla base della decisione del tribunale, mediante il
versamento di lire 400.000 al Cedia, che, a sua volta, rimetteva
all'INAM l'importo, nella misura del terzo (lire 115.000), delle spese
sostenute dall'ente per le prestazioni ospedaliere, mediche e
farmaceutiche.
Per il rimborso degli altri due terzi, l'INAM chiamava in giudizio
lo Spalluto davanti al pretore di Bari, il quale, con ordinanza del 16
marzo 1970, sollevava questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 1916 del
codice civile, nella parte in cui, surrogando l'assicuratore nei
diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, "esclude il
concorso proporzionale dell'assicuratore (...) nel risarcimento del
danno, dovuto dal terzo in misura limitata".
La disposizione è censurata sotto il profilo della violazione del
principio di eguaglianza, in quanto attribuirebbe particolari vantaggi
all'assicuratore. Infatti, il rapporto tra questi e l'assicurato,
basato sul trasferimento del rischio, sarebbe autonomo e distinto da
quello tra l'assicurato ed il terzo responsabile.
Deriverebbe da ciò che, se il danno è da ascrivere alla esclusiva
colpa dell'assicurato, l'assicuratore paga a questo l'indennità, senza
rivalsa nei confronti del terzo. Se, invece, la colpa ricade
esclusivamente su quest'ultimo, l'assicuratore potrà interamente
rivalersi su di lui per l'indennità versata.
Nel caso di concorso di colpa del terzo e dell'assicurato, il
pretore afferma che, alla stessa guisa dell'assicurato che subisce una
riduzione del risarcimento, all'assicuratore dovrebbe farsi analoga
riduzione dell'ammontare dell'indennità in cui viene surrogato.
Invece, la norma denunziata, secondo risulta dalla sua interpretazione
giudiziale, non porrebbe tale limite, alterando la natura del contratto
di assicurazione e l'equilibrio dell'azione surrogatoria.
Sulla violazione dell'altro precetto costituzionale (art. 35), il
pretore osserva che, almeno fino all'entrata in vigore della legge 24
dicembre 1969, n. 990, il lavoratore, obbligatoriamente assicurato
presso l'INAM, oltre a non ottenere piena tutela dei suoi diritti,
incorrerebbe in una più gravosa disparità di trattamento rispetto
agli altri cittadini. Ciò in quanto, mentre il danneggiato non
coperto da assicurazione sociale, corresponsabile dell'evento dannoso,
consegue la proporzionale quota di risarcimento, ivi comprese le spese
per l'infermità, il lavoratore danneggiato, obbligatoriamente
assicurato, dovendo sopportare le conseguenze dell'azione surrogatoria,
subirebbe un serio pregiudizio: ché il terzo responsabile,
sull'importo del danno liquidato, proporzionalmente commisurato al
grado di colpa, è tenuto a rimborsare all'istituto assicuratore la
totalità delle spese, con corrispondente perdita per il danneggiato.
Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito l'INAM,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
La difesa dell'istituto osserva, anzitutto, che l'ordinanza di
rimessione, contrastando l'interpretazione che della norma denunziata
ha data la giurisprudenza, in conformità alla prevalente dottrina,
sarebbe in sostanza diretta all'aggiunta di una disposizione che
disciplini l'ipotesi particolare del concorso di colpa del danneggiante
e del danneggiato.
Dopo di che, deduce che la normativa di un rapporto giuridico di
natura contrattuale, quale è quello di assicurazione, non può
riguardare il precetto di eguaglianza; e che neppure l'art. 35 Cost.
può condurre ad esigere per i lavoratori una disciplina particolare
che si differenzi, quanto ai rapporti tra assicuratore e terzo
responsabile, da quella vigente per la generalità dei cittadini.
Osserva, infine, che l'assicurato, conseguendo tutto ciò cui
l'assicurazione gli dà diritto, potrà lamentare tutt'al più la
mancanza di un lucro, mentre, nel caso in cui voglia omettere di
denunciare all'istituto l'infortunio e non conseguire da questo alcuna
prestazione, sarà in grado di far valere i suoi diritti verso l'autore
del danno.
Con memoria depositata il 6 giugno 1972, la difesa dell'INAM, nel
ribadire le sue conclusioni sull'infondatezza della questione, ne
prospetta anche l'inammissibilità per irrilevanza.
Al riguardo pone in rilievo che nell'ordinanza si invocano norme a
favore del lavoratore, pur essendo la controversia di merito sorta tra
l'istituto assicuratore e il terzo responsabile, in assenza del
lavoratore assicurato, che, per essere stato soddisfatto, nulla aveva
da reclamare né aveva interesse all'esito del giudizio.
Ciò premesso, osserva che l'attuale causa non può riguardare
l'art. 1916 cod. civ., né quanto all'ultimo comma, non essendo la
questione sollevata in relazione ad un infortunio sul lavoro, né
quanto al primo comma, per il quale, al solo fine di rendere possibile
un mutamento della giurisprudenza ordinaria, si prospetta una
"alterazione dell'equilibrio assicurativo", che non incide su alcun
precetto della Costituzione. Considerato in diritto :
1. - È stato denunziato a questa Corte - per contrasto con gli
artt 3 e 35 della Costituzione - l'art. 1916 del codice civile, che,
allorquando vi sia concorso di colpa dell'assicurato e dell'autore del
danno, pur essendo ridotta la misura del risarcimento da quest'ultimo
dovuto, non prevede analoga riduzione della somma per la quale è
consentita la surroga dell'assicuratore. Ad avviso del giudice a quo,
ciò verrebbe ad avvantaggiare ingiustamente l'assicuratore, oltre che
a pregiudicare i diritti del lavoratore obbligatoriamente assicurato
che abbia subito l'evento dannoso.
2. - Non sussiste il difetto di rilevanza eccepito dalla difesa
dell'INAM, perché nell'ordinanza di rimessione v'è una sufficiente
valutazione del riflesso che nel giudizio di merito avrebbe una
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata
per ciò che concerne l'ammontare della somma che l'autore del danno
dovrebbe corrispondere all'assicuratore.
3. - La questione è infondata.
In ordine al preteso contrasto con l'art. 3 Cost., con sentenza n.
115 del 1970, questa Corte ha escluso la irrazionalità della
disposizione de qua, stante la diversità di situazioni tra l'ipotesi
di colpa esclusiva e quella di colpa concorrente del
danneggiato-assicurato.
Per il grado di incidenza patrimoniale a carico dell'assicuratore,
stante il trasferimento del rischio, nonché per il temperamento
apportato dalla normativa alla misura dell'incidenza stessa, va
richiamato il criterio accolto da questa Corte con sentenza n. 22 del
1967 sui limiti che - in un caso che presenta alcuni aspetti analoghi a
quello in esame - sono stati fissati per il raffronto col principio di
eguaglianza. In tale sentenza si è osservato che potrebbe sorgere
qualche dubbio sul punto se venga a determinarsi una posizione
sfavorevole per il lavoratore che subisca una decurtazione
dell'ammontare del risarcimento che gli sarebbe dovuto. Tuttavia - ha
argomentato la Corte - l'indagine "allo scopo di accertare una
eventuale violazione dell'art. 3, richiederebbe una particolareggiata
analisi delle varie componenti causali del rischio assicurato e della
loro diversa incidenza media sugli infortuni, indagine che esula del
tutto dai poteri della Corte".
A sostegno, poi, dell'assunta violazione dell'art. 35 Cost.,
l'ordinanza fa richiamo alla legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, assumendo che il contrasto
sussisterebbe almeno per il periodo anteriore all'entrata in vigore di
essa legge, dappoiché allora, mentre chi fosse stato vittima di un
evento dannoso per colpa di un terzo e non fosse assicurato, avrebbe
potuto ottenere dal responsabile l'intiero risarcimento, il lavoratore
che versasse in analoga condizione, per il solo fatto di essere
obbligatoriamente coperto da assicurazione sociale, avrebbe avuto una
limitazione del suo diritto a motivo della surrogazione da parte
dell'ente mutualistico.
Ma si tratta di un richiamo inconferente, dovendosi, nell'attuale
sede, esaminare la situazione assicurativa del danneggiato e non quella
del terzo responsabile. D'altro canto, l'art. 1916 si limita a
disciplinare il collegamento tra due rapporti obbligatori, di cui uno
contrattuale e l'altro nascente da fatto illecito, senza che la
soluzione accolta dal legislatore crei problemi d'ordine
costituzionale.
E, invero, l'assicurato è garantito, quanto al danno arrecatogli
(per gli eventi e nei limiti ex lege o ex contractu), mediante il
trasferimento del rischio sull'assicuratore: e non viola alcun diritto
del lavoratore il fatto che l'assicuratore si surroghi a sua volta,
sino alla concorrenza dell'indennità corrisposta, negli eventuali
diritti del danneggiato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1916 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 35 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte